Comunicazione liquidazioni Iva periodiche: check list
posted in Fiscal News by redazione
In prossimità della prima e nuova scadenza prevista per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, prorogata al 12 giugno prossimo, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 58793 ha approvato il 27 marzo definitivamente il modello, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, consente ai soggetti passivi d’imposta di adempiere all’obbligo previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 con effetto a partire dalle operazioni dell’anno d’imposta 2017.
Il modello deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, pertanto deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, come ad esempio i soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014), dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti. Queste esclusioni si applicano purché per gli stessi soggetti, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Nel novero degli esentati rientrano anche le associazioni non profit che determinano l’Iva con le modalità forfettarie avendo esercitato l’opzione per l’applicazione del regime della 398/91.
Sono esclusi, altresì, dall’assolvimento della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva:
- i produttori agricoli che già godono dell’esenzione prevista dall’articolo 34, c.6 D.P.R. 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro
Inoltre, nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate viene evidenziato che il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la Comunicazione Iva presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.
Il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva si compone essenzialmente di due parti:
- FONTESPIZIO: vanno indicati i dati generali del contribuente e dati del soggetto che trasmette la comunicazione;
- QUADRO VP: vanno indicati i dati risultanti dalle liquidazioni iva periodiche
OFFRIAMO ORA UNA CHECK-LIST DI CONTROLLO AL FINE DI MEGLIO COMPRENDERE SE LA COMPILAZIONE DEL MODELLO È AVVENUTA CORRETTAMENTE. |
CHECK LIST COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLLO COMPILAZIONE QUADRO VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP1 | Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della comunicazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore “5” con riferimento al quarto trimestre solare. Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vanno compilate entrambe le predette colonne secondo le indicazioni fornite al punto B) del paragrafo “Contribuenti con contabilità separate”. | Mensile
Trimestrale Trimestrale speciale Contabilità separata Trimestrale Mensile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP2 | Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario. | Operazioni imponibili
Operazioni intracomunitarie DL 331/93 Cessioni all’esportazione ed assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71, DPR 633/72) Operazioni ad esigibilità differita Operazioni soggette a reverse charge (non va ricompreso l’ammontare degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse) Operazioni attive ex artt. da 7 a 7septies, D.P.R. 633/72 Operazioni attive art. 17-ter DPR 633/72 (split payment) Cessioni in base al regime del margine DL 41/95 Operazioni attive esenti art. 10, DPR 633/72 e similari disposizioni Esportazioni dirette o triangolari art. 8 DPR 633/72 € Cessioni all’esportazione art. 8 DPR 633/72 Cessioni ad esportatori abituali art. 8, co.1, lett.c) Servizi internazionali art. 9 Cessioni verso RSM e Vaticano art. 71 Cessioni beni strumentali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP3 | Indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile. Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del Decreto Legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della Legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente). | Imponibili
Acquisti non imponibili intracomunitari art. 42,c.1. DL 331/93 Importazioni ex artt. 67 e 68, DPR 633/72 Acquisti con iva indetraibile Acquisti ad esigibilità differita Acquisti soggetti a reverse charge Acquisti rientranti nel regime del margine Acquisti effettuati con lettera d’intenti – esportatore abituale, art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/72 Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 e similari disposizioni Acquisti effettuati da contribuenti minimi e forfettari Acquisti di cui art 40, c.2 D.L. n. 331/93(triangolazione UE con intervento dell’operatore nazionale in qualità di acquirente – cedente) Non imponibili Acquisti beni strumentali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP4 | Indicare l’ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. | Iva esigibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP5 | Indicare l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del Decreto-Legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti. | Iva detratta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP6 | Indicare nella colonna 1 l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza. | Iva a debito se VP4>VP5
Iva a credito se VP4<VP5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP7 | Indicare l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro. | Debito periodo precedente non versato < 25,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP8 | Indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1). | Iva a credito periodo precedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP9 | Indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell’Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la Circolare n. 134/E del 28 maggio 1998). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1). | Iva a credito anno precedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP10 | Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti. | Cessione interna di autoveicoli acquistati da Paese intracomunitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP11 | Indicare l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24. | Utilizzo crediti d’imposta a scomputo per:
ricerca e sviluppo: investimenti in aree svantaggiate; ………….. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP12 | Indicare l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre. | Calcolo interessi 1% liquidazione trimestrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP13 | Indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo. Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato. | Acconto dovuto:
Metodo storico Metodo previsionale Metodo delle operazioni effettuate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP14 | Indicare in colonna 1 l’importo dell’IVA da versare, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo.
In colonna 2 indicare l’importo dell’IVA a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo
|
Se positivo: (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)
Se positivo:(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) N.B.: Tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’articolo 7 del D.P.R. 542/1999 relativamente al 4° trimestre |