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Comunicazione liquidazioni Iva periodiche: check list

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In prossimità della prima e nuova scadenza prevista per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, prorogata al 12 giugno prossimo, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 58793 ha approvato il 27 marzo definitivamente il modello, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, consente ai soggetti passivi d’imposta di adempiere all’obbligo previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 con effetto a partire dalle operazioni dell’anno d’imposta 2017.

Il modello deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, pertanto deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, come ad esempio i soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014), dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti. Queste esclusioni si applicano purché per gli stessi soggetti, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Nel novero degli esentati rientrano anche le associazioni non profit che determinano l’Iva con le modalità forfettarie avendo esercitato l’opzione per l’applicazione del regime della 398/91.

Sono esclusi, altresì, dall’assolvimento della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva:

  • i produttori agricoli che già godono dell’esenzione prevista dall’articolo 34, c.6 D.P.R. 633/72;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro

Inoltre, nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate viene evidenziato che il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la Comunicazione Iva presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

 Il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva si compone essenzialmente di due parti:

  • FONTESPIZIO: vanno indicati i dati generali del contribuente e dati del soggetto che trasmette la comunicazione;
  • QUADRO VP: vanno indicati i dati risultanti dalle liquidazioni iva periodiche

 

OFFRIAMO ORA UNA CHECK-LIST DI CONTROLLO AL FINE DI MEGLIO COMPRENDERE SE LA COMPILAZIONE DEL MODELLO È AVVENUTA CORRETTAMENTE.

 

CHECK LIST COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICA

 

CONTRIBUENTE:
CODICE FISCALE:                                                    PARTITA IVA:
RAPPRESENTANTE LEGALE:
ANNO D’IMPOSTA:                                                   TRIMESTRE:
  RISPOSTE IMPORTI OSSERVAZIONI
CONTROLLI PRELIMINARI      
1 Liquidazioni Iva Mensile/Trimestrale?      
2 Contabilità separate? Mensili/Trimestrali?      
3 Il cliente ha optato per la contabilità presso terzi?      
4 Il contribuente ha effettuato operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive?      
5 Il contribuente (società o ente) ha partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo?      
6 Il contribuente ha adottato il regima IVA di cassa?      
7 Presenza di operazioni non imponibili      
8 Presenza di operazioni non soggette all’imposta      
9 Il cliente ha adottato speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta/detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc)?      
10 Il cliente ha effettuato acquisti intra comunitari o con applicazione del reverse charge?      
11 Presenza di credito Iva trimestre precedente      
12 Ci sono crediti d’imposta utilizzati a scomputo dell’iva?      
13 Importo Iva dovuta/credito da Mod. IVA 2017 (rigo VL38/39)      
14 In presenza di credito IVA 2017, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?      
15 Il credito Iva dell’anno precedente è stato compensato in F24?      
16 Il credito Iva dell’anno precedente è stato chiesto a rimborso?      
17 È stato versato l’acconto Iva?      
   

 

Data ________________ Firma del professionista_________________________

 
  Documenti necessari per la compilazione delle comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche

 

Copia dell’ultima Dichiarazione IVA presentata nel 2017 (periodo 2016);

Copia delle liquidazioni periodiche dell’anno 2017 del mese/trimestre di riferimento annotate sui registri IVA;

Copia dei modelli F24 per il versamento dell’acconto Iva e per l’utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA;

Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie;

Riepilogo di tutte le compensazioni d’imposta dell’eventuale credito IVA 2016 e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2017 chiesti a rimborso o in compensazione;

Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2017, regolarmente suddivise per aliquota;

Prospetto di calcolo dell’acconto IVA.

 
 
CONTROLLO COMPILAZIONE QUADRO VP
VP1 Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della comunicazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore “5” con riferimento al quarto trimestre solare. Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vanno compilate entrambe le predette colonne secondo le indicazioni fornite al punto B) del paragrafo “Contribuenti con contabilità separate”.         Mensile

Trimestrale

Trimestrale speciale

Contabilità separata

Trimestrale

Mensile

VP2 Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.     Operazioni imponibili

Operazioni intracomunitarie DL 331/93

Cessioni all’esportazione ed assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71, DPR 633/72)

Operazioni ad esigibilità differita

Operazioni soggette a reverse charge (non va ricompreso l’ammontare degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse)

Operazioni attive ex artt. da 7 a 7septies, D.P.R. 633/72

Operazioni attive art. 17-ter DPR 633/72 (split payment)

Cessioni in base al regime del margine DL 41/95

Operazioni attive esenti art. 10, DPR 633/72 e similari disposizioni

Esportazioni dirette o triangolari art. 8 DPR 633/72 € Cessioni all’esportazione art. 8 DPR 633/72

Cessioni ad esportatori abituali art. 8, co.1, lett.c)

Servizi internazionali art. 9

Cessioni verso RSM e Vaticano art. 71

Cessioni beni strumentali

VP3 Indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile. Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del Decreto Legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della Legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).     Imponibili

Acquisti non imponibili intracomunitari art. 42,c.1. DL 331/93

Importazioni ex artt. 67 e 68, DPR 633/72

Acquisti con iva indetraibile

Acquisti ad esigibilità differita

Acquisti soggetti a reverse charge

Acquisti rientranti nel regime del margine

Acquisti effettuati con lettera d’intenti – esportatore abituale, art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/72

Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 e similari disposizioni

Acquisti effettuati da contribuenti minimi e forfettari

Acquisti di cui art 40, c.2 D.L. n. 331/93(triangolazione UE con intervento dell’operatore nazionale in qualità di acquirente – cedente)

Non imponibili

Acquisti beni strumentali

VP4 Indicare l’ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.     Iva esigibile
VP5 Indicare l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del Decreto-Legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.     Iva detratta
VP6 Indicare nella colonna 1 l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.         Iva a debito se VP4>VP5

Iva a credito se VP4<VP5

VP7 Indicare l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.     Debito periodo precedente non versato < 25,82 €
VP8 Indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).     Iva a credito periodo precedente
VP9 Indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell’Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la Circolare n. 134/E del 28 maggio 1998). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).         Iva a credito anno precedente
VP10 Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.     Cessione interna di autoveicoli acquistati da Paese intracomunitario
VP11 Indicare l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24. Utilizzo crediti d’imposta a scomputo per:

ricerca e sviluppo:

investimenti in aree svantaggiate;

…………..

VP12 Indicare l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre.     Calcolo interessi 1% liquidazione trimestrale
VP13 Indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo. Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato. Acconto dovuto:

Metodo storico

Metodo previsionale

Metodo delle operazioni effettuate

VP14 Indicare in colonna 1 l’importo dell’IVA da versare, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

 

In colonna 2 indicare l’importo dell’IVA a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo

 

    Se positivo: (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)

 

Se positivo:(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12)

N.B.: Tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’articolo 7 del D.P.R. 542/1999 relativamente al 4° trimestre

 

25 Mag 2017

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