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Definizione agevolata e dilazioni in corso: il mancato pagamento della 1° rata

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Dopo aver presentato l’istanza di definizione agevolata entro lo scorso 21 aprile, ricorrendo al modello DA1 o al modello DA2 per i carichi che rientrano nelle proposte d’accordo o di piano del consumatore i contribuenti hanno ricevuto o avrebbero dovuto ricevere le lettere di responso di Equitalia entro il 15 giugno. Proprio su tale scadenza Equitalia con un apposito avviso ha fornito una guida pratica di assistenza alla lettura delle comunicazione di responso ribadendo che come da disposizioni normative contenute nel D.L. 193/2016 in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Per le eventuali dilazioni in essere alla data di presentazione dell’istanza se non si paga la prima rata potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti.

 

 Dilazioni in essere e accesso alla definizione agevolata. Il mancato pagamento della 1° rata

La definizione agevolata si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

Definizione agevolata. Le scadenze delle singole rate
N° rata Scadenza % totale
31 luglio 24%
Settembre 2017 23%
Novembre 2017 23%
Aprile 2018 15%
Settembre 2018 15%
 

Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’importo dovuto ai fini della stessa, non potendo produrre l’effetto dell’estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività gli eventuali versamenti effettuati:

  • sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico;
  • per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione;
  • senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017.

È qui che troviamo un punto di disallineamento tra quanto affermato da Equitalia e quanto invece dichiarato nella Circolare n° 2/2017 dall’Agenzia delle Entrate; l’Agente della riscossione aveva chiarito in precedenza che la facoltà di non pagare la rata di luglio e di riprendere la dilazione pregressa è consentita anche per le dilazioni ottenute entro la data di presentazione dell’istanza mentre l’Amministrazione Finanziaria fa espresso riferimento a quelle in essere alla data del 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. 193/2016.

Il contribuente che non paga la 1° rata della definizione agevolata, e che alla data di presentazione della stesa istanza d’adesione aveva un piano in essere, successivamente sospeso per il periodo gennaio-luglio 2017, per riprendere i pagamenti del piano di dilazione originario non sarà tenuto a pagare in un un’unica soluzione le rate relative al periodo di sospensione dei pagamenti previsti per disposizioni normative ma potrà chiedere il pagamento dilazionato nello stesso numero di rate non versate del piano originario oppure fino ad un massimo di 72 rate. Su questo punto però si attendono celeri chiarimenti da parte dell’Agente della riscossione.

 

22 Giu 2017

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