Modello 730_2017: rimborsi e trattenute
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Una volta spirato il termine per la presentazione del modello 730 ora l’attenzione si concentra su quello che è il risultato della dichiarazione (730-4) che potrebbe comportare un debito o un credito in capo al contribuente; come specificato nelle istruzioni ministeriali che accompagnano il modello 730, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’Ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alla Cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’IRPEF e alla Cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, di acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’IRPEF.
NOTA BENE – Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. |
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla Cedolare secca.
Rimborsi e trattenute da 730. Casi particolari
Analizziamo i casi particolari che posso verificarsi nel corso dell’effettuazione di rimborsi e trattenute al netto di eventuali controlli preventivi posti in essere dall’Amministrazione finanziaria.
Pare comunque opportuno ricordare che la Legge di Stabilità 2016 in materia di 730 e controlli preventivi ha stabilito ai fini dell’attivazione degli stessi il venir meno del presupposto di presenza di carichi di famiglia che determinano rimborsi superiori a € 4.000; quindi ai fini dell’espletamento dei controlli preventivi non è necessario che i rimborsi d’importo superiore a € 4.000 siano collegati a detrazioni per carichi di famiglia.
L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. |
Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:
- nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da Enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
È altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. |
I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati visto l’espresso richiamo della normativa in commento contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo n. 175 del 2014. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E 2016 aveva allargato già il perimetro operativo dei controlli preventivi stabilendo che gli stessi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati; si ritiene però che controlli in commento dovrebbero trovare applicazione solo qualora il 730 sia presentato con le modalità tradizionali (art. 13 D.M. 164/99) e non per la precompilata presentata tramite CAF e professionisti abilitati. |
Come già sopra anticipato, i sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati), ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai CAF e dai professionisti abilitati. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
TRATTENUTE E RIMBORSI DA 730 | |
Conguaglio a debito | Particolari indicazioni sono previste per l’effettuazione dei conguagli a debito; come già sopra anticipato le trattenute a conguaglio sono effettuate a partire da luglio, ossia in riferimento alle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi dell’anno. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. |
2° e unica rata acconto IRPEF | Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’IRPEF e per la Cedolare secca. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento. Come specificato nella Circolare A.D.E. 14/2013, se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito. |
Conguaglio a credito | In caso di dichiarazione a credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno di riferimento; di tale evenienza il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso. In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se nei termini appena citati non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (C.U.). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente (Circolare A.D.E. n° 14/2013). |
Cessazione del rapporto di lavoro | Potrebbe succedere che prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio o di completamento delle stesse, il lavoratore venga licenziato; in questo caso il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente mediante F24; in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti.
In sostanza l’ex sostituto d’imposta avrà comunque l’onere di effettuare i rimborsi fiscali. |
Decesso del contribuente | Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; al comma 2 tale articolo prevede che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CU). Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione, ricorrendo solo al modello redditi che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto; in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. |