2^ CHIAMATA PER LA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
posted in Fiscal News by redazione
Tra nuovi adempimenti e proroghe delle varie scadenze, orientarsi nei molteplici adempimenti a cui è chiamato un contribuente non è facile.
È del 01.09.2017 per esempio la proroga del termine per la trasmissione della Comunicazione dei dati sulle fatture di acquisto e delle fatture emesse (nuovo Spesometro 2017) con riferimento al primo semestre 2017, nel caso di specie si tratta della seconda proroga.
Dobbiamo quindi prepararci ad adempiere alla trasmissione della Comunicazione delle Liquidazioni Iva con riferimento al secondo trimestre 2017 la cui scadenza è fissata per il 18.09.2017.
Ricordiamo che tale adempimento è stato introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 193 del 22.10.2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 01.12.2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53.
In questo nostro contributo prenderemo in esame le modalità operative da seguire al fine di adempiere correttamente a questo obbligo comunicativo introdotto allo scopo di stringere le maglie dell’evasione Iva restringendo i tempi entro i quali l’Ufficio può venire a conoscenza di eventuali minori o omessi versamenti delle imposte.
LA COMUNICAZIONE E I DATI OBBLIGATORI
La comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni trimestrali (i contribuenti con liquidazione mensile dovranno comunicare i dati dei singoli tre mesi componenti il trimestre solare) dovrà essere trasmessa telematicamente dal contribuente soggetto passivo Iva direttamente o a mezzo intermediario abilitato entro la fine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Fa eccezione il termine indicato per la trasmissione dei dati delle liquidazioni relative al secondo trimestre 2017 che in considerazione del periodo feriale è stato fissato al 16.09 (18.09.2017 in quanto il 16.09 è festivo).
Il file oggetto di trasmissione dovrà essere predisposto in formato .XML e firmato digitalmente, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate con proprio Provvedimento del 27.03.2017 avente per oggetto appunto “Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.10.2016 n. 182070”.
Il file oggetto di trasmissione dovrà contenere:
- i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
- i dati dell’eventuale dichiarante se soggetto diverso dal contribuente.
Il contribuente dovrà utilizzare il modello ministeriale approvato con Provvedimento del 27.03.2017 unitamente alle sue istruzioni.
Al fine di predisporre il file oggetto di trasmissione potrà utilizzare il software di compilazione messo a disposizione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate IVP17 disponibile nella sua versione aggiornata del 16.05.2017 che consente la compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. L’applicazione mediante una serie di domande consente di determinare la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione.
Vediamo in sintesi i passi da compiere.
SEQUENZA OPERATIVA
1) Identificazione del contribuente
indicare:
-Codice fiscale;
-Partita Iva;
-Barrare la casella se la comunicazione è relativa ad una liquidazione di gruppo.
2) Anno di imposta e periodicità
indicare:
-il periodo di imposta (2017);
-la periodicità barrando alternativamente tra mensile, trimestre o mista.
3) Mesi e trimestri
indicare:
-il trimestre (2^) o i mesi (si ricorda che anche per i contribuenti con liquidazione mensile la comunicazione è trimestrale e quindi dovranno essere indicati i mesi di riferimento in relazione al trimestre solare aprile/maggio/giugno).
4) Dati frontespizio:
-dovranno essere completati i dati richiesti nel frontespizio con riferimento:
-dati anagrafici del dichiarante se diverso dal contribuente;
-dati impegno alla trasmissione telematica se effettuato da soggetto diverso dal contribuente (intermediario).
5) Compilazione del quadro VP con i dati relativi alla liquidazione Iva di periodo:
Si dovrà tenere conto degli eventuali crediti Iva dei periodi di imposta precedenti non destinati a utilizzo in compensazione.
Si ricorda che per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo di Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel Quadro VP.
In considerazione di ciò i contribuenti che effettuano:
- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili dovranno compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali dovranno compilare un unico modulo per il trimestre;
- sia liquidazioni mensili che trimestrali (per esempio nel caso di attività separate) dovranno compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.
LA FIRMA E LA TRASMISSIONE DEL FILE
Il file prodotto con il software dell’Agenzia delle Entrate o con altri, purché rispettosi delle specifiche tecniche approvate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, dovrà essere firmato digitalmente utilizzando alternativamente uno dei seguenti sistemi:
- un certificato di firma qualificata rilasciato da un’autorità di certificazione riconosciuta;
- il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop telematico e Entratel Multifile;
- la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.
Il file “comunicazione trimestrale Iva” può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file di comunicazione. In questo caso potranno essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.
Una volta firmato ed eventualmente controllato per sicurezza, il file è pronto per essere trasmesso utilizzando alternativamente:
- la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA disponibile nell’interfaccia web fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- uno dei canali di interazione con il Sistema di Interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
- un canale, da accreditare, di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dati fattura.
OMESSA O INCOMPLETA O INFEDELE COMUNICAZIONE E RAVVEDIMENTO
L’omessa o incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000 ridotta della metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati; giusto quanto previsto dall’articolo 11 comma 2-ter del Decreto Legislativo n. 471/1997.
Trattandosi di sanzione di natura amministrativa tributaria risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
Le violazioni potranno quindi essere regolarizzate ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso con sanzioni modulate in relazione al ritardo con il quale la regolarizzazione avviene rispetto all’originaria scadenza.
In tal senso si è espressa anche la Risoluzione n. 104/E del 28.07.2017 “Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva – Applicabilità dell’istituto operoso alle sanzioni di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 471 del 18.12.1997 – Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18.12.1997”.