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730 integrativo. La scadenza del 25 ottobre

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Per i contribuenti che hanno presentato la Dichiarazione dei Redditi, Modello 730 e che dopo l’invio si sono accorti di non aver fornito tutti gli elementi da inserire nella dichiarazione o li hanno riportati in maniera errata, spirato il termine per il l’invio sostitutivo, la possibilità di rimediare agli stessi errori può seguire differenti opzioni operative a seconda se le modifiche comportano una situazione a lui più favorevole o meno. Si precisa che qualora il contribuente riscontri errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, deve comunarlo il prima possibile ai fini dell’elaborazione di un “Modello 730 rettificativo” cosa ben diversa del 730 integrativo; la disciplina del 730 rettificativo è stata fortemente rivista dal D.L.193/2016. Le nuove disposizioni normative prevedono la possibilità di presentare la dichiarazione rettificativa anche dopo il 10 novembre di ogni anno sempre che l’infedeltà del visto di conformità non sia già stata contestata. Tale contestazione fa riferimento pratico alla comunicazione di cui all’art. 26 comma 3-ter del D.M. 164/99. Le disposizioni normative di cui al 730- integrativo sono rinvenibili invece all’art.14 del Decreto Ministero delle Finanze n°164 del 1999.

I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi, entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione della dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal
sostituto, qualora dall’elaborazione della precedente dichiarazione siano  riscontrati errori, che non incidono sulla determinazione dell’imposta  ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

IL 730 integrativo

La presentazione del 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre è strettamente legata alla tipologia di integrazione da effettuare. Se l’integrazione e/o la rettifica del 730 originario comportano un maggior credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (correzione dati che non incidono sulla liquidazione delle imposte) il contribuente può ricorrere a tale tipologia di modello; è opportuno ricordare che il modello integrativo deve essere sempre presentato ad un Caf o al professionista abilitato anche qualora l’assistenza fiscale sia stata prestata in precedenza dal sostituto d’imposta o il contribuente abbia provveduto direttamente. Quest’ultimo è tenuto a presentare al professionista tutta la documentazione necessaria a verificare la conformità dell’integrazione effettuata. Se il contribuente invece si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI.

 

730 INTEGRATIVO-LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RETTIFICHE/INTEGRAZIONI
Effetti integrazione/rettifica Come rimediare
maggior credito d’imposta

 

 

 

 

minor debito

 

 

 

 

imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario

 

 

Si può ricorrere anche al 730 integrativo presentandolo entro il 25 ottobre 2017.

 

Presentazione modello Redditi

 

  • entro il 31 ottobre 2017 (correttiva nei termini) oppure;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2017 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore);

 

In entrambi i casi, però, il maggior credito che ne scaturirà non sarà rimborsato in busta paga, bensì potrà essere chiesto a rimborso (il quale sarà eseguito dall’Agenzia delle Entrate nei tempi e con le modalità previsti al riguardo) oppure utilizzato in compensazione.

 

Oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Un contribuente ha presentato regolarmente il proprio Modello 730/2017 da cui è scaturito un credito IRPEF di 800 euro, il quale ad oggi (inizio settembre) non gli è ancora stato rimborsato sulla propria pensione.
Si è accorto di non aver inserito tra le spese detraibili le tasse universitarie pagate nel 2016 per il figlio a carico; come si può ovviare a tale dimenticanza? 

 

In questo caso il contribuente può presentare il 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre oppure ricorrere al modello redditi nei termini sopra indicati; in quest’ultimo caso il maggior credito che ne scaturirà non sarà rimborsato sulla rata di pensione, bensì potrà essere chiesto a rimborso (il quale sarà eseguito dall’Agenzia delle Entrate nei tempi previsti al riguardo) oppure l’utilizzo in compensazione. Se ricorre al 730 integrativo il maggior credito che ne deriva, non sarà rimborsato sulla rata di pensione di settembre, bensì sulla rata di pensione relativa al mese in cui sarà elaborato il nuovo 730-4 riguardante il 730 integrativo. 

Effetti integrazione/rettifica Come rimediare
minor credito

 

 

 

maggior debito

 

Si ricorre obbligatoriamente al modello Redditi; in riferimento al periodo di imposta 2016. Se il contribuente ha presentato il 730/217:

  • entro il 31 ottobre 2017 (correttiva nei termini).
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

Il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso).

Un contribuente in seguito alla presentazione della dichiarazione 730, si accorge di aver inserito erroneamente maggiori oneri detraibili legati ad interventi di ristrutturazione; da qui è scaturito un maggior credito Irpef non spettante in riferimento al periodo d’imposta 2016, per un importo pari a 300 euro; il maggiore importo è già stato rimborsato dal datore di lavoro nella busta paga di luglio.
In che modo lo stesso contribuente può ovviare all’errata compilazione del modello 730 supponendo che lo stesso effettui il pagamento in data 2  ottobre 2017 e provvede a presentare la “correttiva nei termini”?

 

Il contribuente dovrà restituire al fisco la differenza tra quanto già gli è stato rimborsato dal datore in forza dell’originario Modello 730 presentato e il credito effettivamente risultante dalla correttiva nei termini. Supponendo che il versamento di quanto dovuto, ossia l’importo di 300 euro maggiorato di interessi e sanzioni (ravvedibile), avvenga in data 2 ottobre 2017, il contribuente sarà tenuto a versare tramite modello F24 e ricorrendo al ravvedimento operoso:
Il termine da cui deve decorrere il ravvedimento è quello del 30 giugno, ossia il termine previsto per il versamento dell’IRPEF da Modello Redditi, in quanto i soggetti che presentano il 730 non sono interessati dalla proroga fissata al 20 luglio.

 

La presentazione del Mod. 730 integrativo comporta l’invio di un nuovo Mod. 730 completo di tutte le sue parti, nel quale, oltre all’esposizione di tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati deve essere compilata l’apposita casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio.

A seconda, dell’errore o dell’omissione a cui si vuole ovviare, è necessario indicare alcuni codici identificati da inserire nella casella evidenziata.

I codici per il Modello 730/integrativo A chi presentarlo?
Codice 1 Se la correzione non incide sulla determinazione dell’imposta, ovvero comporti una situazione a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito) nel Modello 730/2017 deve essere indicato il codice 1 nella casella 730 integrativo. CAF o professionista abilitato, anche diverso da quello che ha presentato il 730 originario è necessario esibire tutta la documentazione relativa alla dichiarazione.
Codice 2 Se il contribuente riscontra errori nei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria che hanno causato la mancata indicazione del sostituto d’imposta, deve indicare il codice 2 nella casella 730 integrativo. Stesso CAF o professionista abilitato che ha presentato il 730 originario; è sufficiente esibire la sola documentazione relativa, all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.
 Codice 3 Se l’integrazione riguarda errori la cui correzione comporta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente e si riscontrano errori per i quali il risultato del 730 originario, non è mai pervenuto al sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio nella casella 730 integrativo, andrà indicato il codice 3. Stesso CAF o professionista abilitato che ha presentato il 730 originario; è sufficiente esibire la sola documentazione relativa, all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del Modello 730, quindi per il datore di lavoro o l’ente pensionistico permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.

 

24 Ott 2017

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