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Split Payment: la richiesta di attestazione al destinatario della prestazione

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Gli operatori e i professionisti hanno sempre chiesto, sin da quando l’art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha modificato l’art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972, un elenco puntuale dei soggetti nei cui confronti dovesse essere emessa la fattura con l’applicazione dello split payment.

 La richiesta è stata accolta con la pubblicazione annuale sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze degli elenchi dei soggetti destinatari delle prestazioni obbligati a trattenere l’Iva. Inoltre, lo stesso Legislatore ha previsto un meccanismo in grado fornire un idoneo supporto ai fornitori. Infatti, il destinatario delle prestazioni dovrebbe essere in possesso di tutti gli elementi per comprendere se le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi), poste in essere nei suoi confronti, siano o meno soggette al predetto meccanismo.

Le novità introdotte dal D.L. n. 50/2017

La Legge di Conversione del predetto Decreto Legge ha disposto che a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti, obbligati eventualmente a trattenere l’Iva, devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. I soggetti che pongono in essere la prestazione e che ricevono, su apposita richiesta, la predetta attestazione, sono obbligati ad applicare la scissione dei pagamenti.

L’art. 1, comma 1 – quater del D.L. n. 50/2017 prevede che “A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1 – bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo”.

La finalità dell’attestazione sembra rappresentare l’assunzione di una responsabilità diretta dei cessionari o committenti. Conseguentemente il cedente o prestatore, che non dovesse né incassare, né versare l’Iva (a seguito dell’applicazione errata dello split payment), non dovrebbe essere assoggettato ad alcuna sanzione.

L’uso del condizionale è d’obbligo in quanto, nel sistema delineato dall’imposta sul valore aggiunto la responsabilità diretta è quasi sempre del soggetto che pone in essere la prestazione. In questa ipotesi, se la finalità fosse effettivamente quella descritta, il rischio “fiscale” dell’errore sarebbe assunto direttamente dal soggetto destinatario della prestazione. In considerazione del principio, che assumerebbe una portata sicuramente innovativa, è necessaria una conferma in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In realtà non si tratta del primo caso in cui il cedente può chiedere chiarimenti al destinatario della prestazione del regime applicabile. Infatti, è possibile individuare anche altre fattispecie in cui il cedente o prestatore non è in possesso, delle informazioni necessarie al fine di stabilire il regime applicabile.

Il caso riguarda, ad esempio, le prestazioni di servizi di pulizia relativi ad edifici, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a–ter), del D.P.R. n. 633/1972 che potrebbero riguardare una parte dell’edificio destinata all’attività commerciale e parte all’attività istituzionale.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato (cfr. Circ. n. 15/E del 2015) che:

  • la P.A. dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione, alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale, tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Si tratta, in questo caso, di una comunicazione che ha una natura e una finalità diversa rispetto a quella che ha trovato una specifica indicazione nel testo novellato dell’art. 17–ter. La comunicazione di cui alla citata Circolare n. 15/E assolve la finalità di applicare correttamente il meccanismo della scissione e del reverse charge. Il prestatore del servizio ha certezza circa la necessità di applicare il meccanismo dello split payment, ma non è in grado di determinare la misura, posto che una parte della prestazione è destinata alla sfera commerciale dell’Ente.

Viceversa l’attestazione prevista a seguito dell’approvazione del D.L. n. 50/2017 intende conferire certezza al cedente o prestatore che l’operazione è destinata ad un soggetto obbligato a trattenere l’Iva ai sensi dell’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972.

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE

 

Oggetto: Richiesta di attestazione per l’applicazione in fattura della scissione dei pagamenti ex art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972

Spett.le società/ente/amministrazione

Con la presente ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 – ter, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 633/72, come modificato dalla L.96/2017, si chiede il rilascio di una dichiarazione sotto la vostra responsabilità che attesti che codesta (società/ente/amministrazione) è soggetta alla predetta norma.

Tale attestazione comporterà che tutte le fatture che emetteremo a decorrere dal 1° luglio 2017 nei vostri confronti in qualità di cedente/prestatore saranno assoggettate alla particolare modalità di assolvimento dell’imposta e recheranno la dizione “scissione dei pagamenti” con versamento dell’Iva a Vostra cura nelle casse dello Stato.

In caso di mancata risposta alla presente richiesta e nell’incertezza dell’applicazione della disciplina continueremo ad emettere fatture con il regime ordinario, ma vi considereremo responsabili per ogni pretesa che ci dovesse essere rivolta dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accertamento dell’Iva.

Il rappresentante legale

 

24 Ott 2017

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