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Leasing finanziario. Le indicazioni della Legge sulla concorrenza

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Rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promozione della concorrenza e garanzia della tutela dei consumatori anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione Europea. Sono questi i principi cardine cui si ispira la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, Legge 4 agosto 2017 n°124 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017. Diversi gli ambiti d’intervento tra i quali quello maggiormente oggetto di intervento è stato quello assicurativo, basti pensare anche all’ ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla scadenza della polizza assicurativa professionale; il settore assicurativo  è soltanto uno dei tanti interessati dall’intervento della Legge sulla Concorrenza; importanti disposizioni normative sono state introdotte per: i fondi pensione, la notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni al codice della strada, il potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui e la  tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria che finalmente trova una propria specifica regolamentazione.; altre novità riguardano la concorrenza nella professione forense ( esercizio della professione in forma associata e in forma societaria),  l’ obbligo di preventivare le spese professionali; sono state altresì adottate misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato integrando le disposizioni circa il deposito di specifiche somme su conti correnti dedicati; interventi normativi hanno riguardato infine l’adozione di misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica. Soffermiamoci sulle novità introdotte in materia di leasing finanziario.

Il Leasing finanziario e la Legge sulla concorrenza

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza, Legge n°124/2017, interviene in materia di Leasing finanziario fornendone una precisa definizione, regolamentando altresì le ipotesi di inadempimento del conduttore, ossia di colui che utilizza il bene oggetto di leasing, nonché l’eventuale fallimento dello stesso nel periodo di durata contrattuale della locazione.

Il comma 136 della Legge sulla Concorrenza dispone che per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo Unico di cui al D.Lgs 385/1993 si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.

Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore del bene oggetto del contratto:
  • per il leasing immobiliare il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente;
  • per gli altri contratti di leasing, diversi da quelli immobiliari, basti pensare ad esempio al leasing auto, il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente.

Risoluzione per inadempimento; indicazioni operative

In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed  è  tenuto  a  corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato  dalla  vendita  o  da  altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte: la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché’ le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore.

Ai fini della vendita o ricollocazione del bene il concedente procede sulla base dei valori risultanti da:

  • pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati;
  • quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre  operatori  esperti,  previamente  comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore.

Fallimento dell’utilizzatore
Viene confermata la disciplina di cui all’articolo 72-quater del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), relativo al caso di fallimento dell’utilizzatore. L’articolo citato prevede che al contratto di locazione finanziaria si applichi, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72 della Legge Fallimentare (che disciplina i rapporti e i contratti pendenti al momento del fallimento di una delle parti). Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a) L.F., che esclude dalla revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Pare opportuno precisare che rimangono ferme le disposizioni normative previste per il leasing abitativo di cui alla Legge n°208/2016 per il quale è appunto prevista una specifica disciplina.

Come specificato nel Dossier A.S. n. 2085-B di cui alla Legge sulla Concorrenza, ove oggetto del contratto siano immobili da adibire ad abitazione principale, trova applicazione la disciplina ad hoc di cui alla Legge di Stabilità per il 2016: tali norme hanno disciplinano gli aspetti civilistici (commi 76-81) della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (c.d. leasing immobiliare). Le agevolazioni fiscali (deducibilità ai fini Irpef e riduzione dell’imposta di registro, commi 82-84 della Legge di Stabilità 2016) connesse ai contratti di leasing abitativo non sono richiamate e dunque non si applicano al leasing finanziario di cui alla Legge 124/2017.

 

17 Nov 2017

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