Lettere di Compliance anno 2013: cosa fare
posted in Fiscal News by redazione
Nel periodo maggio – settembre di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha inviato (tramite PEC o posta ordinaria) circa 300.000 lettere ad altrettanti contribuenti con cui li ha informati sulle anomalie relative, ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 (Modello Unico/2014 o Modello 730/2014).
Nell’apposita sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, al quale possono accedere direttamente i contribuenti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o un intermediario delegato, il destinatario della comunicazione può trovare la lettera già ricevuta e consultare un prospetto informativo in cui è presente il dettaglio delle anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi.
I destinatari delle lettere in commento sono quei contribuenti che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia, non hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 (Modello Unico PF 2014 o Modello 730/2014).
Ambito soggettivo
Contribuenti che, con riguardo al periodo d’imposta 2013, risultano aver percepito e non dichiarato (o dichiarato solo in parte) una delle seguenti tipologie di reddito:
- redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”);
- redditi di lavoro dipendente o di pensione;
- assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio;
- redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali;
- redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali;
- altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi);
- redditi d’impresa derivanti da plusvalenze e sopravvenienze attive;
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale.
È possibile chiedere informazioni e/o chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di Assistenza Multicanale (CAM) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17), selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, tutte le informazioni sulle citate lettere per la Compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito della stessa Agenzia, e raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della Compliance”. |
Chi ha ricevuto la lettera deve, dunque, (se non ancora fatto) attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi diventino successivamente, il motivo dell’emissione di un avviso di accertamento. In particolare, il contribuente può:
- fornire i necessari chiarimenti ed inviare l’opportuna documentazione a propria discolpa;
- oppure mettersi in regola (ravvedimento operoso) qualora si ritengano fondate le pretese dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò bisogna farlo entro il 31/12/2017 (che slitta al 02/01/2018 poiché il 31/12 è domenica ed il 1° gennaio è festivo).
Fornire chiarimenti ed inviare la documentazione
Se il contribuente ritiene infondate le pretese dell’Amministrazione Finanziaria:
- è possibile (anche per il tramite di un intermediario abilitato) segnalare fatti, elementi e circostanze dalla stessa non conosciuti e per farlo ci si può avvalere dell’assistenza dei CAM o recarsi direttamente presso gli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia.
Inoltre, è possibile trasmettere l’eventuale documentazione (in formato elettronico PDF/A o TIF/TIFF) a supporto della proprie tesi di discolpa tramite il canale CIVIS (utilizzabile solo dagli utenti registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline).
Dopo l’invio della documentazione, il sistema assegna un numero di protocollo che identifica l’operazione compiuta. Successivamente, sempre in CIVIS, sarà disponibile una seconda ricevuta che indicherà se i file inviati sono stati accettati o scartati. In caso di scarto bisognerà trasmetterli nuovamente.
Il ravvedimento operoso
Qualora, invece, il contribuente dovesse riconoscere di aver commesso gli errori segnalati dall’Agenzia delle Entrate nella lettera ricevuta, questi può mettersi in regola attraverso l’istituto del ravvedimento operoso:
- presentando una dichiarazione integrativa;
- versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
- versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.
In particolare:
Ravvedimento | ||
Modello da utilizzare per la dichiarazione integrativa | Sanzione applicabile | Nota |
Modello Unico/2014
(anno d’imposta 2013) |
15% | La sanzione da applicare è pari ad 1/6 della misura minima. Pertanto, sarà pari al 15% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa (la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione, infatti, va da un minimo del 90% a un massimo del 180% delle maggiori imposte dovute). |
La sanzione ordinaria, invece, è più elevata quando si è omesso o si è dichiarato in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”. In tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente oppure da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione.
Quindi per il ravvedimento la sanzione sarà pari:
|
In merito agli interessi, occorre applicare il tasso di interesse in vigore dal 2012 al giorno in cui ci si ravvede. A tal proposito si ricordano, dunque, i tassi di interesse in vigore negli anni:
Tassi di interesse | |
Anno | Tasso |
2013 | 2% |
2014 | 1% |
2015 | 0,5% |
2016 | 0,2% |
2017 | 0,1% |
La dichiarazione integrativa ed il versamento
Nel compilare il “Modello Unico/2014 integrativo”, occorre prestare attenzione a:
- barrare la casella “Dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio;
- e ad evidenziare quali quadri della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il Modello F24, dove, nell’apposito campo va riportato il “codice atto” indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.
Ai fini del versamento, si ritiene utile ricordare, i principali codici tributo da utilizzare:
Compilazione F24 | |
Imposta | Codice tributo |
IRPEF | 4001 |
Sanzione IRPEF | 8901 |
Interessi IRPEF | 1989 |
Addizionale comunale IRPEF | 3844 |
Sanzione addizionale comunale IRPEF | 8926 |
Interessi addizionale comunale IRPEF | 1998 |
Addizionale regionale IRPEF | 3801 |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF | 8902 |
Interessi addizionale regionale IRPEF | 1994 |
Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali (per esempio cedolare secca) | 1842 |
Sanzione imposta sostitutiva | 8913 |
Interessi imposta sostitutiva | 1992 |
Contributo di solidarietà | 1683 |
Sanzione Contributo di solidarietà | 8901 |
Interessi Contributo di solidarietà | 1989 |
Se disponibile la dichiarazione originariamente presentata, all’interno della sezione “L’Agenzia scrive – Invito alla Compliance” del “Cassetto fiscale”, oltre ai prospetti precompilati dei quadri da rettificare, sono presenti due link. In particolare:
|
Esempio
Il Sig. Rossi ha ricevuto la lettera di compliance in cui gli viene contestata l’omessa indicazione nel Modello Unico/2014, un reddito da CUD/2014 (anno d’imposta 2013) per euro 4.000, con conseguente maggior debito d’imposta (saldo IRPEF 2013) per euro 200,00. Questi pertanto:
- presenterà un Modello Unico/2014 integrativo, compilandolo in modo identico a quello originariamente presentato ma integrandovi il reddito omesso;
- dovrà versare la maggiore IRPEF dovuto, oltre che la sanzione e gli interessi (si supponga che si ravveda il 20 dicembre 2017).
Interessi | ||
Anno | Giorni | Calcolo |
2013 | 197
(dal 17/06/2013 al 31/12/2013) |
[(200 x 2,5%) /365] x 197 giorni = 2,70 |
2014 | 365 | (200 x 1%) = 2,00 |
2015 | 365 | (200 x 0,5%) = 1,00 |
2016 | 365 | (200 x 0,2%) = 0,4 |
2017 | 354
(dal 1° gennaio al 20 dicembre) |
[(200 x 0,1%) /365] x 354 giorni = 0.19 |
Totale |
6,29 euro |