Modello IVA TR: le regole da conoscere
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Chi ha partita IVA ed esegue la liquidazione IVA, può chiedere il rimborso oppure l’utilizzo in compensazione, del credito IVA (che scaturisce dalla stessa liquidazione IVA) riguardante i primi tre trimestri dell’anno. A tal fine, la richiesta, deve essere fatta attraverso la presentazione all’Agenzia delle Entrate del Modello IVA TR. In particolare, il Legislatore individua esattamente l’ambito soggettivo, ossia i soggetti che possono presentare il modello in esame. Si tratta:
- dei contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (l’aliquota media delle operazioni attive deve essere inferiore a quella degli acquisti);
- dei contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dei contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dei soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della Legge comunitaria 217/2011).
In comune
Il primo requisito fondamentale da rispettare per poter presentare il Modello IVA TR è che:
- nel trimestre di riferimento sia stata realizzata un’eccedenza di imposta (IVA) detraibile superiore a 2.582,28 euro.
Oggetto della richiesta di rimborso o dell’utilizzo in compensazione può essere solo l’eccedenza risultante dalla liquidazione IVA del trimestre di riferimento, senza la possibilità di riportare il credito proveniente da trimestri precedenti.
Si consideri ad esempio il caso di una S.r.l. che, con riferimento al III° trimestre 2017, presenta una situazione di questo tipo:
- IVA a credito proveniente da II° trimestre = 6.000
- IVA acquisti (credito) = 5.000,
- IVA vendite (debito) = 3.000,
- IVA a credito III° trimestre = (6.000 + 5.000) – 3.000 = 8.000.
In una situazione di questo tipo, dunque, ai fini della presentazione del Modello IVA TR per il III° trimestre, deve essere presa in considerazione solo l’IVA acquisti riferita al III° trimestre (ossia 5.000), escludendo l’IVA a credito proveniente dal II° trimestre (ossia 6.000). Dunque:
(5.000 – 3.000) = 2.000
Poiché l’eccedenza IVA detraibile riferita al III° trimestre è inferiore a 2.582,28, la società non può presentare il Modello IVA TR entro il 31 ottobre 2017.
Occorre poi tener presente che:
- non può formare oggetto di richiesta di rimborso/compensazione l’eccedenza IVA detraibile riferita al 4° trimestre, poiché questa confluisce direttamente in dichiarazione IVA annuale;
- il modello va presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- gli importi vanno indicati in centesimi di euro;
- la presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario incaricato);
- l’ammontare complessivo del credito può essere, comunque, ripartito tra richiesta di rimborso (rigo TD6) o richiesta di utilizzo in compensazione (rigo TD7).
Modello IVA TR | |
Cosa | Termine di presentazione |
Modello IVA TR riferito al III° trimestre 2017 | 31 ottobre 2017 |
Modello IVA TR II° trimestre 2017 | 31 luglio 2017 |
Modello IVA TR I° trimestre 2017 | 2 maggio 2017 (poiché il 30/04 era domenica ed il 01/05 festivo) |
Modello IVA TR IV° trimestre | NO |
La compensazione
Chi intende utilizzare in compensazione (orizzontale) crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sul Modello IVA TR da cui emerge il credito. In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile, è ammessa la sottoscrizione del modello da parte dell’organo di controllo.
Utilizzo in compensazione
(Modello IVA TR) |
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Importo da utilizzare in compensazione (orizzontale) | Obbligo del visto di conformità o sottoscrizione organo di controllo | Utilizzo in compensazione | Regola |
Fino a 5.000 euro
|
NO | Dal momento successivo la presentazione del Modello IVA TR |
La verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro va sempre effettuata con riguardo ai crediti chiesti in compensazione per tutti i trimestri dell’anno |
Oltre 5.000
|
SI | Dal 10° giorno successivo alla presentazione del modello |
Esempio: se ad esempio, con riferimento al I° trimestre 2017, è stato chiesto in compensazione, con Modello TR, il credito di 3.000 euro e con riferimento al II° trimestre è stato chiesto l’utilizzo in compensazione, con Modello TR, un credito di 1.000 euro, ed ora con riferimento al III° trimestre si chiede in compensazione (orizzontale) il credito di 2.500, ci sarà necessità del visto di conformità (sul Modello IVA TR del III° trimestre) poiché sommando ai 3.000 del I° trimestre ed ai 1.000 del II° trimestre i 2.500 del III° trimestre si supera la soglia dei 5.000 euro.
Inoltre ai fini dell’utilizzo in compensazione, dei 2.500 del III° trimestre:
- 1.000 potranno essere utilizzati dal momento successivo alla presentazione del Modello;
- 1.500 potranno essere utilizzati a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione del Modello.
Per l’utilizzo in compensazione del credito da Modello IVA TR valgono i seguenti codici tributo:
Utilizzo in compensazione
(Compilazione Modello F24) |
|
Codice tributo | Trimestre di riferimento |
6036 | Utilizzo in compensazione credito IVA
I° trimestre |
6037 | Utilizzo in compensazione credito IVA
II° trimestre |
6038 | Utilizzo in compensazione credito IVA
III° trimestre |
- Come anno di riferimento va indicato “2017” (per i trimestri di quest’anno);
- Si applica, comunque, il limite annuo di utilizzo per la compensazione in F24 pari a € 700.000
Il rimborso
Per la richiesta di rimborso, invece, occorre tener presenti le seguenti regole:
Modello IVA TR
(Il rimborso) |
|
Importo | Regola |
Fino a 30.000 euro | I rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti. |
Oltre i 30.000 euro | Necessità di prestare garanzia. |
Tuttavia per rimborsi oltre i 30.000 c’è possibilità di ottenere i rimborsi senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza (Modello TR):
- munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo;
- ed una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. Tale dichiarazione sostitutiva è resa all’interno dello stesso Modello IVA TR alla sezione 2 del quadro TD, dove occorrerà barrare le caselle presenti e apporre la relativa sottoscrizione.
La soglia dei 30.000 euro
La soglia dei 30.000 euro va verificata con riferimento alla somma dei crediti chiesti a rimborso per tutto il periodo d’imposta.
Se ad esempio, con riferimento al I° trimestre 2017, è stato chiesto a rimborso, con Modello TR, il credito di 13.000 euro e con riferimento al II° trimestre è stato chiesto a rimborso, con Modello TR, un credito di 10.000 euro, ed ora con riferimento al III° trimestre si chiede a rimborso il credito di 12.500, ci sarà necessità, con riferimento al Modello IVA TR del III° trimestre, di prestare garanzia, oppure di presentarlo munito di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali.
Tutto ciò, poiché sommando ai 13.000 del I° trimestre ed ai 10.000 del II° trimestre i 12.500 del III° trimestre si supera la soglia dei 30.000 euro.
Obbligo di garanzia per i “contribuenti rischiosi”
Tuttavia, il Legislatore prevede l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
- da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Si tenga presente che:
- i 2 anni sono computati a ritroso dalla data di effettiva richiesta del rimborso;
- il modello di fideiussione da adottare è quello approvato con Provvedimento Agenzia Entrate del 25 giugno 2015.
Riepilogo
Modello IVA TR
(Richiesta di utilizzo in compensazione) |
|
Importo | Regola |
Fino a 5.000 euro | Modello IVA TR senza visto di conformità |
Oltre i 5.000 euro | Modello IVA TR con visto di conformità |
Modello IVA TR
Richiesta di rimborso |
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Importo | Regola |
Fino a 30.000 euro | Modello IVA TR senza garanzia e nessun altro adempimento |
Oltre i 30.000 euro | Modello IVA TR con garanzia
Oppure Modello IVA TR con visto di conformità (sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo) ed attestazione (atto notorio) della sussistenza di requisiti patrimoniali. |
Oltre i 30.000 euro contribuenti rischiosi | Modello IVA TR con garanzia |