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Rottamazione bis e contenziosi in corso. Le indicazioni operative

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Il Decreto Fiscale, D.L. 148/2017 ha riaperto i termini di ammissione alla procedura di definizione agevolata dei ruoli di cui al D.L. 193/2016; la stessa è ora ammessa anche per i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Il contribuente dovrà presentare apposita istanza di adesione entro il 15 maggio 2018. Per effetto di un emendamento approvato nell’iter di conversione in legge del decreto sopra citato potrebbero essere ammesse alla nuova finestra di rottamazione dei ruoli, anche i carichi affidati dal 2000 al 2016 che non siano stati già oggetto di dichiarazione di adesione alla precedente definizione dei ruoli di cui al D.L. 193/2016.

Andiamo ad analizzare quelli che sono gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione bis per quei carichi definibili ma oggetto di contenzioso, richiamando le indicazioni ancora pienamente valide fornite sia dall’Agenzia delle Entrate sia dall’Ex Equitalia per la prima finestra di definizione agevolata.

La rottamazione-bis e contenziosi in corso. Le indicazioni operative

Qualora il contribuente intenda presentare istanza di definizione agevolata per carichi oggetto di contenzioso che vedono come parte del giudizio l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della Riscossione, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Modello DA-2017 deve indicare fra l’altro, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Qualora il debitore irregolarmente abbia omesso di assumere formalmente l’impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione, ma provveda al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della stessa, si produce parimenti la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sempreché il carico definito abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione (Circolare A.D.E. n°2/2017).


Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate e dalla stessa Equitalia per la prima versione della definizione agevolata
:

  • la dichiarazione di voler rinunciare al contenzioso in essere, espressa nell’’istanza di adesione non configura necessariamente la rinuncia al ricorso di cui all’art.44 del D.Lgs. 546/92;
  • il contribuente che presenta l’istanza potrebbe continuare ad essere parte attiva nel processo tributario per quelle somme riconducibili allo stesso atto impositivo per il quale si richiede la rottamazione ma che non sono state ancora affidate all’Agente della Riscossione;
  • ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto.

Tali indicazioni dunque vanno ora rapportate alla nuova finestra di ammissione alla definizione agevolata.

L’efficace definizione (integrale e tempestivo pagamento del dovuto) rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l’Agente della Riscossione o l’Ufficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere (ART.46 D.Lgs. 546/92);

  • qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia (ad esempio nell’ ipotesi in cui oggetto della impugnazione sono i carichi da artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 oppure le ipotesi dell’affidamento dell’intero carico da accertamento in presenza di fondato pericolo per la riscossione ai sensi dell’art. 29 comma 1, lettera c) del D.L. n. 78 del 2010,
  • ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa.

Non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata; di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione (Circolare A.D.E. n°2/2017)

Carichi da artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973

Vengono inoltre iscritti a ruolo in via definitiva i maggiori importi contestati in forza dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (articoli 36-bis e ter DPR 600/1973 e articolo 54-bis DPR 633/1972), comprese le sanzioni e gli interessi, anche in presenza di impugnazione delle stesse somme iscritte a ruolo. In tal caso, il perfezionamento della definizione agevolata riguarderebbe l’intero carico oggetto di contenzioso; il comma 2 dell’art. 68 del D.Lgs. 546/92 dispone che “se il ricorso viene accolto – come nel suo caso -, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. Visti i tempi richiesti per l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può accadere che l’Agente della Riscossione abbia ancora assegnato un carico oggetto di un provvedimento di annullamento e dunque lo stesso rientri ancora in quelli ammissibili alla definizione agevolata.
In questa situazione dunque, il contribuente che ritiene che la sentenza favorevole possa essere successivamente riformata in seguito ad impugnazione della parte resistente in giudizio, manifesta la volontà di ricorrere alla rottamazione per l’intero carico oggetto di contenzioso e per il quale viene meno l’interesse dell’ufficio ricorrente alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce causa di cessazione della materia del contendere qualora la sentenza favorevole al debitore sia stata impugnata.

In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.

In base a quanto appena detto, pare chiaro ad esempio che in presenza di ricorso avverso un accertamento esecutivo, e quindi in pendenza di giudizio di 1° grado, a Equitalia viene affidata solo una riscossione frazionata degli importi dovuti, ossia 1/3 delle somme a debito a titolo di imposta; in questo caso il contenzioso prosegue per le somme non ancora affidate ad Equitalia.

Nell’ipotesi in cui il carico che si intende definire abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione, qualora il contribuente dichiari di aver aderito alla definizione agevolata e chieda un rinvio della trattazione della controversia, l’Ufficio di norma non è opportuno che si opponga, salvo che la richiesta risulti dilatoria, come nei seguenti esempi.

OPPOSIZIONE RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

1.      Il carico oggetto della controversia tributaria pendente non rientra tra quelli per i quali è possibile la definizione;

2.       l’udienza per la trattazione è fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di adesione (DA-2017) e non viene documentata la presentazione;

3.      la dichiarazione è già stata presentata e l’udienza per la trattazione è fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto al pagamento in un’unica soluzione o, in caso di opzione per il pagamento rateale, qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti.

Normativa e prassi

  • L. 193/2016;
  • L. 148/2017;
  • Legge 225/2016;
  • P.R. 602/73;
  • Comunicato stampa Agenzia delle Entrate Riscossione del 26 ottobre 2017.

 

29 Nov 2017

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