Acconto IVA 2017
posted in Fiscal News by redazione
L’acconto IVA consiste nel versamento a titolo di acconto, appunto, sul versamento IVA a saldo relativo all’ultimo periodo dell’anno, nel caso particolare, relativo all’ultima liquidazione (trimestrale o mensile) dell’anno 2017.
Contribuenti trimestrali – Acconto relativo all’ultimo trimestre 2017
Contribuenti mensili – Acconto relativo all’ultimo mese 2017
Contenuto
Rispetto agli anni precedenti non vi sono particolari differenze in merito a questo adempimento, per cui, i contribuenti che saranno tenuti a versare questo importo dovranno provvedervi entro la scadenza mediante l’utilizzo del Modello F24 e, al fine di poter determinare il corretto importo, potranno scegliere tra uno dei tre metodi di determinazione:
- Storico;
- Previsionale;
- Analitico-effettivo.
METODI DI CALCOLO DELL’ACCONTO IVA | |
METODO STORICO | L’applicazione del metodo c.d. “storico” prevede che l’acconto IVA sia pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. |
METODO PREVISIONALE | Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre 2017.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
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METODO ANALITICO | Il metodo c.d. analitico-effettivo permette al contribuente di determinare l’acconto IVA da versare sulla base delle operazioni effettuate nell’ultimo mese o trimestre sulla base di una liquidazione IVA “straordinaria” determinata alla data del 20 dicembre 2017. In questo caso l’acconto ammonta al 100% dell’importo emergente dalla liquidazione IVA alla data del 20 dicembre 2017. |
Casi di esonero dal calcolo o versamento dell’acconto:
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Modalità di compilazione dell’F24
La compilazione del Mod. F24 I codici tributo: i codici tributo per la compilazione del Modello F24 sono i seguenti:
Modalità di compilazione: il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a debito” e sarà necessario indicare l’anno di competenza. |