Dichiarazione IVA 2018
posted in Fiscal News by redazione
Con la stesura del presente documento siamo a presentare gli aspetti di maggiore interesse relativamente ad un adempimento ricorrente, come la dichiarazione annuale IVA, che ha subito degli aggiornamenti per il 2018.
Premessa
L’articolo 8 del D.p.r. 322/1998 prevede l’obbligo, per la generalità dei soggetti passivi d’imposta, di presentare la dichiarazione annuale IVA.
Nell’ambito di tale dichiarazione il soggetto obbligato deve evidenziare tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno solare precedente al fine di determinare:
- la posizione IVA debitoria, creditoria o in pareggio, complessiva del periodo (liquidazione annuale);
- il volume d’affarti realizzato nel medesimo periodo.
Modalità di presentazione
LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA IN VIA TELEMATICA:
- direttamente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3 del D.p.r. 322/1998
i quali rilasciano al dichiarante l’impegno, datato e sottoscritto, a trasmettere i dati della dichiarazione. Gli intermediari, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, rilasciano l’originale della dichiarazione, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia che ne attesta il ricevimento econservano copia delle dichiarazioni trasmesse per il periodo di cui all’articolo 42 del D.p.r. 600/1973 (anche su supporti informatici).
La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui il modello è ricevuto dall’Agenzia.
Termini di presentazione
A norma dell’articolo 8 del D.p.r. 322/1998, tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare la Dichiarazione annuale in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo, per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta decorrenti dal 2017.
Soggetti obbligati
In linea generale, sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA annuale tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, anche laddove non abbiano effettuato, nel periodo d’imposta, alcuna operazione imponibile.
Soggetti esonerati
SONO ESONERATI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
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Sottoscrizione della dichiarazione
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA, A PENA DI NULLITÀ:
- dal contribuente o dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, ovvero da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione (es. curatore fallimentare, commissario liquidatore, rappresentante fiscale, erede, ecc.);
- dall’intermediario abilitato che trasmette la dichiarazione in via telematica.
AI FINI DELLA COMPENSAZIONE O DEL RIMBORSO DEL CREDITO IVA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE PRESTABILITE (OVVERO EURO 5.000), LA STESSA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE:
- dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 241/1997;
- ovvero, alternativamente, dall’organo incaricato di effettuare il controllo contabile, dal responsabile della revisione in caso di società di revisione o, infine, dal collegio sindacale.
Posizione a credito
SE LA LIQUIDAZIONE ANNUALE DELL’IMPOSTA EVIDENZIA UNA POSIZIONE IVA A
L’ECCEDENZA DI IMPOSTA DETRAIBILE VA RIPARTITA A SECONDA DELL’UTILIZZO CHE SI INTENDE FARNE
Fatta eccezione per le società di comodo il credito può essere:
- utilizzato in compensazione di altre imposte e contributi tramite modello F24;
- chiesto a rimborso, in presenza dei presupposti di legge;
- riportato nell’anno successivo in detrazione del debito risultante dalle liquidazioni periodiche a partire da quella di gennaio o del primo trimestre.
È ALTRESÌ POSSIBILE UTILIZZARE PARZIALMENTE CIASCUN METODO
Nel caso in cui, a seguito del controllo, venga riconosciuto un maggior credito, è necessario che tale importo venga esposto nella prima dichiarazione utile al fine di estenderne la validità.
Posizione a debito
Qualora dalla liquidazione annuale emerga una posizione a debito (anche al netto di eventuali crediti d’imposta previsti per alcune categorie di soggetti), il soggetto passivo IVA è tenuto a versare l’imposta dovuta (saldo IVA) entro il 16 marzo, ovvero entro il termine previsto per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla prima data.
IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO (PURCHÉ DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 10,33) UTILIZZANDO IL MODELLO F24 (CODICE TRIBUTO 6099).
Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare i versamenti a saldo di imposte derivanti dalla dichiarazione, mediante rate mensili di pari importo. Il numero di rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo conto che il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre.
L’opzione per la rateizzazione comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).