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Le novità sul bonus 80 euro

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A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono stati variati i limiti massimi di reddito entro i quali i lavoratori possono accedere al bonus Renzi (meglio conosciuto come “bonus 80 euro”).

Infatti:

  • per la misura piena del credito Irpef, il limite passa da 24.000 euro a 24.600 euro;
  • mentre per la misura parziale il limite passa da 26.000 euro a 26.600 euro.

La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art. 1, co. 132 introduce una misura che amplia la platea dei potenziali beneficiari del “Bonus Irpef”, meglio conosciuto come “Bonus 80 euro”. Il menzionato articolo interviene dunque nel corpus normativo del TUIR (art. 13, co. 1-bis del Dpr n. 917/1986), aumentando di 600 euro le soglie massime entro le quali è possibile chiedere il credito d’imposta.

Art. 1, co. 132 della L. n. 205/2017

Aumenta di 600 euro i limiti massimi di reddito per accedere al Bonus 80 euro.

 

Bonus 80 euro

Il Bonus 80 euro, introdotto dal Governo Renzi con Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66 (decorrenza del bonus dal mese di maggio 2014) e reso strutturale dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 12-15 della L. n. 190/2014), è un importo che spetta mensilmente in busta paga sia ai lavoratori del settore pubblico che a quelli del settore privato, il cui reddito sia compreso entro determinati limiti di reddito.

Il Bonus Renzi, che viene erogato direttamente dal sostituto d’imposta e certificato al dipendente mediante la Certificazione Unica (CU), è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito:

– dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);

– dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);

compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Ricordiamo che esso è erogato a “importo fisso” (960 euro annui).

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il beneficio economico deve essere “rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Quindi, sarà riconosciuto per “intero” (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo.

 

 

 

 

 

13 Mar 2018

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