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Legge di Bilancio 2018: sintesi novità “Misure per le imprese”

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Con la stesura del presente documento intendiamo fornire delle utili schede di sintesi sulle principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2018 e in particolare le misure introdotte in beneficio alle imprese:

 1 –  Proroga super e iper ammortamento

2 –  Rifinanziamento Sabatini-ter

3 – Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

4 –Credito di imposta spese consulenza relative alla quotazione delle PM

5 – Credito di imposta per le imprese culturali

6 – Credito di imposta ad hoc per le librerie

7 – Credito di imposta per acquisti di prodotti di plastica riciclata

 

MISURE PER LE IMPRESE

Proroga di un anno (31.12.2018) super e Iper ammortamento

Super ammortamento: maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 130 per cento in luogo del 140 per cento – non si può più applicare ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto (anche se utilizzati esclusivamente per l’attività di impresa).

Iper ammortamento: maggiorazione del del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (piano “Industria 4.0”).

Rifinanziamento Sabatini-ter

Rifinanziamento di 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

Credito d’imposta del 40% per acquisire/consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 – con un importo massimo annuale del bonus di 300.000 euro – pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente.

Credito di imposta consulenza relative alla quotazione delle PMI

Credito d’imposta per costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione e alla capitalizzazione PMI italiane in misura pari al 50% dei costi sostenuti (fino al 31.12.2020).

Credito di imposta per le imprese culturali

Credito d’imposta in favore delle imprese culturali e creative nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi

Credito di imposta ad hoc per le librerie

Credito d’imposta in favore delle attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Credito di imposta per acquisti di prodotti di plastica riciclata

Credito di imposta in favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata nella misura del 36% delle spese sostenute per il triennio 2018, 2019 e 2020 – Importo massimo 20.000 euro per ciascun beneficiario.

 

PROROGA SUPER AMMORTAMENTO

L’articolo 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2018 ha prorogato, per l’anno 2018, le cosiddette misure del super ammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.

Per i titolari di redditi d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che investono in beni materiali strumentali nuovi:

  • dal 1/01/2018 fino al 31/12/2018
  • o fino al 30/06/2019, a condizione che, entro il 31/12/2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

è prorogata l’agevolazione relativa all’aumento del costo di acquisizione, per determinare la quota deducibile di ammortamento e dei canoni di leasing.

RIDUZIONE DELLA AGEVOLAZIONE

Riduzione della misura del 30% (in luogo del 40% previsto in precedenza; questa rimane assicurata per ordini accettati dal venditore entro il 31/12/2017, con l’avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

VEICOLI ESCLUSI

L’agevolazione non si applica agli investimenti in qualsiasi “veicolo” di cui all’art. 164 comma 1 Tuir, ivi compresi quelli a deducibilità integrale (autonoleggi, taxi, ecc.), quelli degli agenti di commercio o quelli dati in uso promiscuo.

ULTIMI CHIARIMENTI – Gli autocarri sono ammissibili al beneficio fiscale del super ammortamento anche nel 2018 se il bene è inerente all’attività svolta. È una delle risposte fornite dall’Agenzia dell’Entrate nel Videoforum di Italia Oggi sui confini dell’agevolazione

 

PROROGA IPER AMMORTAMENTO

Sempre nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi da 30 a 36, è disciplinata anche la proroga dell’iper ammortamento.

Esso consente di maggiorare, nella misura del 150 per cento, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello “Industria 4.0”.

Per investimenti effettuati:

  • entro il 31 dicembre 2018
  • o fino al 31/12/2019, a condizione che entro il 31/12/2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Va evidenziato che, il comma 32, AMPLIA I BENI IMMATERIALI che possono rientrare nell’agevolazione, ossia:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e amplificazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo, con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

 

CESSIONE BENE

Infine, i commi 35 e 36 dell’articolo 1, hanno l’obiettivo di evitare che, il beneficio dell’iper ammortamento, interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.

La norma contempla l’ipotesi che, se il bene agevolato, sia realizzato a titolo oneroso, è previsto che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La sostituzione, quindi, non determina la revoca dell’agevolazione, purché il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario.

 

Costo inferiore – Il comma 36, comunque, prevede anche l’ipotesi in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

 

16 Mar 2018

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