Registrazione fatture ai fini IVA
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Premessa
Ai fini della disciplina IVA è prevista la tenuta di appositi registri nei quali è necessario annotare periodicamente le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, i registri nei quali rilevare le fatture sono il registro delle fatture emesse, c.d. “registro vendite”, ed il registro delle fatture ricevute, c.d. “registro acquisiti”.
FATTURE DI VENDITA: registro fatture emesse, Art. 23, D.p.r. 633/1972
FATTURE DI ACQUISTO: registro fatture ricevute, Art. 25, D.p.r. 633/1972
Termini di registrazione
Fatture di vendita
Il comma 1, dell’articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che il contribuente debba registrare entro 15 giorni dalla data di emissione le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture, in ordine progressivo sulla base della data di emissione.
Un’eccezione rispetto a questa disposizione è data dalle fatture “differite”, ex articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto IVA, che devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.
Inoltre, DEVONO ESSERE REGISTRATE ENTRO IL TERMINE DI EMISSIONE e con riferimento al mese di effettuazione le operazioni relative a: |
– prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale a sensi dell’articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972.Tali fatture possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; |
– le fatture per prestazioni di servizi ad altri soggetti passivi IVA residenti in paesi extra-UE. |
Ai sensi dell’articolo 1, del D.M. 11 agosto 1975 è previsto che “qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l’elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro SESSANTA GIORNI dalla data di effettuazione delle operazioni”
Fatture di acquisto
Il comma 1, dell’articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che le fatture di acquisto debbano essere, in via preventiva, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione.
Pertanto, andranno attribuiti a ciascuna fattura:
- un numero di protocollo;
- un numero progressivo IVA;
che solitamente coincidono. Questa coincidenza non è necessaria, però, deve essere possibile risalire agevolmente all’uno o all’altro numero ai fini della consultazione.
Queste disposizioni potrebbero portare alla situazione paradossale che, in relazione ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017 la cui fattura perviene nel gennaio 2018 i termini siano:
- 30 aprile 2018 ai fini di esercitare il diritto alla detrazione (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2017);
- 30 aprile 2019 ai fini della registrazione della fattura (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2018).
Schede carburante
La documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione ha una disciplina che deroga dalle regole viste precedentemente. La disciplina è regolata dal D.M. 7 giugno 1977, poi aggiornato dal D.p.r. 444/1997, che prevede l’utilizzo delle c.d. “schede carburante”.
Pertanto, gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da un’apposita scheda carburante redatta su di un modello predefinito:
- univoca per ogni veicolo;
- contenente i riferimenti del veicolo, la ditta, nome e cognome o ragione sociale ed il numero di partita IVA dell’utilizzatore.
Sulla stessa andranno inoltre indicati: |
– la data, il prezzo comprensivo di IVA, la denominazione dell’esercente, l’ubicazione dell’impianto e la firma di convalida da parte dell’esercente; |
– il numero di chilometri risultanti dal misuratore posto all’interno del veicolo. |
A seguito di un emendamento alla “legge di bilancio 2018” a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà introdotto l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, di effettuare acquisti di carburante solo con mezzi di pagamento tracciabili. |
Pertanto è stata prevista l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo 164 del TURI. Secondo questa nuova disposizione normativa le spese per carburante per autotrazione sarebbero deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del D.p.r. 605/1973.
Inoltre, sarebbe prevista l’introduzione all’interno dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del D.p.r. 633/1972 la disposizione secondo cui “l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Confermando quindi, anche dal punto di vista IVA, che l’acquisto di carburante dovrà avvenire esclusivamente mediante carte di credito, bancomat o carte prepagate.