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Schede carburante: le novità dal 1° luglio 2018

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A fronte delle novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio per il 2018, con la stesura del presente documento intendiamo fornire delucidazioni circa le principali novità in materia di deducibilità del costo e detraibilità IVA assolta sull’acquisto di carburante nonché di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2018.

Premessa

Al fine di aumentare la capacità dell’Amministrazione Finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, con la nuova Legge di Bilancio 2018, viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 1° luglio 2018, inoltre sempre a partire da questa data sarà possibile beneficiare delle deduzioni fiscali e delle detrazioni soltanto in caso di pagamento con mezzi tracciabili.

 

Abolizione delle schede carburante

Dal 1° luglio 2018, per il settore carburanti è introdotta la soppressione del divieto di fatturazione previsto per le cessioni di carburante da autotrazione (benzina, gasolio, metano Gpl, miscela di carburante e lubrificante, etc.) effettuate dagli impianti stradali di distribuzione.

Sino alla data suddetta, chi acquista carburante per autotrazione presso gli impianti stradali, se intende avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, qualora quest’ultima risulti oggettivamente detraibile, o se intende documentare la spesa ai fini delle imposte dirette, ha la facoltà, non l’obbligo, di redigere un documento denominato scheda o carta carburante.

Scheda carburante

È il documento, istituito mensilmente o trimestralmente per ciascun veicolo a motore utilizzato che risulti strumentale all’attività svolta. Al fine di poter dedurre il costo e detrarre l’IVA è altresì necessario che i veicoli siano intestati a un soggetto passivo IVA ovvero da questi posseduto a titolo di leasing, noleggio, comodato e simili. La scheda deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, gli estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, numero di targa o di telaio), nonché i dati anagrafici di colui che acquista il carburante (ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita IVA).

L’addetto di distribuzione del carburante, invece, all’atto di ogni rifornimento, deve indicare nella scheda con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA, nonché la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione e la sua ubicazione, anche a mezzo di apposito timbro.

Come anticipato, tale adempimento verrà meno dal 1° luglio 2018 date le novità portate dalla Legge di Bilancio 2018.

 

Obbligo di fatturazione elettronica da parte degli impianti stradali di distribuzione per le cessioni di benzina o gasolio per motori

Dal 1° luglio 2018, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio, è prevista l’abolizione della scheda carburante al fine di porre un freno ai fenomeni di deduzioni e detrazioni IVA illegittime supportate da non veritieri costi sostenuti per l’acquisto di carburante.

La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzo degli standard già previsti per la FatturaPA, ossia la fattura elettronica per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, anche per la formazione (XML), la trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio messo a punto dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.

Una volta predisposto il file XML contenente una o più fatture, l’operatore economico può effettuare la trasmissione della fattura elettronica avvalendosi del Sistema di Interscambio, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato. Effettuata la trasmissione del file, è necessario attendere la conferma dell’avvenuta ricezione del file attraverso l’applicazione presente nella sezione strumenti del Sistema di Interscambio o utilizzando i servizi telematici di Fisconline o Entratel.

 

Obbligo della tracciabilità dei pagamenti per beneficiare delle deduzioni e detrazioni fiscali

L’emendamento, proposto in fase di approvazione, dalla Camera alla Legge di Bilancio 2018, prevede la modifica di due importanti norme: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e il Decreto IVA. A fronte di questa modifica, sono di fatto mutale le regole circa la deducibilità del costo e la detrazione IVA per l’acquisto di carburante.

Alla luce delle nuove disposizioni, elemento essenziale ai fini della deducibilità e detraibilità fiscale in tema di acquisti di carburante per autotrazione a partire dal 1° luglio 2018 è la tracciabilità dei mezzi di pagamento.

 

 

 

 

 

13 Mar 2018

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