Detraibilità spese mediche generiche e specialistiche
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La pubblicazione dei modelli dichiarativi “Redditi” e 730-2018 ha messo in chiaro le indicazioni da seguire ai fini del corretto inserimento in dichiarazione dei diversi oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti nel periodo di imposta 2017; una delle principali voci di spesa è sicuramente quella sanitaria, sostenuta direttamente dal contribuente per proprie necessità o per quelle dei familiari a carico e non; spese dunque da inserire o precaricate (per le spese collegate all’obbligo di invio al S.T.S da parte di specifici professionisti sanitari) nella dichiarazione dei redditi ai fini dell’ottenimento di specifici benefici fiscali. Siamo nell’ambito delle detrazioni del 19% senza alcun limite di spesa considerando una franchigia di 129,11 euro.
SPESE MEDICHE GENERICHE E SPECIALISTICHE | ||
Agevolazione | Tipologia di spesa | Limite |
Detrazione Irpef 19% | Spese mediche generiche e specialistiche | Franchigia di 129,11 senza alcun limite di spesa
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Soffermiamoci in questa sede, sulle spese sanitarie generiche e per prestazioni specialistiche andando ad analizzare le condizioni di detrazione nonché i diversi chiarimenti di prassi forniti nel corso del tempo.
Le spese mediche generiche
Le spese mediche generiche (Art. 15, comma 1, lettera c del T.U.I.R.), da indicare nel quadro E del modello 730/2017 o nel quadro RP del modello Redditi, sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione.
RIENTRANO TRA LE SPESE GENERICHE LE SPESE PER L’ACQUISTO DI FARMACI OSSIA:
- specialità medicinali;
- farmaci;
- medicinali omeopatici.
Le spese sono detraibili per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11. Non è previsto un limite massimo di detraibilità. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 1.
Rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc.
La detrazione delle spese di cui all’elenco precedente spetta (Circolare A.D.E. n°7/2017) nel rispetto delle seguenti condizioni:
Condizioni ai fini della detrazione
- I farmaci devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali.
- Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali(parafarmacie).
- La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome
Spese mediche per prestazioni specialistiche
Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14). Per il riconoscimento della detrazione la natura “sanitaria”, la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria stessa deve risultare dalla descrizione riportata in fattura o nella ricevuta.
Le spese sono detraibili per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11. Non è previsto un limite massimo di detraibilità. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella C.U. 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 1”.
Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli esami e le terapie di seguito elencati, quali ad esempio (per l’elenco completo si rimanda al documento 2 scheda pratica):
- esami di laboratorio
- controlli ordinari sulla salute della persona
- elettroencefalogrammi;
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia
- ginnastica correttiva; ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
Sono, inoltre, da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale (Circolare A.D.E.12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.4), oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc..
La rateazione delle spese sanitarie
Come specificato nelle istruzioni che accompagnano i modelli dichiarativi 730e Redditi P.F. se le spese sanitarie ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili – (indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3 del 730- righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP del modello Redditi) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo (Circolare A.D.E. 3.01.2001, n. 1, risposta 1.1.1, lettera g). La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute.
La precedente rateazione
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato negli anni d’imposta 2013 e/o 2014 e/o 2015 per la rateizzazione di tali spese riportano nella dichiarazione dei redditi (rigo E6 730 o RP6 “Redditi”) gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 6.