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Diffida addebito bolletta oneri dei morosi

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Il 1° febbraio 2018, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha emanato la delibera n. 50/2018.

Delibera ARERA n. 50/2018

  • Riguarda le relazioni tra fornitori di energia elettrica (le società venditrici, quelle con cui stipuliamo un contratto) e distributori (i responsabili del trasporto dell’energia nelle abitazioni), e tra distributori e la CSEA e il GSE per i pagamenti degli oneri di sistema.

OSSERVA- La CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) è un ente pubblico economico che opera nei settori dell’elettricità, del gas e dell’acqua. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Il GSE (Gestore dei servizi energetici) è una società che ha come socio unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed ha come mission la promozione dello sviluppo sostenibile e l’utilizzo razionale dell’energia. Le sue principali funzioni sono: incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili; ritiro dell’energia prodotta da alcuni produttori e la successiva collocazione nella borsa dell’energia elettrica (GME); supporto alle pubbliche amministrazioni per l’attuazione delle politiche energetiche; attività di informazione e formazione rivolta agli operatori del settore e ai cittadini per diffondere la cultura dell’uso dell’energia sostenibile.

Gli oneri di sistema

Con le bollette dell’energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

COMPOSIZIONE BOLLETTA UTENZA ELETTRICA

VOCE DI COSTO

COPERTURA

Costo relativo ai servizi di vendita Per materia prima, commercializzazione e vendita
Costo per servizi di rete Per trasporto, distribuzione, gestione del contatore
Costo per erario Imposte (IVA)
Oneri generali di sistema Per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale

ONERI GENERALI DI SISTEMA

  • Gli oneri generali di sistema sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all’interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza – domestica, illuminazione pubblica, altre utenze in bassa, media o alta tensione- secondo criteri che variano da componente a componente.

Il problema del mancato pagamento degli oneri di sistema
Nel caso l’utente finale (il cliente consumatore dell’energia elettrica) non paga la fattura dell’utenza elettrica, si viene a generare, NON solo un danno per le finanze del suo fornitore (ad esempio ENI), ma anche un danno per il distributore. Quest’ultimo, infatti, è colui che anticipa gli oneri di sistema alla CSEA e al GSE, oneri che spettano, però, al cliente finale. In altre parole, con riferimento agli oneri di sistema il meccanismo è il seguente:

Meccanismo riscossione oneri di sistema

  1. il distributore di energia anticipa gli oneri di sistema al GSE;
  2. il cliente finale pagando la fattura versa gli oneri di sistema nella casse del fornitore (esempio ENI)
  3. il fornitore (ENI) riversa gli oneri di sistema al distributore che li aveva anticipati

Dunque, si evince che non pagando la fattura dell’utenza elettrica, il consumatore finale (su cui devono effettivamente gravare gli oneri di sistema) provoca un danno “finanziario”:

  • per il fornitore;
  • per il distributore.

OSSERVA – Il fornitore, se il cliente non paga la fattura, non riversa di tasca propria alcun onere di sistema al distributore, il quale quindi, perderà questa voce di entrata. Abbiamo, infatti, detto che gli oneri di sistema sono a carico esclusivo del cliente finale. Tuttavia, il TAR del Lazio ha stabilito che venditori e distributori devono anticipare i soldi (oneri di sistema), indipendentemente dal fatto che li abbiano ricevuti.

Ecco allora che a fronte della problematica appena esposta ad al fine di NON dar via ad un aumento “incontrollato” degli oneri di sistema in bolletta, si è pensato di spalmare il mancato incasso dei predetti oneri derivante dalla morosità dei clienti finali sulle bollette dei clienti “onesti”. Ne scaturirebbe, dunque, un aumento della voce di costo “oneri di sistema” sulla bolletta di quest’ultimi utenti.

OSSERVA – Si è stimato che l’aumento dovrebbe essere di circa 2 euro in un anno. Si tenga, comunque, presente che il predetto meccanismo di recupero si applicherebbe unicamente al mancato incasso degli oneri generali, lasciando al rischio d’impresa la gestione del mancato incasso, quindi della morosità, relativo all’energia consumata, alle tariffe di rete e alle altre voci della fattura (Iva e imposte incluse).

Il modulo di diffida

L’Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori), ha predisposto un modulo di diffida che gli utenti (clienti finali) potranno presentare per tutelarsi a fronte dell’eventuale avvio del meccanismo di recupero in commento.

COSA RIPORTA ADUC NEL MODULO DI DIFFIDA
“La Delibera del 1 febbraio 2018 n. 50, è stato previsto di addebitare ai consumatori ed agli utenti dei servizi elettrici, in regola con i pagamenti, gli oneri non recuperabili per mancato incasso degli oneri di sistema, quantificati in circa 1 miliardo di euro su base annua. In tal modo, si consentirà di spalmare sugli incolpevoli consumatori e sulle famiglie già taglieggiate da rincari, balzelli ed inique delibere dell’Autorità ARERA (impegnata agli esclusivi interessi delle imprese fornitrici, i cui costi sono tra i più elevati d’Europa), il mancato recupero dei cittadini morosi. Tale addebito costituirebbe violazione del Codice del Consumo emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritti del consumatore, nonché possibile violazione delle norme del Codice Penale in materia di abuso in atti di ufficio e concorso nel reato di appropriazione indebita, addirittura istigato dalla suddetta delibera”.

Il modulo di diffida va inviato (contestualmente) ad:

  • ARERA;
  • Procura della Repubblica;
  • Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Postati e Assicurativi.

L’invio può essere fatto con raccomandata A/R oppure tramite PEC/e-mail ordinaria (gli indirizzi sono riportati nel modulo stesso).

28 Mag 2018

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