La nuova rottamazione dei ruoli
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La legge consente l’accesso al nuovo istituto ai contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, nonché a coloro che presentano carichi affidati dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente definizione. Viene altresì concesso di aderire alla nuova rottamazione ai contribuenti esclusi in precedenza, ossia a coloro che, nella precedente edizione dell’istituto, si erano visti respingere l’istanza poiché, al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateazione in corso ma non avevano “onorato” tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016.
COS’È LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
- La rottamazione dei ruoli è la possibilità, concessa dallo Stato ai contribuenti di poter richiedere la definizione agevolata dei debiti tributari, risparmiando su sanzioni e interessi
Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata dei ruoli beneficerà di alcuni vantaggi che, in alcuni casi porteranno allo stralcio quasi totale dell’importo a debito risultante in esattoria (es. nel caso in cui la cartella di pagamento contenga solo sanzioni).
Vantaggi: Eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora
Come detto, i soggetti cui si rivolge l’istituto possono essere ricondotti in tre categorie:
Soggetti interessati
- Con carichi tributari affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
- Con carichi tributari affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 purché non siano stati oggetto di precedente definizione agevolata
- Non ammessi alla prima edizione
Di seguito, si riportano, in dettaglio, i termini previsti per ciascuna delle tre fattispecie soggettive previste dalla legge.
Contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
Tutti i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, ivi compresi contributi INPS e INAIL, possono aderire alla nuova rottamazione dei ruoli.
Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione nel 2017 |
31 marzo 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dei carichi affidati ma non ancora notificati
15 maggio 2018 – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli 30 giugno 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis 31 luglio 2018 – pagamento della prima o unica rata della rottamazione bis 30 settembre 2018 – pagamento della seconda rata della rottamazione bis 31 ottobre 2018 – pagamento della terza rata della rottamazione bis 30 novembre 2018 – pagamento della quarta rata della rottamazione bis 28 febbraio 2019 – pagamento della quinta e ultima rata della rottamazione bis |
ENTRO IL 31 MARZO 2018, L’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
invierà ai contribuenti, con posta ordinaria una comunicazione riguardante le somme che le sono state affidate dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre del 2017 per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento.
Il contribuente che intende aderire all’istituto della definizione agevolata, dovrà presentare la dichiarazione di adesione alla rottamazione utilizzando l’apposito modello, il “Modello DA 2000/17” – “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017”, disponibile in download sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso i suoi sportelli nazionali, entro e non oltre il 15 maggio 2018, a pena di decadenza. |
Successivamente, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al debitore l’esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego ENTRO IL 30 GIUGNO 2018.
IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti ai fini della rottamazione, i cui pagamenti dovranno essere saldati, a discrezione del contribuente, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, o al più in cinque rate con scadenze scandite nei mesi compresi tra luglio 2018 e febbraio 2019. |
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può opporre il diniego di sanatoria, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili). In proposito, si rammenta che «Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari» può essere impugnato dal contribuente. L’impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui la stessa si riveli errata. |
Contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016, non oggetto di precedente definizione
La nuova rottamazione dei ruoli abbraccia anche i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, purché gli stessi non siano stati oggetto di precedente definizione agevolata.
Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2016, non oggetto di precedente definizione |
15 maggio 2018 – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli
30 giugno 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’eventuale ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all’Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 31 luglio 2018 – pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle eventuali rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza 30 settembre 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis 31 ottobre 2018 – pagamento della prima rata o unica rata della rottamazione 30 novembre 2018 – pagamento della seconda rata della rottamazione 28 febbraio 2019 – pagamento della terza e ultima rata della rottamazione |
ENTRO IL 15 MAGGIO 2018, A PENA DI DECADENZA
Anche questi contribuenti sono tenuti a presentare la domanda di adesione mediante il modello “Modello DA 2000/17” – “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017”, disponibile in download sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso i suoi sportelli nazionali. |
A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’eventuale ammontare delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016 che dovrà essere saldato in un’unica soluzione dal contribuente, entro il 31 luglio 2018. Anche in questo caso, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.
Una volta sanato l’eventuale debito pregresso, il contribuente è tenuto a pagare gli importi dovuti, a seguito della rottamazione, in massimo tre rate: le prime due, con scadenza rispettivamente 31 ottobre e 30 novembre 2018, sono di pari importo e ammontano all’80% delle somme complessivamente dovute, la terza e ultima rata relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione, entro il 28 febbraio 2019. |
Contribuenti esclusi nella prima edizione
Anche i contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, possono accedere alla nuova rottamazione.
Per i contribuenti con carichi esclusi nella prima edizione |
15 maggio 2018 – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli da parte degli esclusi
30 giugno 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all’Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 31 luglio 2018 – pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle eventuali rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza 30 settembre 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis 31 ottobre 2018 – pagamento della prima o unica rata della rottamazione 30 novembre 2018 – pagamento della seconda rata della rottamazione 28 febbraio 2019 – pagamento della terza e ultima rata della rottamazione |
PREVIA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
dell’istanza di rottamazione entro il 15 maggio 2018 con il “Modello DA 2000/17 ”Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017”, disponibile in download sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso i suoi sportelli nazionali, l’Agente della Riscossione è tenuto a comunicare al contribuente l’ammontare delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016, entro il 30 giugno 2018.
A seguito di ciò, il contribuente che, per la precedente rottamazione delle cartelle esattoriali, si era visto respingere l’istanza perché non in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di dilazione al 24 ottobre 2016, potrà approfittare della remissione in bonis dopo aver saldato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, quanto dovuto. |
UNA VOLTA SANATO IL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018 l’Agente della Riscossione comunicherà l’ammontare delle somme dovute ai fini della rottamazione bis DA PAGARE IN MASSIMO TRE RATE:
- LE PRIME DUE RATE con scadenza rispettivamente 31 OTTOBRE E 30 NOVEMBRE 2018 sono di pari importo e ammontano all’80% delle somme complessivamente dovute
- LA TERZA E ULTIMA RATA relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione,ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019.
Peculiarità della domanda di definizione agevolata da presentare all’agente della riscossione siciliano
Si precisa che, limitatamente alle domande di rottamazione da presentare all’Agente della Riscossione siciliano, ossia “Riscossione Sicilia S.p.A.”, non può essere utilizzato il “Modello DA 2000/17”, ma deve essere presentato un apposito modello disponibile al seguente link: https://www.riscossionesicilia.it/images/Dichiarazione-adesione-alla-definizione-agevolata-ex-art.1-del-D.L.-n.148-2017.pdf per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, e il modello disponibile al link: https://www.riscossionesicilia.it/images/Istanza-riammissione-alla-definizione-agevolata-ex-art.1-del-D.L.-n.148-2017.pdf per i carichi affidati dal 2000 al 2016 oltre che per i soggetti riammessi.