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News fiscali

Nuove regole dell’accertamento tributario e concordato preventivo biennale

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Sulla rampa di lancio le nuove regole dell’accertamento tributario e il nuovo istituto del concordato
preventivo biennale. La novità è contenuta nel D.lgs. del 12 febbraio 2024, n. 13 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n. 43).

Premessa

Le novità contenute nel Dlgs del 12 febbraio 2024, n. 13, sono entrate in vigore il 22 febbraio
2024. Con la precisazione che per quelle legate alla riforma dell’accertamento con
contradditorio preventivo si darà piena attuazione con gli atti emessi dal 30 aprile 2024.Il
nuovo provvedimento normativo dà attuazione alle disposizioni previste dall’articolo 17 della
legge n. 111/2023 (la “Delega al Governo per la riforma fiscale”) che dettano princìpi e criteri
direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo.

OSSERVA – Nella cornice delle novità introdotte trovano spazio sul fronte dell’accertamento
tributario, la semplificazione del procedimento accertativo, l’applicazione in via generalizzata del
principio del contraddittorio, la razionalizzazione e il riordino delle previsioni normative riferite alle
attività di analisi del rischio, il potenziamento dell’utilizzo di tecnologie digitali, l’introduzione di
misure che incentivino l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Il provvedimento dedica ampio spazio anche al concordato preventivo. Un istituto definitorio
inedito rivolto ai contribuenti di minori dimensioni che grazie all’innovazione tecnologica e all’uso
dei dati a disposizioni del Fisco, mira a semplificare gli adempimenti e a favorire, nel contempo,
l’adempimento spontaneo.

Accertamento tributario

In questa prima parte analizzeremo nel dettaglio le disposizioni in materia di accertamento
tributario.

Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione

L’articolo 1. Del Dlgs in commento modifica, innanzitutto, il Dlgs n. 218/1997, relativo alle
disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, estendendo
la disciplina dell’adesione, oltre che all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, anche
agli atti di recupero.

Le principali novità

Di seguito illustriamo le più importanti novità contenute nel testo in commento: la definizione con
adesione di uno solo degli obbligati non è più possibile per l’imposta comunale sull’incremento di
valore degli immobili, compresa quella decennale.


NOTA BENE – Altra novità è che lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del
contraddittorio preventivo, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla
presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle
osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con
adesione è, in ogni caso, contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di
recupero non soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo.


Viene, inoltre, stabilito che l’ufficio, nei casi in cui debba procedere a contraddittorio,
contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero,
ovvero su istanza del contribuente, nei casi di accertamento con adesione o di conciliazione
giudiziale, deve comunicare al contribuente un invito a comparire.
È abrogata la norma che prevedeva la possibilità di notificare direttamente l’avviso, in casi di
particolare urgenza, senza farlo precedere dall’invito.

Verbali di constatazione

Il decreto legislativo dispone la possibilità di aderire ai verbali di constatazione, senza
condizioni o condizionandola alla rimozione di errori manifesti. L’adesione può avere ad
oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale e deve intervenire entro i trenta
giorni successivi alla data della consegna del verbale stesso, mediante comunicazione al
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che lo ha redatto.

Nel caso di errore manifesto, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati
dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il
contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. I termini per l’accertamento sono in
ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la
scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

RICORDA – Nel caso di adesione senza condizioni, entro i 60 giorni successivi alla
comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell’Agenzia notifica l’atto di definizione
dell’accertamento parziale mentre, nel caso di errore manifesto, il termine decorre dalla
comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate, da parte dell’organo che ha redatto il verbale.
Inoltre, in presenza dell’adesione, la misura delle sanzioni applicabili, di norma pari ad un terzo del
minimo previsto dalla legge, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall’atto di
definizione dell’accertamento parziale devono essere versate, entro venti giorni dalla redazione
dell’atto, in unica soluzione o in un massimo di sedici rate, con interessi al saggio legale, se
l’importo supera 50mila euro (altrimenti, 8 rate massimo).
ATTENZIONE! In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme.

Istanza del contribuente

Il decreto modifica anche la disciplina dell’istanza del contribuente, eliminando il riferimento
all’istanza “in carta libera” e stabilendo che il contribuente nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si
applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto
innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ed entro il termine di presentazione del
ricorso, istanza di accertamento con adesione, anche in difetto dell’invio dell’invito a
comparire.

Con la nuova formulazione della norma, nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero
atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare
istanza di accertamento con adesione, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di
atto.
ATTENZIONE! Il contribuente può, altresì, presentare istanza di accertamento con adesione
anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero
dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale
ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è
sospeso per trenta giorni.
Laddove all’esito delle osservazioni relative allo schema di atto emergano i presupposti per un
accertamento con adesione, le parti possono, in ogni caso, decidere di dare corso, di comune
accordo, al relativo procedimento.
Comunque, il contribuente che si è avvalso della facoltà di presentare osservazioni non può
presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica
dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero.

Il decreto specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di
accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di
rettifica, ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo,
l’ufficio, ai fini dell’accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione
elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal
contribuente e comunque da quelli che costituiscono l’oggetto dell’avviso di accertamento o
rettifica ovvero dell’atto di recupero.

In ogni caso, per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione
conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della
compensazione.

Di rilievo appare, poi, l’aggiunta della disposizione secondo cui, se tra la data di comparizione e
quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo
intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è
automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Notifica di avviso di accertamento

Il nuovo assetto del decreto dispone che, in caso di notifica di avviso di accertamento, o di
rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il
contribuente anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di
primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, entro i termini di
presentazione del ricorso, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire.


NOTA BENE – È, inoltre, fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di
accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di
accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio
preventivo e, in tal caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia
tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni.


Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui sopra, non può presentare ulteriore istanza di
accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di
rettifica ovvero dell’atto di recupero.

Modifica in alcuni punti del Dpr n. 600/1973

La nuova norma modifica in diversi punti il Dpr n. 600/1973 che contiene le regole generali
sull’accertamento. Anzitutto, nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in
forma associata, azienda coniugale non gestita in forma societaria, e di società che optano per
la trasparenza fiscale, la competenza spetta all’ufficio competente all’accertamento nei
confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al
relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che
procede con accertamento parziale.

Disciplina degli atti di recupero

Viene, poi, inserita la disciplina degli atti di recupero: in tal caso, per il recupero dei crediti non
spettanti o inesistenti, l’Agenzia delle Entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, altre
disposizioni. In questo senso, fermi restando le attribuzioni e i poteri degli uffici e senza
pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la
riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione,
l’ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.

L’atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, utilizzati, in tutto o in parte, in
compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31
dicembre del quinto anno e dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per
presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione. In caso di mancato
pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non
definitivo, sono iscritte a ruolo.

Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale

Il Dlgs in commento inserisce nel Dpr accertamento una norma relativa
alle notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale, stabilendo che tutti gli atti, i
provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere
notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, tramite Pec, se destinati
a particolari categorie di soggetti ed amministrazioni pubbliche, nonché ai soggetti privati che
hanno eletto il domicilio digitale speciale.

Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il
domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio risulta saturo, l’ufficio effettua un secondo
tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo
tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano
saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio non risulta valido o attivo,
viene prevista, per il contribuente, l’applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di
notificazione e, per imprese e professionisti, il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del
sito internet della società Info Camere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno
successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici
giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera
raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Notifica e termini di prescrizione e di decadenza

La normativa di nuovo conio precisa che, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e
decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in
cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato
qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che
certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata
alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta
elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario
trasmette all’ufficio o nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Infine, gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la
notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili
digitali stabiliti dalla nuova norma relativa al domicilio digitale.

Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del
rischio

La norma (Articolo 2) delinea le definizioni relative all’analisi del rischio in materia tributaria,
precisando che quest’ultimo è il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di
massimizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode
fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare
l’adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero
probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza,
anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati
dell’Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare,
coerentemente ad uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o
derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove
possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo
determinarsi. Il rischio fiscale, inoltre, viene descritto come il rischio di operare, colposamente
o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o
con le finalità dell’ordinamento tributario.
I risultati dell’analisi del rischio, continua il Dlgs, oltre che per le finalità di prevenzione e
contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria,
nonché di stimolo dell’adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo
svolgimento di controlli preventivi.


NOTA BENE – La normativa di nuovo conio modifica la disciplina dell’accertamento, in ordine
alle attribuzioni degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che, per il controllo delle
dichiarazioni, l’Amministrazione finanziaria svolge le opportune attività di analisi del rischio. Nello
stesso senso, nel Dpr Iva viene ora stabilito che, per il controllo delle dichiarazioni presentate e
l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune
attività di analisi del rischio.


Dette disposizioni si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni
presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalità di polizia economica e
finanziaria nonché per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.
Infine, il Dlgs chiarisce che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di
prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia
tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati
personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d’intesa, condividere
tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, anche tramite la costituzione,
conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unità integrate di analisi del rischio.

Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e
riordino delle forme di cooperazione esistenti

Il Dlgs (articolo 3) innova il Decreto accertamento quanto, anzitutto, allo scambio di
informazioni su richiesta, stabilendo che l’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio,
con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e delle giurisdizioni
terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo
riscosse da o per conto dell’amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali,
comprese le autorità locali. Tra le previsioni più significative vi è quella che le informazioni non
sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale,
un processo commerciale o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico.
La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l’autorità competente
dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo
stesso tipo di informazioni.


RICORDA – La normativa di nuovo conio prevede, inoltre, che l’Amministrazione finanziaria, in
attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, si avvale di strumenti di
cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di
controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di
minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche. Nei rapporti
con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, in particolare, gli strumenti di
cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi
bilaterali o multilaterali applicabili.


L’Amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in
vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta. Alla presenza dei funzionari
dell’Amministrazione che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari
esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la
documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l’autorità
richiedente e l’autorità interpellata.
Il Dlgs stabilisce che, quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse
comune o complementare con altri Stati membri, l’Amministrazione finanziaria può decidere di
procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni degli altri Stati membri, ciascuno nel
proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli
appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. L’Agenzia individua,
autonomamente, i soggetti d’imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo,
informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un
controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono
stati scelti e fornisce le informazioni che l’hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati. Qualora l’autorità competente di un altro Stato membro
proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l’Amministrazione comunica alla suddetta
autorità l’adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal
ricevimento della proposta, specificando, in quest’ultimo caso, i motivi che si oppongono
all’effettuazione di tale controllo.

La normativa di nuovo conio dispone anche che, quando la situazione di uno o più soggetti
d’imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell’Unione
europea, l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato
membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. Tra
le disposizioni più significative in materia, viene specificato che l’Amministrazione nel corso della
verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con
le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di
raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al
termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della
verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L’esito della
verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni
dall’emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva

Il nuovo articolato normativo (articolo 4) chiarisce che il rappresentante fiscale deve essere in
possesso di requisiti di onorabilità specificatamente previsti, i quali devono caratterizzare
anche il rappresentante dell’ente, se viene nominata per tale carica una persona giuridica.
Con apposito decreto, il Mef può individuare i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante
fiscale possa assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia.
Inoltre, il nuovo testo modifica il Dpr Iva, inserendo il comma 7-quater all’articolo 35 e
stabilendo che, in deroga alla norma che prevede l’inserimento dei soggetti che svolgono
commercio elettronico nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra, per
i soggetti non residenti in uno Stato membro Ue o in uno degli Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in
materia di Iva tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un’idonea
garanzia. Il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di
inizio o variazione attività, in cui risulti l’esercizio dell’opzione per l’inclusione del numero di
partita Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni ha l’obbligo di
verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e
la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Inoltre, il rappresentante fiscale deve
essere in possesso di specifici requisiti soggettivi. Infine al rappresentante fiscale che non
adempie agli obblighi di cui sopra è irrogata la sanzione amministrativa da 3mila a 50mila euro.

Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato dell’imposta sui premi
di assicurazione

Il Dlgs (articolo 5) prevede che sono valide le denunce se presentate entro 90 giorni dal termine
del 31 maggio di ogni anno dagli assicuratori riguardo l’ammontare complessivo dei premi ed
accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per
categoria di assicurazioni, secondo, le risultanze del registro medesimo.


ATTENZIONE! Inoltre, in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento
delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele. In
caso di omessa denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e
delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno
successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.


A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l’azione dello
Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e
sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
denuncia. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva
dell’imposta, si prescrive l’azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

Concordato preventivo biennale

Dopo aver inquadrato la cornice della novità in materia di accertamento tributario, in questo
seconda parte entreremo nel dettaglio del funzionamento del concordato preventivo biennale.

Le finalità del nuovo istituto del concordato preventivo biennale

L’articolo 6, del Decreto in commento stabilisce che, al fine di razionalizzare gli obblighi
dichiarativi e di incentivare la tax compliance, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di
reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti
nel territorio dello Stato, possono accedere ad un concordato preventivo biennale.

Ambito di applicazione

Per l’applicazione del concordato, spiega l’articolo 7 del decreto in commento, che l’Agenzia
delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante
dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta,
rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Inoltre, nei confronti dei
contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario,
per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via
sperimentale, a una sola annualità.

Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato

L’articolo 8, del Decreto in commento stabilisce dispone che l’Agenzia delle Entrate, entro il 1°
aprile di ciascun anno (a parte il primo anno, per cui il termine slitta entro aprile) mette a
disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per
l’elaborazione della proposta di concordato

Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

1 fase: Proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 9, del Decreto in commento, prevede che la proposta di concordato è elaborata
dall’Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel
rispetto della sua capacità contributiva, valorizzando le informazioni già nella disponibilità
dell’Amministrazione finanziaria e limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La
metodologia, spiega il decreto, approvata con decreto del Mef, sentito il Garante della privacy,
tiene conto degli andamenti economici e dei mercati e delle redditività individuali e settoriali
desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione,
nonché dei limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La nuova
normativa prevede, poi, che, per elaborare la proposta, l’Agenzia delle Entrate acquisisca
ulteriori dati dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. e di altri
soggetti pubblici.

2 fase: Quando aderire alla proposta di concordato

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto per il
versamento del saldo dovuto alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’Irap, che, per le
persone fisiche, è fissato al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa.
Per il primo anno di applicazione, si specifica che il contribuente può aderire alla proposta di
concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti per i quali si applicano gli indici
sintetici di affidabilità fiscale

L’articolo 10, del decreto in commento chiarisce che i contribuenti esercenti attività d’impresa,
arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità se, con
riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno
debiti tributari ovvero hanno estinto entro i termini fissati dall’articolo 9 quelli che tra essi sono
d’importo complessivamente pari o superiori a 5mila euro per tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, oppure per contributi previdenziali definitivamente
accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a
decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Cause di esclusione

L’articolo 11, del Decreto in esame preclude l’accesso alla proposta di concordato preventivo
biennale ai contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad
almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in
presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento o che siano stati condannati (o abbiano
patteggiato) per un reato in materia di imposte sui redditi o Iva o per altri reati in materia
finanziaria specificamente previsti.

Effetti dell’accettazione della proposta

L’articolo 12, del Decreto in commento, stabilisce che l’accettazione da parte del contribuente
della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle
dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
L’accettazione della proposta da parte degli enti indicati nella normativa obbliga al rispetto
della medesima i soci o gli associati. L’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo,
previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a
seguito della adesione al concordato, ferma restando l’applicazione del trattamento
sanzionatorio.

Adempimenti

Il decreto, nel nuovo articolo 13, dispone che, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i
contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei
dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale.

Rinnovo del concordato

L’articolo 14, del decreto in esame è dedicato al rinnovo del concordato.


NOTA BENE – Al termine del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti per
l’accesso al concordato ed in assenza delle cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formula
una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente
può aderire negli stessi termini.


Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Il decreto (articolo 15) in esame prevede che il reddito di lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al
contribuente ai fini del concordato, è individuato dalla differenza fra compensi in denaro o in
natura e spese del periodo di imposta, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e
minusvalenze di beni strumentali e redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società
di persone o associazioni.

RICORDA – Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle
partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la
dichiarazione di un reddito minimo di 2 mila euro. Nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati, il limite di 2 mila euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote
di partecipazione.

Reddito d’impresa oggetto di concordato

L’articolo 16, del decreto in esame chiarisce che il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte
sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato senza considerare i valori
relativi a plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive ed
i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni o Geie ovvero
in società ed enti soggetti ad Ires.


NOTA BENE – Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le
sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determina una
corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole
disposizioni ad esse applicabili.


Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito
come sopra determinato.
In ogni caso, conclude sul punto il decreto, il reddito assoggettato a imposizione non può essere
inferiore a 2mila euro. Nel caso snc e sas e di soggetti ad esse equiparati, il limite di 2mila euro è
ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

L’articolo 17, del decreto in commento è dedicato al valore della produzione netta oggetto di
concordato. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’Irap, proposto al contribuente ai
fini del concordato, è individuato senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive,
nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive. Il saldo netto tra le plusvalenze, le
sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una
corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la
dichiarazione di un valore minimo di 2mila euro.

Articolo 18
Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le
regole ordinarie.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

L’articolo 19, del decreto in commento è dedicato alla rilevanza delle basi imponibili
concordate. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al comma 2 di questo
articolo, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della
produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive,
nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di
versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16. Il comma 2 dell’articolo prevede che in presenza di
circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che
determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la
misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a
partire dal periodo di imposta in cui la differenza si realizza. Infine, per i periodi d’imposta
oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia
delle Entrate, sono riconosciuti i benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n.
50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017.

Determinazione degli acconti

L’articolo 20, del decreto in esame, dispone che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap
relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del
valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del
concordato preventivo biennale, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata
come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della
produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole
ordinarie.

Cessazione del concordato

L’articolo 21, del decreto in commento, disciplina la cessazione del concordato preventivo
biennale.


NOTA BENE – L’articolato dispone che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal
periodo d’imposta nel quale il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio
concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso o
cessa l’attività, con la precisazione che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è
prevista l’applicazione dello stesso Indice sintetico di affidabilità fiscale.


Decadenza del concordato

L’articolo 22, del decreto in esame è riservato alla disciplina della decadenza del concordato.

Casi di cessazione del concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta a seguito di
accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, in cui risulta
l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un
importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non
lieve entità, specificatamente individuate.
Inoltre, cessa di avere efficacia a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi,
se i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei
redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
Altra causa di decadenza ricorre quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non
corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
Infine, cessa di avere efficacia, oltre che per le espresse ipotesi di esclusione, anche quando è
omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a
seguito della adesione al concordato preventivo biennale.

Disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiscono al regime
forfettario

L’articolo 23, del decreto in commento, prevede che i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti
o professioni che aderiscono al regime forfetario accedono al concordato preventivo biennale
secondo le modalità indicate nel capo III.

Cause di esclusione

L’articolo 24, del decreto in esame disciplina le cause esclusione.

ATTENZIONE! Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che
hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Inoltre, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che
non posseggono i requisiti per l’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale o per i quali
sussista una causa di esclusione.

Accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato

L’articolo 25, del decreto in esame, è dedicato agli effetti dell’accettazione della proposta di
concordato da parte del contribuente.


NOTA BENE – L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato obbliga il
contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d’imposta oggetto di concordato.


L’Agenzia delle Entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, all’iscrizione a ruolo delle
somme non versate relative alle imposte sui redditi oggetto di concordato, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 26 – Adempimenti

Il decreto precisa che, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti
agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.

Rinnovo del concordato

L’articolato normativo (articolo 27) dispone che, decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione specifiche, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova
proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire
nei termini previsti dalla legge per il versamento del saldo delle imposte, ossia, ad esempio, per
alcuni soggetti come le persone fisiche, il 30 giugno dell’anno di presentazione della
dichiarazione. 

Reddito oggetto di concordato

Il decreto (articolo 28) prevede, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, che il
reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
oggetto di concordato è determinato secondo metodologie che valorizzino le informazioni già
nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri
dichiarativi nonché con l’acquisizione di dati ulteriori da banche dati nelle disponibilità sia
dell’Agenzia che di altri soggetti pubblici, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo
di 2mila euro, fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

Articolo 29
Effetti del concordato ai fini Iva

L’adesione al concordato – stabilisce l’articolato normativo – non produce effetti a fini dell’Iva, la
cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime
forfetario.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Il decreto (articolo 30) stabilisce che gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente
determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione
delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che in presenza di
circostanze eccezionali, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i
contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Mef, che generano minori
redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del
concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui
tale differenza si verifica.

Determinazione degli acconti

Il decreto (articolo 31) stabilisce che l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi
d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.


NOTA BENE – Si specifica che, per l’anno 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda
rata è calcolata come differenza fra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito
concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.


Articolo 32 – Cessazione del concordato

Il decreto dispone che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in
cui il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quellaesercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino
in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della
determinazione del reddito per i contribuenti forfetari oppure il contribuente cessa l’attività.

Articolo 33 – Decadenza del concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso
nei casi in cui si verifica una delle condizioni di decadenza previste dal decreto all’articolo 22,
ove applicabili, e riferibili, ad esempio, all’accertamento di rilevanti importi non dichiarati o alla
modifica della dichiarazione dei redditi.

Regole comuni di coordinamento e conclusive

Il Capo IV è dedicato alle disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

Disposizioni di coordinamento

Il decreto (articolo 35) in esame chiarisce che, per l’adesione al concordato preventivo
biennale, non si applica la disciplina sulle comunicazioni e adempimenti formali, che
precluderebbero la fruizione di benefici fiscali, a talune condizioni.
Inoltre, si specifica che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento
della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo,
anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del
reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini Isee.

Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di
applicazione del concordato

Il decreto (articolo 37) dispone che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi
di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di
approvazione del Mef, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Imposta regionale sulle attività produttive e
Iva, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono
provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione.

Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici
sintetici di affidabilità fiscale

L’articolo 38, del decreto stabilisce che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023,
le persone fisiche ed i soggetti i cui termini sono equiparati presentano la dichiarazione in via
telematica entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
mentre le persone giuridiche, soggette all’Ires, presentano la dichiarazione in via telematica
entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta.

OSSERVA – Invece, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i primi presentano la
dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane Spa tra il 15 aprile ed il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure in via telematica tra il 15
aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta mentre i
secondi presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell’anno successivo,
se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti equiparati a questi fini presentano in via telematica la
dichiarazione dal 15 aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Infine, in deroga a quanto ordinariamente previsto, per il periodo d’imposta 2024 i programmi
informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile
dell’anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Riferimenti normativi

D.lgs. del 12 febbraio 2024, n. 13.

 

 

04 Mar 2024

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