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Nuovo obbligo per le imprese di stipulare polizze contro i danni catastrofali

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Gentile Cliente,

Con la circolare in oggetto illustriamo il nuovo obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali a partire dal 31 marzo 2025. 

Obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali a partire dal 31 marzo 2025. La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2024 e definita dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2025, n.18  mira a ridurre l’impatto economico dei disastri naturali sullo Stato e a garantire indennizzi più rapidi alle aziende colpite. 

 

Finalità principali e riferimenti normativi che hanno portato all’introduzione dell’obbligo assicurativo catastrofale per le imprese in Italia

Le finalità principali che hanno portato all’introduzione dell’obbligo assicurativo catastrofale per le imprese in Italia sono duplici:

  1. ridurre probabilmente il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale;
  2. consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi.

 

I principali riferimenti normativi che hanno introdotto questo obbligo sono:
L’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge del 30 dicembre 2023 n. 213), ha introdotto per la prima volta in Italia un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali .

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, che ha prorogato il termine iniziale dell’obbligo assicurativo dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. L’obbligo è vincolante indipendentemente dall’entrata in vigore del decreto

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.18 del 30 gennaio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025) è stato adottato in attuazione della legge n. 213/2023 . Il provvedimento inquadra e definisce gli aspetti operativi come l’ambito di applicazione, i beni oggetto di copertura, la definizione degli eventi catastrofali, la determinazione del premio, le franchigie, i massimali, i limiti di indennizzo, le modalità di adeguamento dei premi e i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici.

Questi riferimenti normativi stabiliscono l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i danni catastrofali e definiscono i contorni di tale obbligo.

 

Soggetti obbligati ed esclusi all’obbligo di polizze catastrofali

Sono soggette all’obbligo di assicurazione catastrofale tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia.

 

RICORDA – Ricordiamo  che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia le le società che le imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c.

 Sono esclusi dall’obbligo assicurativo le imprese agricole (art. 2135 del codice civile), alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole . Sono quindi esclusi anche i professionisti .

Quindi, l’obbligo assicurativo riguarda un’ampia gamma di attività imprenditoriali iscritte nel Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese agricole e dei professionisti.

 

Quali danni immobiliari rientrano nella copertura obbligatoria

I danni immobiliari che rientrano nella copertura obbligatoria sono quelli direttamente cagionati dall’evento calamitoso agli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) . Questi beni rappresentano le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa. Nello specifico, si tratta di:

Terreni è ossia fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Fabbricati è ossia l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni . Ad esempio, danni strutturali a una fabbrica a causa di un terremoto sono coperti . Se la sede dell’impresa è in un fabbricato, la polizza coprirà solo i danni all’immobile di proprietà con relative pertinenze e in quota parte le parti comuni/condominiali.
Impianti e macchinari è vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato . Ad esempio, danni a un impianto di produzione allagato e ai macchinari interni sono coperti.
Attrezzature industriali e commerciali è vi rientrano macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (es. macchine operatrici). Ad esempio, danni alle attrezzature usate in ambito industriale o commerciale a seguito di un evento catastrofale sono coperti.

Tuttavia, ci sono delle esclusioni. Non sono assicurabili i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Inoltre, non sono coperti i danni che siano conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi, quelli conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose, e quelli relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione .

 

 Quali eventi specifici sono considerati catastrofali

 Gli eventi catastrofali che determinano l’indennizzabilità dei danni, secondo quanto specificato nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.18 del 30 gennaio 2025, sono:

Sismi è Tuttavia, dalla definizione adottata per “sisma” sembra che siano esclusi specifici fenomeni geologici come il bradisismo, sollevando perplessità sulla copertura assicurativa per danni causati da tali movimenti del suolo non ricondotti direttamente a eventi sismici tradizionali.
Alluvioni, inondazioni, esondazioni è La definizione fornita dal Decreto sembra non includere fenomeni meteorologici intensi come le cosiddette “bombe d’acqua”, eventi che, data la loro crescente frequenza e intensità, potrebbero essere considerati all’interno delle coperture assicurative.
Frane è Sembrerebbero inoltre non inclusi i danni conseguenza di un incendio, presumendo che tali danni non siano correlati a eventi naturali.

Questi eventi sono indicati come quelli per cui scatta l’obbligo di indennizzo in caso di danno ai beni assicurati.

 

Come viene valutato l’inadempimento dell’obbligo assicurativo

 L’inadempimento dell’obbligo di sottoscrivere le polizze contro i danni catastrofali per le imprese viene valutato “ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”.  Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.

Tuttavia, l’espressione utilizzata “sia valutato” potrebbe non implicare delle conseguenze dirette in caso di mancato rispetto dell’obbligo assicurativo.

Questo apre a diverse interpretazioni sul necessario collegamento tra la presenza dell’assicurazione e l’accesso ai “fondi pubblici”.

Non è stato specificato se, per accedere a sovvenzioni pubbliche in futuro, sia sufficiente che l’impresa abbia una copertura assicurativa al momento della domanda o se l’ente pubblico coinvolto verificherà la situazione assicurativa dell’impresa retroattivamente fino al 31 marzo 2025, negando l’agevolazione se la polizza è stata stipulata dopo tale data. La prima interpretazione sembra, tuttavia, essere quella giuridicamente più sostenibile.

In generale, si rileva che sarebbe da chiarire la questione relativa alla possibilità di ottenere contributi pubblici per i danni non coperti dalle polizze catastrofali. In assenza di indicazioni chiare, non si può affermare con certezza che le imprese, anche senza una copertura assicurativa completa, potranno fare affidamento su risorse pubbliche per la compensazione dei danni non assicurati.

In sintesi, l’inadempimento dell’obbligo assicurativo non sembra comportare sanzioni dirette, ma viene preso in considerazione ai fini dell’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, sia ordinarie che in seguito a eventi catastrofali. La modalità precisa in cui questa valutazione verrà effettuata e le sue implicazioni rimangono in parte da chiarire.

 

17 Mar 2025

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