
Ravvedimento speciale CPB
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Gentile Cliente,
entro il 31 marzo 2025, i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale dovranno provvedere al versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta sostitutiva per l’adesione al ravvedimento speciale.
Premessa
L’articolo 2-quater del DL n. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA nel p.i. 2023 e che per le annualità 2024 e 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale di adottare un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022.
Chi può beneficiarne | imprenditori e i professionisti che, oltre ad aver aderito al concordato preventivo biennale per le annualità 2024 e 2025, presentino per le annualità per le quali intendono aderire al ravvedimento una delle seguenti condizioni:
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Come si aderisce | occorre versare, per ciascuna delle annualità (dal 2018 al 2022) per cui è esercitata l’opzione, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive. |
Perfezionamento ravvedimento | Il ravvedimento si perfeziona, per singola annualità, con il versamento dell’intera somma dovuta in unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento di tutte le rate.
NOTA BENE – Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Così come previsto per il perfezionamento, anche il mancato perfezionamento dell’istituto si realizza per singola annualità. |
Imposta sostitutiva
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:
5% | è | per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; |
10% | è | per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; |
20% | è | per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; |
30% | è | per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; |
40% | è | per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; |
50% | è | per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. |
Per le annualità 2018, 2019 e 2022, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
10% | è | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; |
12% | è | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; |
15% | è | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. |
Ai fini IRAP l’imposta sostitutiva sarà del 3,9%.
NOTA BENE – Per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia COVID, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP, le aliquote dell’imposta sostitutiva sono ridotte del 30%.
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Casi di non normale svolgimento dell’attività: determinazione imposta sostitutiva
I soggetti che hanno dichiarato:
- una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19;
- la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
- una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
determinano l’imposta sostitutiva come segue:
base imponibile imposte sui redditi e delle relative addizionali | reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l’annualità interessata – il valore dello stesso incrementato del 25%. |
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali | al valore del reddito incrementato del 25% si applica l’aliquota del 12,5%. |
base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’IRAP | valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata – il valore dello stesso incrementato nella misura del 25% |
imposta sostitutiva IRAP | al valore della produzione netta incrementato del 25% si applica l’aliquota del 3,9%. |
NOTA BENE – Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e le imposte sostitutive ai fini IRAP così determinate sono diminuite del 30%, tranne per i soggetti che hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Termini di versamento
Il versamento di quanto dovuto per effetto dell’adesione al regime del ravvedimento (annualità dal 2018 al 2022) può essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure
- mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
NOTA BENE – Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Codici tributo per il versamento
Per il versamento dell’imposta sostitutiva vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
4074 | denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024” |
4075 | denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”; |
4076 | “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024” |
Compilazione F24 | ||
4074
4075 |
Sezione | Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, |
Anno di riferimento | anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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4076 | Sezione | Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, |
Anno di riferimento | anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Codici tributo per versamento interessi | |
1668 | in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075” |
3805 | in caso di utilizzo del codice “4076”. |
Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, l’opzione si considera esercitata con i seguenti adempimenti:
- la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, effettuata da parte della società o associazione
- la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, effettuata dalla società o associazione o dai soci o associati in ragione della propria quota di partecipazione. In tale ultimo caso, l’importo minimo di 1.000 euro va ripartito tra i soci o associati.
Compilazione F24 soci o associati | |
Sezione contribuente | sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato |
campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” | è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione |
campo “codice identificativo” | “73” – “Contribuente – Società”. |
INFORMA – Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.