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News fiscali

Autoliquidazione INAIL 2014-2015

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La Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2014 ha stabilito le modalità applicative della riduzione, sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, prevista dall’art. 1, c. 128 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

Tra le diverse novità presenti nella Determina, occorre segnalarLe l’anticipo al 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) del termine di presentazione telematica all’INAIL delle denunce retributive annuali.

Nulla di nuovo invece per il versamento dei premi assicurativi INAIL (saldo 2014 e primo acconto 2015), la cui scadenza rimane fissata al 16 febbraio di ciascun anno.

A tal fine, il datore di lavoro può usufruire dei servizi presenti sul sito dell’Istituto, nella sezione “SERVIZI ONLINE”, ossia:

  • Alpi online;
  • Invio Telematico Dichiarazione Salari;
  • Riduzione Presunto;
  • Visualizza Basi di Calcolo;
  • Richiesta Basi di Calcolo.
NOTA BENE – Entro il 16 febbraio 2015 deve essere effettuato anche il versamento dei premi speciali non soggetti ad autoliquidazione che interessano solo alcuni datori di lavoro. Non essendo oggetto di autoliquidazione, è l’INAIL che provvede ad inviare gli importi da versare.

 

Le retribuzioni convenzionali

È nostra cura metterLa al corrente che ai fini della determinazione del premio dovuto, occorre far riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno e, se d’importo inferiore, applicare l’imponibile giornaliero minimo, stabilito annualmente con decreto ministeriale.

Alla luce di ciò, Le riproponiamo di seguito i parametri per la determinazione della retribuzione imponibile, per il corretto calcolo del premio da autoliquidazione.

 

GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Anno 2014                                     fino al 30 giugno   dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera € 53,28 € 53,88
mensile € 1.331,93 € 1.346,98

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE (ART. 230-BIS C.C.)

Anno 2014                                               fino al 30 giugno               dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera € 53,51 € 54,11
mensile € 1.337,71 € 1.352,87

LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI (L. 84/94)

      Anno 2014                                         fino al 30 giugno            dal 1° luglio
Retribuzione convenzional giornaliera 99,32 100,44
mensile 1.191,84 € 1.205,28 (12gg mensili)

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE SENZA CONTRATTO PART-TIME

    Anno 2014                                            fino al 30 giugno             dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera 98,94 100,06
mensile 2.473,58 2.501,53

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE CON CONTRATTO PART-TIME

    Anno 2014                                             fino al 30 giugno             dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale oraria 12,37 12,51
giornaliera 98,94 100,08

PRESTAZIONI OCCASIONALI

   Anno 2014                                            fino al 30 giugno                 dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale Minimo giornaliero 53,28 53,88
Massimo giornaliero 98,94 100,06
Minimo mensile 1.331,93 1.346,98
Massimo mensile 2.473,58 2.501,53

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

 Anno 2014                                              fino al 30 giugno            dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera 53,28 53,88
mensile 1.331,93 € 1.346,98 (12gg mensili)

COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

Anno 2014                                                        fino al 30 giugno             dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale Minimo mensile 1.331,93 1.346,98
Massimo mensile 2.473,58 2.501,53

RETRIBUZIONE EFFETTIVA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISITI DIPENDENTI

Anno 2014                                                        fino al 30 giugno              dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale Minimo annuo 15.983,10 16.163,70
Massimo annuo 29.682,90 30.018,30

 

Riduzione del premio assicurativo

Sul punto, Le ricordiamo che anche per quest’anno sono applicabili gli sconti previsti la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128, la quale ha stabilito una riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

In particolare, la misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17%; mentre sulla rata 2015 si applica il 15,38%.

 

RICORDA – Lo sconto è cumulabile con altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni spettanti all’impresa ad altro titolo. In tal caso lo sconto del 14,17% e/o 15,38% si applica per ultimo, cioè sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni.

 

La procedura di calcolo

Di seguito Le illustriamo la procedura di calcolo per ottenere l’importo da detrarre al versamento:

  1. in primis, occorre effettuare la differenza tra le retribuzioni effettive e le retribuzioni parzialmente esenti;
  2. il resto ottenuto è la retribuzione utile, da moltiplicare per il tasso rapportato a 1.000, indicato nelle Basi di calcolo, relativamente alla stessa PAT e voce del corrispondente periodo;
  3. successivamente, il prodotto conseguito va moltiplicato per la percentuale di riduzione prevista dal settore;
  4. l’importo finale è lo sconto da detrarre al versamento.

 

Versamento rateale

Infine, Le ricordiamo che il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in unica soluzione oppure in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.

NOTA BENE – I datori di lavoro che sono interessati alla rateazione devono darne specifica comunicazione nel “modello 1031” per la dichiarazione delle retribuzioni, mediante contrassegno di campo specificatamente finalizzato all’indicazione dell’opzione per il pagamento in 4 rate.

I datori che si avvalgono della rateazione pagheranno il totale del premio dovuto in quattro rate:

  1. entro il 16 febbraio 2015 devono versare la prima rata, pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;
  2. entro il 18 maggio 2015 devono versare la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00329178;
  3. entro il 20 agosto 2015 devono versare la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00669452;
  4. infine entro il 16 novembre 2015 devono versare la quarta e l’ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,01009726.

 

Scadenza rate Importo Coefficienti
16 febbraio 2015 25% Non sono previsti interessi
18 maggio 2015 25% 0,00329178
20 agosto 2015 25% 0,00669452
16 novembre 2015 25% 0,01009726

 

OSSERVA – Per quest’anno il tasso di interesse da applicare alla 2°, 3° e 4° rata è pari all’1,35% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2014 determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze).

Per le PAT (Posizioni assicurative territoriali) di nuova emissione, il datore di lavoro deve:

  1. versare il 50% dei premi dovuti (pari alle prime due rate senza interessi), entro il 16 giugno 2015;
  2. versare il 25% dei premi dovuti, entro il 20 agosto 2015, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00225616.
  3. versare il restante 25% dei premi dovuti, entro il 16 novembre 2015, maggiorandolo di  interessi calcolati con il coefficiente 0,00565890.
Scadenza rate Importo Coefficienti
16 giugno 2015 50% Non sono previsti interessi
20 agosto 2015 25% 0,00225616
16 novembre 2015 25% 0,00565890
03 Mar 2015

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