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Modalità di accesso al 730 precompilato

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Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, metterà a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Dall’apposita area autenticata il contribuente potrà:

  • prendere visione del mod. 730 precompilato;
  • accettare ovvero modificare/integrare la dichiarazione predisposta dall’Agenzia;

direttamente, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato (sostituto d’imposta/CAF/professionista abilitato) previa apposita delega.

Resta ferma, comunque, la possibilità di presentare il mod. 730 con le consuete modalità, ossia senza tener conto della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia.

Con il Provvedimento del 23.2.2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità operative con le quali i contribuenti, i sostituti d’imposta/CAF/intermediari abilitati potranno accedere al mod. 730 precompilato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy.

 

L’accesso diretto del contribuente

I contribuenti che vorranno gestire in modo autonomo la propria dichiarazione, lo potranno fare dall’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate alla quale potranno accedere inserendo:

  • username e password Fisconline;

oppure:

  • credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

 

Una volta effettuato l’accesso, il contribuente potrà visionare:

  • il Modello 730 precompilato;
  • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
  • il Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

Dal 1° maggio 2015, da tale area il contribuente potrà inviare telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (così come precompilata dall’Agenzia oppure modificata/integrata), che provvederà a rendere disponibili i relativi risultati contabili (730-4) al sostituto d’imposta.

Utilizzando tale modalità di presentazione della dichiarazione, il contribuente dovrà “monitorare” la propria area autenticata in quanto è nella stessa che l’Agenzia delle Entrate comunicherà:

  • l’avvenuta corretta presentazione della dichiarazione con relativa data e riepilogo dei principali dati contabili (entro 5 giorni dalla presentazione);
  • eventuali comunicazioni di irregolarità (ad esempio, invio dei dati al sostituto d’imposta non andato a buon fine).

Le comunicazioni relative alla dichiarazione verranno altresì inoltrate all’indirizzo di posta elettronica indicato dal contribuente nell’apposita sezione dell’area autenticata.

 

L’accesso tramite un intermediario abilitato

Se il contribuente decide invece di affidarsi al sostituto d’imposta per la gestione del proprio 730 o ad un CAF/professionista abilitato, sarà necessario dar luogo ad una serie di adempimenti “preliminari”:

  1. ACQUISIZIONE DELLA DELEGA

In particolare gli intermediari dovranno ricevere un’apposita delega, allegata alla copia di un documento di identità del contribuente, in formato cartaceo o elettronico.

L’Agenzia delle Entrate precisa che la delega dovrà contenere:

  • il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • l’anno d’imposta cui si riferisce il Mod. 730 precompilato (2014);
  • la data di conferimento della delega;
  • l’indicazione che la delega si riferisce all’accesso al mod. 730 precompilato e alla consultazione delle informazioni in merito alla dichiarazione.

Allo stesso modo dovrà essere predisposta l’eventuale revoca della delega in precedenza rilasciata.

In sostanza, ciascun intermediario dovrà:

  • conservare le deleghe, e la copia del documento di identità del contribuente;
  • individuare uno o più responsabili per la gestione delle stesse;
  • predisporre un apposito registro cronologico nel quale annotare, giornalmente, le deleghe acquisite dove verranno indicati sia il numero progressivo e la data della delega che il codice fiscale, i dati anagrafici e gli estremi del documento d’identità del delegante.

Tale registro può essere tenuto in forma cartacea ovvero informatica.

  1. INVIO RICHIESTA DI ACCESSO

Ricevuta la delega, gli intermediari dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, utilizzando Entratel (o Fisconline per i sostituti d’imposta con non più di 20 dipendenti), una specifica richiesta di accesso ai documenti:

  • tramite file (modalità ordinaria);
  • con modalità residuale, attraverso la quale CAF e professionisti abilitati, dopo aver inserito le proprie credenziali Entratel, possono inoltrare una richiesta di download “immediato” del mod. 730 precompilato e delle relative informazioni disponibili presso l’Agenzia delle Entrate per singolo contribuente.

I controlli

L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sulle deleghe e sugli accessi ai modelli precompilati:

  • anche presso le sedi degli intermediari;
  • a campione, con la richiesta di invio di copia delle deleghe e dei documenti di identità dei contribuenti. In tali casi, gli intermediari dovranno trasmettere, via PEC, i documenti richiesti entro 48 ore.

In caso di irregolarità nella gestione delle deleghe si potrà arrivare anche alla revoca dell’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, ferme restando la responsabilità civile ed eventuali sanzioni penali.

08 Apr 2015

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