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IMU/TASI. Ravvedimento entro il 30 giugno

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Entro il 30 giugno 2015 possibile rimediare agli omessi/parziali versamenti IMU/TASI 2015 grazie al ravvedimento breve

Il 30 giugno 2015 è la prima data utile per regolarizzare eventuali omessi o parziali versamenti dei tributi locali 2015 (applicando una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo nel pagamento).

 

TERMINI RAVVEDIMENTO

OMESSO O INSUFFICINETE VERSAMENTO ACCONTO IMU/TASI 2015

TIPO RAVVEDIMENTO DATA DEL RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA
SPRINT 17.06.2015 – 30.06.2015 0,2% per giorno (1/15 del 30%)
BREVE 01.07.2015 – 16.07.2015 3% (1/10 del 30%)
MEDIO 17.07.2015 – 14.09.2015 3,33% (1/9 del 30%)
LUNGO ENTRO IL 30.06.2016 3,75% (1/8 del 30%)

Entro il 30 giugno 2015 è possibile rimediare agli omessi/parziali versamenti IMU/TASI 2014 grazie al ravvedimento lungo

Inoltre, entro il 30 giugno 2015, può essere ancora sanato con il ravvedimento operoso l’omesso o insufficiente versamento dell’IMU o della TASI per il 2014, in acconto o in saldo, scaduto lo scorso anno. Grazie al ravvedimento lungo, la sanzione ordinaria del 30% per omesso versamento, viene ridotta al 3,75%, se il versamento viene regolarizzato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (se prevista la dichiarazione periodica) o entro un anno dall’omissione o dall’errore.

Il ravvedimento lungo per l’IMU e la TASI, infatti, scade con il «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione» e non «entro un anno dall’omissione» del pagamento.

Per l’Ifel le dichiarazioni IMU e TASI non sarebbero periodiche, perché non vanno ripresentate se non cambiano gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta; quindi il ravvedimento lungo scadrebbe entro un anno dal mancato pagamento.

Tale tesi, però, è stata superata dall’Agenzia Entrate, che ha previsto che sia l’acconto che il saldo possano essere sanati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

RAVVEDIMENTO OMESSO VERSAMENTO IMU/TASI 2014
 

RIDUZIONE DELLA SANZIONE

 

3,75% DELLA SANZIONE EDITTALE (30% OMESSO VERSAMENTO)
TERMINE DI VERSAMENTO

 

ENTRO IL 30.06.2015

(entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione)

Vanno anche sommati gli interessi legali maturati dalla scadenza originaria alla data di pagamento. Nel calcolo degli interessi, è necessario effettuare un conteggio separato dei giorni del 2014 (cui si applica il tasso legale dell’1%) da quelli del 2015 (cui si applica il tasso dello 0,5%).

Codice tributo o periodo di riferimento errati

Anche qualora, in un modello F24, già presentato, siano stati indicato un codice tributo o un periodo di riferimento errati, è possibile rimediare.

Si tratta di una violazione meramente formale non soggetta a sanzioni. È possibile, quindi, correggere l’errore presentando un’istanza di rettifica del modello redatta in carta libera, corredata della copia del modello F24 errato e contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell’errore.

Queste regole valgono anche se vengono effettuati errori nella compilazione dei righi del modello F24 per pagare i tributi locali, come l’Imu e la Tasi.

Possono essere corretti con l’istanza di rettifica:

  • il codice tributo;
  • il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile;
  • l’anno di riferimento;
  • il numero degli immobili;
  • o il riferimento al saldo o all’acconto.
REGOLARIZZAZIONE MODELLO F24 ERRATO
CODICE TRIBUTO ERRATO ISTANZA DA INVIARE AL COMUNE DI COMPETENZA IN CARTA LIBERA + ALLEGATO F24 (PER CONOSCENZA ANCHE ALL’AGENZIA ENTRATE).
CODICE CATASTALE DEL COMUNE OVE È SITUATO L’IMMOBILE ERRATO Comunicazione da presentare a entrambi i Comuni interessati

(PER CONOSCENZA ANCHE ALL’AGENZIA ENTRATE).

ANNO DI RIFERIMENTO ERRATO ISTANZA DA INVIARE AL COMUNE DI COMPETENZA (PER CONOSCENZA ANCHE ALL’AGENZIA ENTRATE).
NUMERO DEGLI IMMOBILI

O RIFERIMENTO AL SALDO O ALL’ACCONTO ERRATI

ISTANZA DA INVIARE AL COMUNE DI COMPETENZA IN CARTA LIBERA + ALLEGATO F24 (PER CONOSCENZA ANCHE ALL’AGENZIA ENTRATE).

In tutti questi casi, però, dato che l’IMU e la TASI sono tributi comunali, la correzione dei codici tributo va richiesta al Comune interessato alla modifica.

Anche se è stata errata la ripartizione dell’IMU tra la quota di tributo spettante allo Stato e quella del Comune (fabbricati D), l’istanza va presentata solo al Comune e spetta all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni.

Se l’errore riguarda il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile, per rimediare è necessario presentare la comunicazione a entrambi i Comuni interessati.

Considerando che la Circolare n. 5/E/2002 prevedeva di informare l’Agenzia anche per le correzioni della sezione “IMU e altri tributi locali” degli F24, si consiglia di inviare l’istanza, spedita al Comune, anche all’Agenzia per conoscenza.

 

24 Giu 2015

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