Sospensione feriale dei termini processuali
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A seguito delle modifiche apportate dall’art. 16 del D.L. 132/2014 all’art. 1 della L. n. 742/1969, dal 1° al 31 agosto sono sospesi di diritto i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
La c.d. sospensione “feriale” dei termini processuali trova applicazione anche nel contenzioso tributario e riguarda la proposizione di ricorsi e appelli, nonché il deposito di atti, documenti e memorie, in quanto applicabile a tutti i gradi di giudizio, compreso quello in Cassazione.
In pratica, se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione (quindi in un giorno compreso tra l’1 e il 31 agosto), l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione, cioè al 1° settembre.
Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere prima dell’1 agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 1° settembre.
Ad esempio, se un avviso di accertamento è notificato anteriormente al 1° agosto, il termine di 60 giorni, previsto per l’impugnazione:
Quindi si dovranno conteggiare: 30 giorni, dall’1 fino al 31 luglio + 31 giorni di sospensione feriale + altri 30 giorni dal 1 settembre, giungendo così al 30 settembre. |
Termini processuali | Con “termini processuali” si intende il periodo di tempo che la legge riconosce per l’adempimento di un obbligo o l’esercizio di un diritto. |
Sospensione feriale dei termini | Con tale istituto si intende fare riferimento al periodo di sospensione previsto nel periodo estivo e che trova applicazione anche nel processo tributario.
Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l’unità di misura del giorno (Cass. n. 8850/2003 e n. 3223/2007). |
La sospensione feriale dei termini nel processo tributario
Nel processo tributario la sospensione dal 1° al 31 agosto opera:
- per i ricorsi e gli appelli;
- per il termine utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
- per il termine utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
- per il termine di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica.
La sospensione dal 1° agosto a 31 agosto vale anche per i termini riguardanti:
- la riassunzione del processo interrotto o sospeso;
- la riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza;
- la riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione;
- il reclamo avverso i decreti presidenziali;
- l’integrazione del contraddittorio.
Reclamo e mediazione
La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l’assoggettamento del reclamo preliminare al ricorso (art. 17-bis, comma 9, D.Lgs. 546/92) alle regole dei termini processuali.
Pertanto, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 1/E del 12 febbraio 2014), alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, si applicano le normali disposizioni sui termini processuali.
Ciò significa che il termine dei 90 giorni, previsto per la conclusione del procedimento di mediazione, deve essere calcolato al di fuori del periodo di sospensione feriale (1° agosto -31 agosto).
Casi di esclusione
La sospensione feriale non si applica:
- alle controversie relative ad atti di recupero degli aiuti di Stato;
La sospensione feriale inoltre non si applica alle scadenze di termini non processuali relativi, ad esempio, alla notifica:
- degli atti impositivi (avvisi di liquidazione o di accertamento);
- di riscossione (ruolo, cartella di pagamento);
- al versamento di imposte, tasse, ecc.;
- alla presentazione di dichiarazioni, denunce o comunicazioni.
Accertamento con adesione
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 218/97, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, il termine per ricorrere al giudice tributario è automaticamente sospeso per 90 giorni.
L’istanza, per comportare l’effetto sospensivo, deve essere presentata prima del decorso del termine per impugnare.
La Circolare ministeriale 28.6.2001 n. 65 specifica che, per impugnare, “deve correttamente tenersi conto sia dell’intero periodo di sospensione previsto dal d.lgs. n. 218 del 1997, sia dell’eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”; e lo stesso è stato affermato con la Risoluzione 11.11.1999 n. 159.
Tuttavia, una recente sentenza della Cassazione ha smentito i documenti di prassi. Per la Suprema Corte, infatti, siccome la procedura di adesione ha natura amministrativa e non giudiziale, non ci può essere il cumulo tra sospensione feriale e sospensione del termine per il ricorso derivante dall’istanza di adesione (Cass. n. 116325/2015).
Pur non trattandosi di un orientamento pacifico (in senso opposto, Cass. n. 114033/2015), è opportuno non confidare nel cumulo delle sospensioni.