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Rimborsi IVA. Approvati i nuovi modelli di polizza e fideiussione bancaria

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Le nuove regole per i rimborsi IVA

Con l’art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie.

Nuove regole rimborsi IVA
Inferiori ad euro 15.000,00 Senza presentazione garanzia.
  

 

 

Superiori ad euro 15.000

Senza presentazione garanzia per i contribuenti virtuosi, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Con presentazione della garanzia per:-    contribuenti a rischio;

–    contribuenti non a rischio che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

–    soggetti passivi che  richiedono  il  rimborso  dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Nella C.M. 32/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per quanto riguarda il calcolo della soglia di 15.000,00, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (cfr. Risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000).

I nuovi modelli

In tutti i casi in cui sarà è necessario il rilascio delle idonee garanzie, si dovranno utilizzare i modelli approvati con il Provvedimento del 26.06.2015.

OSSERVA – I vecchi modelli potranno continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2015.

Con il primo Modello, che deve essere rilasciato dalla Banca, quest’ultima garantisce all’Agenzia delle Entrate delle somme dovute a seguito di atto amministrativo notificato.

Con il secondo modello la Società o la Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce l’Agenzia delle Entrate, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, a seguito di atto amministrativo notificato.

Le modifiche

Le modifiche riguardano sia il rimborso richiesto in procedura semplificata che quello richiesto in procedura ordinaria.

Rimborsi IVA

Procedura semplificata

Procedura ordinaria

Sono eliminati, dall’ammontare da garantire ai fini del rimborso, gli interessi per il ritardo dell’erogazione. La modifica riguarda la riduzione del periodo presuntivo su cui calcolare gli interessi per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi (annuali e trimestrali) che passa da 120 a 60 giorni.

Per ragioni di coerenza con il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, inoltre il provvedimento apporta alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell’IVA, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.

In particolare, l’anzidetto modello viene modificato con riferimento al computo degli interessi da considerare ai fini del calcolo dell’ammontare garantito.

 

08 Lug 2015

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