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Unico: le imposte in scadenza il 16 luglio

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Il DPCM del 9.6.2015 pubblicato in G.U. 12.06.2015 ha disposto la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni Unico/Irap 2015, a favore dei contribuenti con studi di settore.

Non godono della proroga e sono quindi tenuti a versare le imposte entro il prossimo 16 luglio (con maggiorazione dello 0,40%) i seguenti soggetti:

  • persone fisiche che compilano il modello Unico ma anche i contribuenti senza sostituto d’imposta che presentano il 730 e risultano a debito d’imposta;
  • persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • soggetti non titolari di Partita Iva;
  • soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri). Anche per l’Ires del consolidato non si applica la proroga se la società controllante non è soggetta agli studi di settore, indipendentemente dallo status delle controllate;
  • soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario);
  • i soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

Saldo/Acconto Irpef Ires ed Irap

Tra le imposte da pagare figura il saldo 2014 di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP i quali sono determinati quale differenza tra l’imposta risultante dal mod. UNICO/IRAP 2015 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2014 (giugno-luglio-agosto e/o novembre-dicembre).

L’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:

  • non superiore a € 12 con riferimento ad IRPEF, relative addizionali e IRES;
  • non superiore a € 10,33 con riferimento all’IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all’importo a debito/credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalle singole leggi regionali.

I soggetti, minimi fino al 2013, che nel 2014:

  • sono fuoriusciti dal regime dei minimi (nel 2014 hanno applicato il regime “ordinario”);
  • hanno versato l’acconto 2014 dell’imposta sostitutiva (codici tributo “1793” e “1794”);

evidenziano a rigo RN38, campo 4 del mod. UNICO 2015 PF quanto versato a titolo di acconto 2014 dell’imposta sostitutiva, facendo così “confluire” detto importo nell’IRPEF. In tal modo quanto versato è scomputato dall’imposta a debito ovvero sommato all’imposta a credito.

Saldo/acconto cedolare secca 

Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono:

  • dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB del mod. UNICO 2015 PF;
  • versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto.

In merito si rammenta che dal 2014, l’aliquota “agevolata” della cedolare secca è fissata nella misura del 10% ed è applicabile ai contatti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate, oltre che nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e ad alta tensione abitativa, anche nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014. L’aliquota “ordinaria” rimane fissata al 21%.

L’acconto 2015 della cedolare secca (21% – 10%) è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2014 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF

Saldo/Acconto  Ivie e Ivafe

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2014 dell’imposta dovuta:

  • sugli immobili situati all’estero (IVIE);
  • sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE);

determinata nel quadro RW del mod. UNICO 2015 PF.

Con riferimento all’IVAFE si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. “Legge Europea 2013-bis”, già dal 2014, la base imponibile non è costituita dalle attività finanziarie individuate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.7.2012, n. 28/E ma dai soli prodotti finanziari detenuti all’estero.

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono provvedere al versamento dell’acconto IVIE/IVAFE, determinate nel quadro RW, con le medesime modalità previste ai fini IRPEF.

Contributi Inps

Entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015, va versato il saldo dei contributi dovuti per il 2014 e l’acconto 2015 da parte di:

  • artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone o di srl);
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

Codici tributo

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • Saldo IRPEF 4001
  • Acconto IRPEF (1° rata) 4033
  • Addizionale regionale 3801
  • Saldo addizionale comunale 3844
  • Acconto addizionale comunale 3843
  • Saldo IRES 2003
  • Acconto IRES (1° rata) 2001
  • Saldo maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo 2020
  • Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo 2018
  • Saldo IRAP 3800
  • Acconto IRAP (1° rata) 3812
  • Saldo imposta sostitutiva (5%) regime dei minimi 1795
  • Acconto imposta sostitutiva (5%) regime dei minimi (1° rata) 1793
  • Imposta sostitutiva 10% (nuove iniziative) 4025
  • Acconto 20% (redditi tassazione separata) 4200
  • Saldo imposta sostitutiva (10% – 21%) cedolare secca 1842
  • Acconto imposta sostitutiva (10% – 21%) cedolare secca (1° rata) 1840
  • Saldo imposta patrimoniale immobili all’estero (IVIE) 4041
  • Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero (IVIE) 4044
  • Saldo imposta patrimoniale attività finanziarie all’estero (IVAFE) 4043
  • Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie all’estero (IVAFE) 4047

 

08 Lug 2015

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