Controlli formali Unico 2013: risposte entro il 30.09
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L’Agenzia delle Entrate può emettere comunicazioni a seguito di tre diversi tipi di attività:
- il controllo automatico;
- il controllo formale;
- la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.
Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.
Le comunicazioni a seguito di controllo formale
Il controllo formale (articolo 36 ter del D.P.R. n. 600/1973) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:
- la documentazione conservata dal contribuente;
- i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).
Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.
Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.
Il controllo formale consente di:
- escludere, in tutto o in parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti;
- rideterminare i crediti d’imposta;
- calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Controllo formale Unico 2013
Come accennato, l’Agenzia delle Entrate, nel mese di luglio ha inviato ai contribuenti le richieste di documentazione relative al controllo formale del mod. UNICO 2013 ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73.
Generalmente il contribuente ha a disposizione 30 giorni per fornire all’Agenzia delle Entrate la predetta documentazione.
Con il Comunicato stampa 30.7.2015, la stessa Agenzia ha precisato che:
- “… c’è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate questo mese dalle Entrate. Lo slittamento, che riguarda le missive recapitate a luglio per il modello Unico 2013, è concesso per evitare potenziali accavallamenti con le risposte agli alert diretti a favorire la compliance …”.
Comunicazioni di anomalie
Relativamente alle risposte agli alert diretti a favorire la compliance si rammenta che:
- il Provvedimento 25.5.2015 riguarda le comunicazioni, ai titolari di reddito d’impresa, delle anomalie riferite alla rateizzazione di plusvalenze e/o sopravvenienze attive nel mod. UNICO relativo al 2011;
- il Provvedimento 18.6.2015 individua le comunicazioni di anomalia inviate al contribuente riferite ai modelli studi di settore per il triennio 2011 – 2013;
- il Provvedimento 13.7.2015 prevede 2 comunicazioni nei confronti dei contribuenti che presentano anomalie:
- nei dati evidenziati nel Quadro VE del mod. IVA 2012 rispetto ai dati desumibili dalla comunicazione cliente – fornitori (c.d. spesometro) relativa al 2011;
- nei compensi, anche occasionali, dichiarati rispetto ai dati comunicati dai sostituti d’imposta nel mod. 770/2012.
A fronte di tali comunicazioni il contribuente può fornire chiarimenti/precisazioni in merito alle anomalie riscontrate ovvero provvedere alla relativa regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.