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Buono pasto elettronico: esenzione Irpef

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Nel quadro della disciplina del reddito di lavoro dipendente, la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, ovvero l’erogazione agli stessi di somme finalizzate all’acquisto di pasti, è regolata dall’articolo 51, comma 2, lett. c) del TUIR, che prende in considerazione distinte ipotesi, e precisamente:

  1. gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
  2. prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (buoni pasto o ticket restaurant);
  3. corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa;

a ciascuna delle quali corrisponde un differente trattamento tributario.

Datore di lavoro 

Il datore di lavoro può, dunque, scegliere liberamente tra le modalità di somministrazione dei pasti ai dipendenti previste dalla legge e può anche prevedere più sistemi contemporaneamente.

Così, ad esempio, può istituire:

  • il servizio di mensa per una categoria di dipendenti;
  • il sistema dei ticket restaurant per un’altra categoria;
  • provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora;
  • il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere un’indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che per esigenze di servizio non possono usufruire del servizio mensa.

Buoni pasto

Nel caso in cui il datore di lavoro non possa o non voglia provvedere ad istituire un servizio di mensa aziendale, può, comunque, garantire la somministrazione del pasto ai dipendenti avvalendosi dei cosiddetti buoni pasto o ticket restaurant.

Si tratta di documenti di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuiscono al possessore il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti gastronomici pronti per il consumo.

Solitamente, il valore del buono o ticket corrisponde al prezzo del pasto convenzionato e nel caso il prezzo ecceda il valore del buono, il dipendente provvede in proprio a corrispondere la differenza.

Come anticipato in precedenza, ai fini fiscali (e previdenziali), il valore del buono è esente:

  • se cartaceo, fino a euro 5,29 al giorno;
  • se elettronico, fino a euro 5,29 fino al 30 giugno 2015 e fino a euro 7,00 dal 1° luglio 2015.

L’eventuale eccedenza rispetto ai limiti di esenzione sopra indicati risulta imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

L’applicazione del regime di esenzione (fino a euro 5,29 al giorno e, per quelli in formato elettronico, dal 1° luglio 2015, fino a euro 7,00 al giorno) è ammessa anche in favore di dipendenti part time il cui orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo.

Tipologia di servizi

Ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 18 novembre 2005, per i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto devono intendersi:

  • le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi;

nonché:

  • le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate da:
  • mense aziendali e interaziendali;
  • rosticcerie e gastronomie artigianali;
  • pubblici esercizi ed esercizi commerciali muniti di autorizzazione per la produzione, la preparazione e la vendita di generi alimentari, anche su area pubblica e operate dietro commessa di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Caratteristiche

I buoni pasto o ticket restaurant:

  • consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore del buono pasto;
  • costituiscono il documento che permette all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale;
  • possono essere utilizzati durante la giornata lavorativa, anche domenicale o festiva, da parte dei lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda la fruizione di una pausa pranzo, nonché dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (e collaborazione a progetto);
  • non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro.

Buoni pasto elettronici

Dalle caratteristiche sopraesposte risulta che i buoni pasto vanno utilizzati solo nei giorni di lavoro, uno alla volta, solo dai titolari e per acquistare alimenti e bevande. Finora non sono stati effettuati controlli stringenti sulle modalità effettive di utilizzo. In pratica viene tollerato che i buoni vengano spesi anche cumulandoli e per acquisti non strettamente alimentari (per esempio per pagare la spesa al supermercato).

Con il “potenziamento” dei buoni pasto elettronici la normativa non cambia, quindi, i vincoli sull’utilizzo per il momento restano più teorici che pratici in assenza di indicazioni ufficiali.

A differenza dei buoni cartacei quelli elettronici sono tracciabili e quindi i datori di lavoro potrebbero verificarne il loro utilizzo, provvedendo a tassare a conguaglio gli importi eventualmente eccedenti la soglia dei 7 euro giornalieri (per esempio se un dipendente utilizza 2 buoni in una volta sola, solo 7 euro sarebbero esenti).

 

07 Set 2015

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