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Variazione del nucleo familiare e richiesta ANF

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Per ottenere l’assegno per il nucleo familiare (ANF), oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario compilare il modulo di seguito riportate, e consegnarlo al datore di lavoro.

L’assegno, in particolare, spetta ai lavoratori dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge di anno in anno.

Le ricordiamo, sin da ora, che al richiedente spetta un assegno calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare e ai redditi dichiarati, che viene liquidato al richiedente dal datore di lavoro. Il coniuge del richiedente che non ha autonomo diritto all’assegno, può esercitare la facoltà di percepire direttamente la prestazione compilando l’apposita richiesta all’interno del modulo.

 

Composizione del nucleo familiare

Ai fini della corretta compilazione della domanda, Le ricordiamo che fanno parte del nucleo familiare:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nudeo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati’) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
OSSERVA – Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia. I familiari che non risiedono in Italia, fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero.

Di converso, non fanno parte del nucleo:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato; il coniuge che ha abbandonato la famiglia; i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
  • i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
  • i figli naturali, riconosciuti dai entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
  • i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
  • i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro; i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
  • i genitori e gli altri ascendenti.

 

Documenti da allegare

Per particolari condizioni di seguito indicate, è necessario compilare e presentare preventivamente all’ufficio lnps della propria zona di residenza il modulo “ANF42” per ottenere l’autorizzazione rilasciata dall’lnps con il modulo “ANF43” da allegare alla domanda sotto riportata:

  • figli e equiparati di genitori legalmente separati o divorziati;
  • figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall’altro genitore;
  • figli del coniuge nati dal precedente matrimonio sciolto per divorzio;
  • figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o “equiparati”) di età inferiore a 26 anni;
  • fratelli, sorelle, nipoti;
  • nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all’indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
  • familiari residenti all’estero in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato convenzionato;
  • minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia.
NOTA BENE – Il modulo “ANF42” deve essere compilato anche nel caso in cui il coniuge del richiedente, che non sia legalmente ed effettivamente separato o divorziato, non abbia firmato la dichiarazione di responsabilità all’interno del modulo di domanda sottostante. Per includere i figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori, oltre all’ANF 43 occorre allegare il modulo “ANF/FN”.

 

Comunicazione di variazione

È nostra cura informarLa che qualora cambiasse la composizione del nucleo familiare, è necessario barrare la casella “variazione situazione del nucleo familiare dal” e presentare il modulo al datore di lavoro. entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

 

14 Ott 2015

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