Reverse charge: come cambiano le sanzioni
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Previgente normativa
Nella previgente normativa, per la mancata o errata applicazione del Reverse charge la norma di riferimento era l’art. 6, co. 9 – bis, D. Lgs. 471/1997.
In base alla citata disposizione:
- trovava applicazione la sanzione compresa fra il 100 e il 200% dell’imposta (con un minimo di 258 euro) per il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolveva l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante Reverse charge;
- qualora l’imposta fosse stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzioneamministrativa era pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta.
Tabella n. 1
Fattispecie | Sanzione |
Cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante Reverse charge | Il 100 e il 200% dell’imposta
(con un minimo di 258 euro) |
Cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, assolve, seppur irregolarmente, l’imposta |
Fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta. |
Vecchie e nuova normativa a confronto
Sulla scia degli altri paesi Europei, nel Decreto sulla riforma del sistema sanzionatorio viene profondamente rivisto l’apparato sanzionatorio in caso di omessa o errata applicazione del Reverse charge.
In particolare, si prevede:
- l’applicazione di una sanzione fissa con un minimo di 250,00 euro ed un massimo di 20.000,00 per ciascuna infrazione, fermo restando l’applicazione delle disposizioni del cumulo giuridico, sempreché l’imposta non sia dovuta nel rispetto del principio di neutralità;
- se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, si applicherà la sanzione proporzionale dal 5% al 10%, con il limite minimo di 1.000,00 euro;
- qualora l’imposta non applicata sarebbe stata NON detraibile si prevede una sanzione proporzionale dal 90 al 180%.
Mancata o errata applicazione del Reverse charge | ||
Fattispecie | Vecchio impianto sanzionatorio | Nuovo impianto sanzionatorio |
Mancata applicazione del Reverse charge con imposta detraibile | 100% al 200% dell’imposta, minimo 516 euro | Sanzione fissa con un minimo di 250,00 euro ed un massimo di 20.000,00 per ciascuna infrazione.
Se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, si applicherà la sanzione proporzionale dal 5% al 10%, con il limite minimo di 1.000,00 euro;
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Applicazione Reverse charge con modalità irregolari |
Fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta.
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Sanzione fissa sa 250,00 euro a 10.000,00 euro e l’imposta si considera comunque assolta e detraibile |