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Sospensione attività: nuovi importi in caso di revoca del provvedimento

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Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, entrato in vigore il 24 settembre scorso, all’art. 22, comma 4 ha introdotto i nuovi importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, andando così a modificare la precedente disciplina contenuta nell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività

È nostra cura informarLa che, in caso di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, si applicano i seguenti importi:

  • 2.000 euro (in precedenza erano 1.950 euro) per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero”;
  • 3.200 euro (prima erano 3.250 euro) per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
NOTA BENE – Il Legislatore, su istanza di parte (presentata all’organo che ha emesso il provvedimento), ha introdotto la possibilità in favore del datore di lavoro di poter chiedere – fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge (art. 14, co. 4 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008) – la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente pari a 500 e 800 euro), riservandosi di pagare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca (rispettivamente pari a 1.575 e 2.520 euro).

Laddove il datore di lavoro non versa o effettua un pagamento parziale dell’importo residuo, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato. Quindi, nel provvedimento di revoca della sospensione dovrà essere indicato:

  • l’importo versato nella misura di 500 e 800 euro;
  • l’importo ancora da versare maggiorato del 5% (rispettivamente 1.575 euro e 2.520 euro);
  • il termine di 6 mesi entro il quale dovrà essere dimostrato il pagamento dell’importo residuo;
  • le conseguenze del mancato o parziale versamento dell’importo residuo.

 

Condizioni di revoca

Per quanto concerne le ulteriori condizioni di legge necessarie ai fini della revoca, Le ricordiamo che la regolarizzazione dei lavoratori in “nero” va effettuata di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione, vale a dire:

  1. contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. contratto di lavoro a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%;
  3. contratti a termine di durata non inferiore a 3 mesi.
OSSERVA – In merito al punto c) è bene evidenziare come non rileva il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi.

 

Settore edile

Le ricordiamo, altresì, che la regolarizzazione dei rapporti va verificata anche in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione eventualmente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

OSSERVA – In tal senso, con specifico riferimento al settore dell’edilizia, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione impartita.

Quindi, gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione necessaria per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale che esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza. In particolare, ai fini della revoca del provvedimento:

  • quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica;
  • quanto agli obblighi di formazione e informazione, è invece opportuno tenere conto dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. n. 221), punto 10.
OSSERVA – In quest’ultimo punto viene stabilito che “il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.

Pertanto, è possibile procedere alla revoca del provvedimento di sospensione qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

 

16 Dic 2015

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