Stampa registri contabili entro il 30.12.2015
posted in Fiscal News by redazione
Entro il 30 dicembre 2015 sarà necessario procedere alla stampa dei registri contabili.
LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA | |
ENTRO QUANDO | Entro tre mesi dal termine di invio della dichiarazione dei redditi (se la dichiarazione è stata presentata il 30.09.2015, il termine ultimo è il 30.12.2015). |
CHI | Soggetti che hanno adottato la contabilità ordinaria. |
COSA | Stampa di:
– libro giornale; – libro inventari. Stampa dei registri tributari (registri Iva): – registro delle fatture; – registro dei corrispettivi; – registro degli acquisti. |
COME | Il libro giornale e quello degli inventari devono essere numerati progressivamente.
Anche i registri Iva sono soggetti soltanto a numerazione progressiva. |
LE IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA | |
ENTRO QUANDO | Entro il 30 dicembre 2015. |
CHI | Soggetti in contabilità semplificata. |
COSA | Stampa dei registri tributari (registri Iva):
-registro delle fatture; – registro dei corrispettivi; – registro degli acquisti. |
COME | I registri Iva sono soggetti soltanto a numerazione progressiva. |
ATTENZIONE – La dottrina ha sottolineato come vi sia un disallineamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale. Infatti, soltanto il Legislatore fiscale ha previsto l’esonero per i soggetti che hanno adottato il regime contabile semplificato, mentre le disposizioni civilistiche non fanno alcuna differenza tra le due categorie di imprenditori, esonerando soltanto i “piccoli imprenditori”.
Ecco quindi che alcune società di persone, pur potendo ricorrere al regime di contabilità semplificata, potrebbero essere tenute alla redazione del libro giornale ed inventari, con il rischio di contestazione, in capo all’imprenditore, del reato di bancarotta fraudolenta documentale. |
Il libro giornale e il libro inventari
Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
- data dell’operazione
- descrizione dell’operazione
- rappresentazione dell’operazione con indicazione dei conti di mastro coinvolti nel fatto di gestione
- importi delle operazioni distinti per ciascun conto di mastro
Nel libro inventari, invece, vanno riportati tutti gli elementi previsti dal Codice civile o da leggi speciali, nonché quelli richiesti dalla normativa fiscale, ovvero:
- inventario iniziale, che “descrive” la costituzione dell’impresa. Se l’impresa si costituisce con un semplice apporto di denaro è sufficiente riportare sul libro giornale la scrittura di costituzione;
- stato patrimoniale (le società di capitali dovranno riportare anche i dati dell’esercizio precedente come previsto dalle disposizioni codicistiche. I soggetti non obbligati alla redazione del bilancio possono adottare qualsiasi metodo o schema, purché conformi alla disciplina contabile);
- conto economico (le società di capitali dovranno riportare anche i dati dell’esercizio precedente come previsto dalle disposizioni codicistiche. I soggetti non obbligati alla redazione del bilancio possono adottare qualsiasi metodo o schema, purché conformi alla disciplina contabile);
- nota integrativa (per le società di capitali. Si ricorda invece che le società di persone e le ditte individuali non sono tenute alla redazione della stessa);
- le disposizioni fiscali richiedono altresì che siano indicati la consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore con il valore attribuito a ciascun gruppo.
NUMERAZIONE E BOLLATURA
Numerazione | La numerazione non deve essere preventiva per l’intero libro/blocco, in quanto è sufficiente che la stessa avvenga prima di utilizzare la pagina.
La numerazione deve essere progressiva, con indicazione, in ogni pagina, dell’anno di riferimento. Esempio: il libro giornale relativo all’anno 2014 e stampato entro il 30.12.2015 dovrà riportare la seguente numerazione: 1/2014; 2/2014, ecc.. Ogni anno si comincia da 1. Se l’esercizio non coincide con l’anno solare è necessario indicare il primo dei due anni di contabilità. Esempio: Per l’esercizio 01.07.2014-30.06.2015 la numerazione dovrà essere la seguente: 1/2014, 2/2014, ecc. Quanto detto trova applicazione anche se le specifiche pagine si riferiscono al periodo compreso tra il 01.01.2015 e il 30.06.2015. Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n.471/1997 la violazione degli obblighi di numerazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.032 a € 7.746. |
Bollatura | L’imposta di bollo è dovuta nella seguente misura differenziata:
16,00 € per ogni 100 pagine o frazioni di esse;
32,00 € per ogni 100 pagine o frazioni di esse.
L’imposta di bollo:
Le marche dovranno essere apposte sulla prima pagina del “blocco” di 100 pagine. In ogni caso, l’imposta dovrà essere assolta prima che il libro sia posto in uso;
Il versamento deve essere sempre effettuato prima che il libro sia posto in uso. In tal caso gli estremi di versamento devono essere riportati sulla prima pagina numerata di ciascun libro o registro. Nel caso in cui siano rimaste inutilizzate alcune pagine del periodo precedente è comunque possibile utilizzarle nell’esercizio successivo, senza che sia necessario procedere all’acquisto di una nuova marca da bollo. |
Il registro dei beni ammortizzabili
Il registro dei beni ammortizzabili non è richiesto dalla disciplina civilistica ma esclusivamente da quella fiscale
Il contenuto minimo da riportare nel libro cespiti ammortizzabili può essere riassunto nella tabella che segue:
- anno di acquisizione del bene
- costo di acquisizione del bene
- rivalutazioni e/o svalutazioni
- fondo ammortamento
- coefficiente di ammortamento
- quota annuale di ammortamento
- eventuali vendite/eliminazioni dal processo produttivo
NOTA BENE – Se l’ammortamento fiscale differisce, per qualsiasi motivo, dall’ammortamento civilistico, i dati relativi ad entrambi vanno riportati sul libro cespiti. |
Il registro viene tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d’esercizio le quote di ammortamento, le quali devono inoltre risultare imputate a conto economico ai sensi dell’art. 75 TUIR.
La mancata annotazione delle quote di ammortamento sull’apposito registro, comporta, quale sanzione accessoria, la loro indeducibilità dal reddito d’impresa.
La numerazione delle pagine
Le formalità da rispettare per l’utilizzo del registro dei beni ammortizzabili corrispondono alla progressiva numerazione delle pagine (non è necessaria la vidimazione/bollatura
La conservazione del registro
Il registro in esame deve, a norma di legge, essere conservato:
- ai fini civilistici:
- per dieci anni;
- ai fini fiscali:
- fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti per l’accertamento (ai fini tributari generalmente quattro anni decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si riferiscono le registrazioni).
Modalità di tenuta
La modalità di tenuta del registro dei beni ammortizzabili può avvenire utilizzando:
- registri a compilazione manuale;
- a tenuta meccanografica.
Per il registro dei beni ammortizzabili, in base all’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, il termine di redazione coincide con quello di invio delle dichiarazioni.