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News fiscali

Trasmissione dei dati sanitari

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Entro il 31 gennaio 2016 le strutture sanitarie e i medici dovranno trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

I soggetti tenuti all’invio dei dati:

 

 1. farmacie pubbliche e private;

2. aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;

3. medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

I dati da inviare:

 

a)            codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;

b)            codice fiscale, partita IVA, e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 (ovvero della struttura sanitaria tenuta alla trasmissione dei dati);

c)            data del documento fiscale che attesta la spesa e data del pagamento;

d)            tipologia della spesa;

e)            importo della spesa o del rimborso;

f)             data del rimborso.

 

La delega a soggetti terzi

I dati potranno essere inviati:

  • dal soggetto obbligato (mediante un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS o per mezzo del proprio sistema software opportunamente integrato);
  • per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi, i quali dovranno garantire i requisiti di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici.
1 Accedere all’area riservata Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso.
2 Grazie all’apposita funzione “Gestione deleghe” indicare il soggetto terzo che provvederà a trasmettere i dati (indicando altresì alcune altre informazioni richieste).
3 Il Sistema TS, ricevuta la richiesta, verificherà che il soggetto indicato disponga di un’abilitazione valida come intermediario fiscale (ovvero sia un soggetto abilitato Entratel), e che l’indirizzo PEC del soggetto terzo indicato corrisponda con il relativo codice fiscale.
4 Solo se la verifica avrà esito positivo il Sistema TS provvederà ad inviare all’indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega.

 

ATTENZIONE – Anche in caso di delega, è sempre il medico/struttura sanitaria a rimanere responsabile dei dati trasmessi.

 

Le istruzioni per i medici e gli odontoiatri

Sul sito internet www.sistemats.it sono riportate le istruzioni per l’invio dei dati sanitari dedicate ai medici e agli odontoiatri.

Nella tabella che segue sono riportati i passi da seguire per inviare direttamente i dati.

 

1 Accreditamento e abilitazione al sistema TS
2 Primo accesso
3 Invio dei dati
4 Verifica esito invio

 

  1. Accreditamento e abilitazione

Il primo passo da compiere è rappresentato dall’accreditamento.

Medico/odontoiatra:

  1. Già in possesso delle credenziali di accesso al sistema TS: Possono utilizzare le stesse chiavi di accesso.
  2. Non in possesso delle credenziali:
  • possono recarsi personalmente alla sede provinciale dell’Ordine dei Medici di propria competenza;
  • possono accedere al sito del sistema TS tramite la propria TS-CNS;
  • possono registrarsi sul sito internet (sono in questo caso previsti specifici controlli).

 

  1. Primo accesso

In sede di primo accesso:

  • sarà necessario cambiare la password;
  • dovranno essere inserite due domande di sicurezza utili al ripristino autonomo della password.

 

  1. Invio dei dati

Per inviare i dati è possibile:

  • utilizzare un’apposta applicazione web resa disponibile dal sistema TS;
  • utilizzare il proprio software, opportunamente integrato.

Ad ogni trasmissione è associato un numero di protocollo, che viene restituito come attestazione dell’invio.

 

  1. Verifica esito invio

Il medico/odontoiatra potrà prendere visione dell’esito della sua trasmissione accedendo all’applicazione on line sul sito del Sistema TS.

Saranno quindi indicati:

  • gli esiti degli invii in un determinato arco di tempo;
  • gli esiti della trasmissione del singolo file cui è associato lo specifico numero di protocollo.

 

Le sanzioni

Con specifico riferimento alle sanzioni, la Legge di Stabilità 2016 è profondamente intervenuta sul Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

A seguito delle modifiche introdotte, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati in oggetto si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000: tuttavia, per le trasmissioni effettuate nel primo anno previsto per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, inoltre, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Infine, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

19 Gen 2016

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