Lavoratori trasporto pubblico locale: rimborso indennità di malattia
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È stata avviata la procedura per l’acquisizione dei dati necessari all’istruttoria del provvedimento con il quale il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.I. 6 agosto 2007, provvederà a ripartire le risorse finanziarie da destinare alla copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione oneri anticipati dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l’anno 2015, secondo quanto stabilito dall’art. 1, co. 148 della L. n. 311/2004.
DECRETO 6 agosto 2007 | |
Articolo 1, comma 1 | “Le somme, come quantificate nelle premesse, residuate dall’attuazione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, finalizzate a coprire gli oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai bienni 2002-2003 e 2004-2005 sono utilizzate, ai sensi dell’art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto”. |
Articolo 2, comma 1 | “Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato del predetto Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2006, n. 263, ripartisce, tra le aziende aventi titolo, le somme residuate ai sensi dell’art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all’anno di competenza 2005, secondo il prospetto allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante”. |
Articolo 3 | Comma 1 “Il Ministero dei trasporti provvede a trasferire all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Comma 2 “L’INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria”. Comma 3 “L’erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell’eventuale conguaglio”. Comma 4 “Le somme trasferite ai sensi del comma 1 che, sulla base del bilancio consuntivo, risultino eventualmente eccedenti rispetto agli importi effettivamente erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale, restano disponibili, a valere sull’evidenza contabile di cui al comma 1, presso l’INPS, per la maggior copertura degli oneri relativi agli anni successivi”. |
Articolo 4 | Comma 1 “Per gli anni di competenza successivi al 2005, la misura delle somme da erogare è determinata a consuntivo, sulla base delle somme residuate sul capitolo del Ministero dei trasporti destinate a tale scopo e degli oneri sostenuti dalle aziende aventi titolo, fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 4”. Comma 2 “Per l’anno di competenza 2006, le aziende provvedono a comunicare gli oneri sostenuti entro il 30 settembre 2007, a pena di decadenza, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le modalità che saranno indicate con apposito avviso sul sito internet del predetto Ministero. Comma 3 “A decorrere dall’anno di competenza 2007, le aziende provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro il 31 marzo dell’anno successivo, a pena di decadenza, secondo le modalità previste nel comma predetto”. Comma 4 “Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, provvede annualmente a ripartire, tra le aziende aventi titolo, le somme di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto”. |
Modalità e termini d’invio
La informiamo che laddove rientri tra i beneficiari delle aziende aventi titolo al rimborso dovrà inviare al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali:
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- nonché la Tabella Oneri.
ATTENZIONE – La predetta comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa a mezzo Pec o Raccomandata A/R, entro il 31 marzo 2016, a pena di decadenza, ai seguenti indirizzi:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, Divisione VII, Via Flavia 6, 00187 ROMA. |
Istruzioni operative | |
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegati 1 e 2) |
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Tabella oneri (allegato 3) |
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