Reverse charge: estensione a pc e tablet
posted in Fiscal News by redazione
Estensione Reverse charge a pc e tablet
Con la pubblicazione nella G.U. n. 52 del 3/3/2016 del D.Lgs n. 24/2016, si dà attuazione alle Direttive Comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE nonché a introdurre temporaneamente il reverse charge ad alcune operazioni soggette ad elevato rischio frode.
NOTA BENE – Nello specifico, viene modificato il co.6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972. |
Per estendere l’applicazione del reverse charge, il Decreto Legislativo in questione:
- ha modificato la lettera b), del co. 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, eliminando dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
- ha sostituito la lettera c) del co. 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, prevedendo che l’inversione contabile si applica anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
NOTA BENE – Le lettere b) e c) del co. 6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972 nella versione ante modifiche comprendeva i personal computer e i loro componenti ed accessori, ipotesi prevista dalla Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 44). Tale ipotesi di applicazione del reverse charge non aveva trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. |
Sempre nell’ambito dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972:
- sono state abrogate le lettere d) e d-quinquies) relative all’applicazione dell’inversione contabile alle cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Tale ultima modifica deriva dal mancato rilascio della necessaria deroga comunitaria.
Dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2016 all’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, le fattispecie a cui deve applicarsi il reverse charge, in via temporanea fino al 31.12.2018 sono le seguenti:
Fattispecie | Lettera dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972 |
Cessioni di telefoni cellulari | B |
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale | C |
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra | D-BIS |
Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica | D-TER |
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore” |
D-QUATER |