Esenzione Canone RAI over 75 anni
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Ai sensi del comma 132 della Legge n. 244/2007, a decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 euro), senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Dunque, per l’esenzione del canone RAI 2016, il reddito di riferimento deve essere quello del 2015.
Il reddito da prendere come riferimento è quello dato dalla somma:
- del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel Modello CUD;
- dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono esclusi, invece, i seguenti redditi:
- i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
- il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Requisiti esonero canone RAI over 75 anni |
Età pari o superiore a 75 anni |
Non convivere con altri soggetti al di fuori del coniuge |
Reddito proprio + reddito del coniuge non superiore a 6.713,98 euro annui (l’anno di riferimento è quello precedente il periodo per il quale si chiede l’esenzione). |
ATTENZIONE: L’esenzione può essere chiesta esclusivamente se l’abbonamento si riferisce all’abitazione di residenza. Se la TV è presente ad esempio nella casa al mare che non sia la residenza del soggetto ultra 75enne, l’esenzione non è possibile ottenerla. Inoltre, secondo quanto specificato nella Circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, per aver diritto all’esonero il soggetto deve aver compiuto 75 anni di età entro il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno (che rappresentavo le vecchie scadenze per il pagamento del canone). In base a tali regole, pertanto chi ha compiuto 75 anni entro il 31 gennaio 2016 e ne ha gli altri requisiti può ottenere l’esonero per tutto il canone 2016. Chi, invece, compie 75 anni dopo il 31 gennaio 2016 ma entro il 31 luglio 2016 potrà avere l’esonero solo con riferimento al canone RAI relativo al secondo semestre 2016. Chi compie 75 anni dopo il 31 luglio, per l’esonero deve attendere l’anno successivo. Tuttavia, poiché con la Legge di Stabilità 2016, sono state stabilite nuove modalità di pagamento del canone (addebito in bolletta) e per il 2016 il primo addebito avverrà a decorrere dal mese di luglio, potrebbero essere riviste anche le predette date nel Decreto del MEF che (di concerto con il MISE) tarda ad arrivare. Inoltre, per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Dunque, il predetto limite reddituale (6.713,98) previsto dall’attuale normativa potrebbe essere portato ad 8.000 euro. |
La domanda di esenzione
Al fine di ottenere l’esenzione, il soggetto che ne ha i requisiti deve presentare apposita domanda sul modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate e disponibile al seguente link:
Il modello, accompagnato da un documento di identità valido, deve essere compilato e presentato in una delle seguenti modalità:
- raccomandata, senza busta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino;
- consegnato dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta nel 2016 deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone. Ciò sta significando che chi ha già presentato domanda di esenzione negli anni passati (es. 2015) e ne mantiene i requisiti non dovrà presentare una nuova domanda di esenzione nel 2016.
Chi attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, ed ha i requisiti per l’esenzione in esame deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Ipotesi | Termini di presentazione |
Chi matura i requisiti nel 2016. |
· Entro il 30 aprile 2016: l’esenzione si applica per tutto il canone 2016; · Entro il 31 luglio 2016: l’esenzione si applica per il canone riferito al secondo semestre 2016 (sempreché i 75 anni siano compiuti entro il 31 luglio 2016). |
Chi ha già presentato domanda in anni precedenti. | Non deve ripresentare la domanda se ha ancora i requisiti per l’esenzione, altrimenti se perde i requisiti versa il canone dovuto. |
Ci attiva per la prima vola l’utenza nel 2016 e ha i requisiti per l’esenzione. |
Entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone. |
In base a quanto detto fin qui, dunque (se le cose non varieranno in seguito al decreto del MEF):
- il soggetto che compie 75 anni entro il 31 gennaio 2016 e ne ha i requisiti, presenta domanda di esonero entro il 30 aprile e sarà esonerato da tutto il canone 2016;
- il soggetto che compie 75 anni dopo il 31 gennaio 2016 ma entro il 31 luglio 2016 e ne ha i requisiti, presenta domanda di esonero entro il 31 luglio 2016 ed avrà l’esonero per il canone riferito al secondo semestre 2016.
Chi, invece, già ha presentato domanda di esonero nel 2015 (o anni precedenti) e con riferimento al canone 2016 ne ha ancora i requisiti di esenzione, non dovrà ripresentare domanda. Infine chi, nel 2015 (o anni precedenti) ha presentato domanda di esonero e con riferimento al canone 2016 non ne ha più i requisiti dovrà provvedere al versamento del canone. Se poi negli anni successivi riacquista i requisiti (es. reddituali) può ripresentare domanda.
Si sottolinea, ancora una volta, che i predetti termini potrebbero essere oggetto di variazioni o proroghe per effetto del decreto attuativo (definitivo) che il MEF sta definendo di concerto con il MISE (e sul quale c’è notevole ritardo rispetto ai tempi che si erano prospettati).
Nella pagina che segue si riporta il modello di domanda attualmente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed in cui si ritrovano anche le relative istruzioni di compilazione.
Esempio di compilazione
Il sig. Rossi Giuseppe compie 75 anni a gennaio 2016 ed è coniuganto (vive solo lui e la moglie e non hanno altre abitazioni in cui è presente la tv se non quello di residenza).
Il reddito riferito al 2015 (proprio + quello del coniuge) è inferiore alla soglia prevista dalla normativa di riferimento ed ha, dunque, i requisiti per chiedere l’esenzione del canone a decorrere dal 2016.
Presentando il modello entro il 30 aprile 2016 beneficerà dell’esonero per tutto il canone RAI 2016 e compilerà il modello nel modo seguente:
Qualora il modello fosse presentato oltre il 30 aprile ma entro il 31 luglio (a condizione che entro lo stesso 31 luglio il soggetto abbia compiuto i 75 anni) nella colonna “mesi” in luogo di 12 occorrerebbe indicare 6.