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Offerta di conciliazione: la comunicazione telematica

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In caso di licenziamento di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 mediante contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, e al fine di evitare il giudizio, l’art. 6, co. 1 del Decreto Legislativo n. 23/2015 introduce una nuova conciliazione.

Quest’ultima, che sostituisce il c.d. “Rito Fornero” (art., co. 48-68 della L. n. 92/2012), è facoltativa e consente un notevole risparmio sulle spese processuali.

NOTA BENE L’offerta di conciliazione presuppone che essa intervenga in una delle sedi protette, previste dall’art. 2113, co. 4 del Codice civile o dall’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, che richiamano la disciplina sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra l’altro, presso le associazioni sindacali, le DTL, i collegi di conciliazione e arbitrato o presso le commissioni di certificazione.

 

La procedura

Il Decreto Legislativo in trattazione ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60gg dal ricevimento da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento), un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.

Per le piccole imprese (meno di 15 dipendenti) l’ammontare da offrire al dipendente è dimezzato e comunque non può superare le 6 mensilità.

OSSERVA L’importo sarà erogato mediante assegno circolare. L’accettazione comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. Ciò significa che le parti possano estendere la conciliazione ad altri aspetti del rapporto di lavoro, prevedendo rinunce e transazioni che pongono fine a ogni possibile contestazione tra di loro con effetto definitivo e tombale. Quindi, l’esenzione fiscale e contributiva totale riguarderà solo l’importo offerto dal datore di lavoro in base al meccanismo di calcolo dell’indennità per il licenziamento in funzione dell’anzianità aziendale.

L’esito della conciliazione dovrà essere comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. A tal fine, il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato.

ATTENZIONE – In caso di omissione, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 – 250 euro per le agenzie del lavoro).

Ciò significa, che dal 1° giugno 2015 ci saranno due comunicazioni:

  1. entro 5gg quella del licenziamento (mediante il modello “Unilav_Cess”);
  2. entro 65gg quella della avvenuta o meno conciliazione (“Unilav_conciliazione”).

 

Ambito soggettivo

Le ricordiamo che la nuova procedura di conciliazione si applica:

  • ai nuovi assunti, dal 7 marzo 2015, che hanno la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • nei casi di conversione di contratto a tempo determinato o apprendistato in contratto a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.;
  • a tutti i lavoratori, anche se assunti precedentemente al 7 marzo 2015, nel caso in cu il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei 15 dipendenti (art. 18, co. 8 e 9 della L. n. 300/1970).

 

Comunicazione telematica

È nostra cura metterLa al corrente che, a decorrere dal 1° giugno u.s., nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale Cliclavoro (www.cliclalvoro.gov.it”) è disponibile una nuova applicazione denominata “Unilav_conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione.

In particolare, per accedere all’applicazione per la comunicazione telematica, è necessario essere registrati al Portale.

Una volta effettuato il login, il datore di lavoro dovrà inserire il codice relativo alla comunicazione obbligatoria di cessazione (Unilav_cess), come di seguito indicato.

Una volta inserito il suddetto codice, il sistema fornisce tutti i dati precedentemente indicati nel modello “Unilav_Cess” e richiede semplicemente di compilare due ulteriori campi:

  1. data di proposta dell’offerta di conciliazione;
  2. esito (SI/NO) dell’offerta.

In caso di esito positivo della conciliazione (vedi screenshot sottostante), il sistema richiede l’indicazione dei seguenti ulteriori dati:

  • sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;
  • importo offerto;
  • esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto.

Al termine dell’inserimento delle informazioni, sarà possibile salvare e stampare il riepilogo della comunicazione effettuata.

14 Apr 2016

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