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Canone RAI e nuovi termini di presentazione del modello di non detenzione

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Il 21 aprile 2016 è stato emanato il Provvedimento con cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga per l’invio del modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo necessario per non vedersi addebitare il canone Rai ordinario in bolletta.

Prima di andare ad illustrare le novità, è opportuno richiamare alcune utili informazioni.

Dal 2016, il canone RAI ordinario (ossia quello dovuto in ambito domestico) è addebitato in bolletta a decorrere dal 1° luglio prossimo, sempreché le cose non cambieranno da qui ad allora.

Il presupposto per l’addebito del Canone RAI ordinario è l’intestazione dell’utenza elettrica: chi è intestatario del contratto di fornitura elettrica si presume che detenga anche un apparecchio televisivo e pertanto dovrà pagare il canone RAI.

Se il soggetto è intestatario dell’utenza e non detiene alcun apparecchio televisivo può sottrarsi all’addebito del canone in bolletta presentando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro A del modello stesso.

Altro principio fondamentale è che il canone è dovuto dalla “famiglia anagrafica” e per ciascuna famiglia anagrafica il canone è dovuto una sola volta. Ciò sta dunque, significando che se ad esempio il marito è intestatario dell’utenza della casa in cui abitano ed in cui è presente la Tv e la moglie è intestataria dell’utenza della casa in montagna dove è presente altra Tv, il canone Rai non è dovuto per entrambe le Tv ma per una sola di esse. Per non ottenere l’addebito nella bolletta di ciascuno, uno di essi (o il marito o la moglie) dovrà presentare il modello dichiarazione sostitutiva in cui compilare il Quadro B.

Riguardo il canone RAI e la compilazione del Modello, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un’apposita sezione del proprio sito in cui poter trovare risposta ai quesiti più frequenti (per la consultazione collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire il seguente percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq) e dove poter consultare alcuni esempi di compilazione del modello (per la cui consultazione collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire il seguente percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione).

 

Modalità di presentazione del modello

Ciò che non è cambiato con il Provvedimento del 21 aprile rispetto a quanto previsto in precedenza (si veda la fiscal studio precedente sull’argomento) è la modalità di presentazione del modello.

Il modello deve essere presentato telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel (per accedervi occorre seguire il seguente percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv >Invio web).

È consentita anche la modalità di trasmissione cartacea ma solo qualora non sia possibile la trasmissione telematica (perché ad esempio l’utente non è dotato delle credenziali di accesso). In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

In caso di presentazione telematica questa può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede) oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come da prassi dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso e alla delega alla sua trasmissione. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.

Presentazione del Modello
Modalità di presentazione Come
Telematica Tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv >Invio web dove inserire poi le credenziali di accesso Fisconline o Entratel.

L’invio può essere fatto direttamente dal contribuente o anche tramite intermediario abilitato.

Spedizione postale Plico raccomandato senza busta (cui allegare il documento di riconoscimento del dichiarante) all’indirizzo: “Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”.

 

Termini di presentazione: regola generale

Principio generale è che non è fissato un termine di presentazione (come avviene ad esempio per la dichiarazione dei redditi) ma il modello può essere presentato in ogni giorno dell’anno. Tuttavia esso produce effetti in base alla data di presentazione, come vedremo nel seguito.

Vecchi termini di presentazione

Prima del provvedimento di proroga i termini di presentazione e gli effetti, erano i seguenti e variavano in base alla modalità con cui il modello era presentato ed in base alla dichiarazione resa (Quadro A o Quadro B).

Termini ed  Effetti della presentazione prima della proroga
QUADRO A

(per il 2016)

A mezzo servizio postale
  • Se presentata entro il 30/04/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
  • Se presentata dall’1/05/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
Telematicamente
  • Se presentata entro il 10/05/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
  • Se presentata dall’11/5/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
 

La dichiarazione sostitutiva presentata (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

 

QUADRO A

 (per il 2017 e anni successivi)

A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso.

Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017.

QUADRO B
La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione indipendentemente dalla data di presentazione.

 

Nuovi termini di presentazione

Come anticipato in premessa, con il Provvedimento del 21 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate, proroga il primo termine di presentazione del modello. In particolare il termine è spostato al 16 maggio 2016 e ciò sia se il modello è presentato in forma cartacea sia che la presentazione avvenga online. Dunque, il termine di presentazione oltre ad essere prorogato è unificato e non è più fatta distinzione tra presentazione cartacea e presentazione telematica.

Il cambiamento si verifica solo con riferimento al 2016, mentre per il 2017 e gli anni successivi i termini restano gli stessi. Resta fermo che occorre sempre far riferimento al tipo di dichiarazione che si rende (Quadro A o Quadro B del modello).

Nuovi termini ed effetti della presentazione
QUADRO A

(per il 2016)

Termine di presentazione Effetti
Entro il 16 maggio 2016  

Per l’intero canone dovuto per l’anno 2016

 

Dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 Per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
Dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017

Per l’intero canone dovuto per l’anno 2017

QUADRO A

 (per il 2017 e anni successivi)

A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso.

Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017.

QUADRO B
La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione indipendentemente dalla data di presentazione.

 

Ad ogni modo restano valide le dichiarazioni già rese seconde le vecchie scadenze.

 

Nuove utenze attivate nel 2016

Per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

La definizione di apparecchio TV

Ai fini del canone Rai ordinario, per apparecchio televisivo deve intendersi un qualsiasi apparecchio dotato di sintonizzatore per il digitale terrestre o per il satellite. Sono espressamente non considerati apparecchi televisivi: il tablet, lo smartphone, il computer, ed altri apparecchi a condizione che gli stessi non siano dotati di sintonizzatore per i canali del digitale terrestre o del satellite. Quindi, ad esempio, il possesso del solo tablet e non anche della Tv non comporterebbe il versamento del canone RAI per l’intestatario dell’utenza elettrica purché il tablet consenta la visione dei canali TV solo via internet (e quindi in streaming) e a condizione che lo stesso contribuente presenti il modello di dichiarazione sostitutiva compilando il quadro A.

Quanto affermato deriva dalla recente nella Nota n. 9668 del 20 aprile 2016 emessa da Ministero dello Sviluppo Economico.

 

17 Mag 2016

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