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Acquisto servizi baby-sitting: procedura telematica

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In aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2015, è stata realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l’assegnazione dei voucher babysitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede.

 

VOUCHER BABY-SITTING
Al fine di promuovere “una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, l’art. 4, c. 24, lett. b) della Legge Fornero (L. n. 92/2012) ha concesso la possibilità alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, di chiedere:

  •  la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
  • ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il beneficio, in particolare, consiste in un contributo, par ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

 

Procedura d’acquisto telematica

È nostra cura informarLa che per procedere all’acquisto telematico dei voucher per pagare la baby-sitter, la madre lavoratrice dovrà seguire i seguenti passaggi:

  1. registrazione del committente;
  2. accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card presso l’Ufficio postale;
  3. comunicazione all’Inps da parte del committente prima dell’inizio della prestazione;
  4. consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.

 

REGISTRAZIONE COMMITTENTE Il committente si registra presso l’INPS (direttamente o per il tramite dell’associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità:

  • sportelli INPS;
  • sito internet www.inps.it, nella sezione “Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio” (se già in possesso del PIN, della Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • contact center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • associazioni di categoria dei datori di lavoro.
ACCREDITAMENTO PRESTATORE  Il prestatore si registra presso l’INPS attraverso una delle seguenti modalità:

  • sportelli INPS;
  • sito internet www.inps.it, nella sezione “Servizi OnLine” – “Per tipologia di utente” – “Cittadino” – “Lavoro Accessorio” oppure nella sezione “Come fare per utilizzare i buoni lavoro” – “Servizi on line” – “Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA” (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure nella sezione “Informazioni” – “Lavoro accessorio-area dedicata” – “Accesso ai servizi;
  • contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

 

Il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati:

  • la carta ( INPS card c.d. ‘Postepay virtual’) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l’accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un “caricamento”;
  • il materiale informativo.
VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI VOUCHER  Il committente dovrà versare, prima dell’inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalità:

  • tramite modello F24 Versamenti con elementi identificative, rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di voucher telematici – è opportuno sottolineare la contabilizzazione nei conti dell’INPS degli importi versati con F24 avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento a seguito di inoltro da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad “INPS DG LAVORO ACCESSORIO”, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10.

In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS.

Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente.

  • tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione “Servizi OnLine” – “Portale dei pagamenti” – “Accedi al portale/Lavoro accessorio”.
RICHIESTA DEI VOUCHER E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMMITTENTE Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente effettua – attraverso il sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso, o da cellulare al n. 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante oppure recandosi presso una sede INPS – la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali.La dichiarazione dovrà contenere:

  • l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
  • la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa;
  • il luogo di svolgimento della prestazione.

 

Il committente è obbligato a comunicare preventivamente l’inizio della prestazione all’INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL.

RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all’INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l’effettivo utilizzo dei buoni lavoro.
ACCREDITO DEI CONTRIBUTI Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l’informazione di avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, mediante l’invio di un flusso dati verso gli archivi della GestioneSeparata.

L’INPS, infine, provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Appropriazione bonus

Infine, per appropriarsi telematicamente del bonus, la madre, munita di PIN, CNS o SPID, deve accedere alla voce di menu “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e sceglie di agire come “committente/persona fisica”.

Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.

In particolare, per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:

  • Codice fiscale della madre;
  • Codice fiscale del bambino;
  • Numero di domanda;
  • Anno di riferimento.

 

NOTA BENE – La richiedente ha 120 giorni di tempo dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici per procedere all’appropriazione del bonus. Sforato questo termine, si perde il diritto per tacita rinuncia allo stesso. Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.

 

17 Mag 2016

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