Versamento diritto camerale 2016
posted in Fiscal News by redazione
L’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
In base al predetto articolo, la riduzione è iniziata nel 2015 e si arriverà con una riduzione nella misura del 50% a decorrere dal 2017. In particolare, il diritto annuale e ridotto:
- del 35 per cento, per l’anno 2015;
- del 40 per cento, per l’anno 2016;
- del 50 per cento, a decorrere dall’anno 2017.
Gli importi che sono riportati nel seguito della presente fiscal sono gli importi dovuti per l’anno 2016 già ridotti della misura del 40%.
Il diritto camerale può essere dovuto in misura fissa o in base alla percentuale di fatturato del 2015 e ciò a seconda del soggetto tenuto al versamento.
Soggetti obbligati
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all’Art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.
Il diritto annuale deve essere pagato per intero anche se l’iscrizione o la cancellazione dell’impresa è stata fatta in corso d’anno.
Da quando non paga più | |
Soggetto | Regola |
Imprese individuali | Non sono più tenute al pagamento dall’anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione. |
Società ed altri enti collettivi | Non sono tenute al pagamento dall’anno successivo all’approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione. |
Società di persone e consorzi | Le società di persone ed i consorzi che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall’anno successivo all’atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno. |
Imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa | Cessano di essere tenute al pagamento a partire dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l’esercizio provvisorio d’impresa. |
Cooperative in scioglimento | Le società cooperative poste in scioglimento da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2545 septies-decies c.c. cessano di essere tenute al pagamento a partire dall’anno successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento. |
Start-up | Le start up istituite con D.L. 179/12 ed iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 26, comma 8, primo periodo, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale dal momento dell’iscrizione fino al quarto anno, fatto salvo il mantenimento dei requisiti (art. 8, comma 8, secondo periodo e art. 31, comma 4, del D.L. 179/12). |
Gli importi delle imprese che pagano in misura fissa
Le imprese che pagano il contributo annuale in misura fissa sono quelle indicate nella tabella che segue con i relativi importi dovuti per il 2016.
Diritto camerale 2016
Imprese (Misura fissa) |
||
Soggetto | Importo | Note |
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 53,00 euro | – |
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. | 120,00 euro | – |
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) | 18,00 euro | I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali (Nota MISE del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599) |
Imprese con ragione di società semplice agricola | 60,00 euro | Devono essere considerate
agricole le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle imprese agricole / imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di società agricola (Nota MISE del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237) |
Imprese con ragione di società semplice non agricola | 120,00 euro | – |
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) | 120,00 euro | – |
Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995) | 66,00 euro | Le imprese con sede principale all’estero che hanno unità locali / sedi secondarie in Italia devono versare il diritto camerale, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale/sede secondaria. |
Importi per unità locali e sedi secondarie
Il diritto camerale è dovuto non solo per la sede principale ma anche per eventuali unità locali e sedi secondarie. La tabella che segue riporta gli importi dovuti, già con la riduzione del 40%.
Diritto camerale 2016
Unità locali/sedi secondarie |
|
Unità locale/sede secondaria | Importo |
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. | 11,00 euro |
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. | 24,00 euro |
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola | 12,00 euro |
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola | 24,00 euro |
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) | 24,00 euro |
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc. | 24,00 euro |
Diritto camerale dovuto sul fatturato
Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle di cui sopra, versano il diritto camerale, con riferimento alla sede legale (per le sedi secondarie e unità locali si veda la tabella di cui sopra), applicando al fatturato dell’esercizio 2015, le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1), per scaglioni di fatturato.
In particolare calcolano il diritto camerale nel modo predetto, i seguenti soggetti: Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali.
La tabella che segue ne riporta il dettaglio.
Diritto camerale dovuto sul fatturato | ||
Scaglione di fatturato | Importo dovuto | Note |
Da 0 a 100.000 euro | 200 euro in misura fissa | Gli importi ottenuti devono essere ridotti del 40%. Così come devono essere ridotti del 40% l’importo di 200 euro relativo al primo scaglione di fatturato e l’importo massimo di 40.000 euro relativo all’ultimo scaglione. |
Da 100.001 a 250.000 | 0,015% | |
Da 250.001 a 500.000 | 0,013% | |
Da 500.001 a 1.000.000 | 0,010% | |
Da 1.000.001 a 10.000.000 | 0,009% | |
Da 10.000.001 a 35.000.000 | 0,005% | |
Da 35.000.001 a 50.000.000 | 0,003% | |
Da 50.000.001 e oltre | 0,001% fino ad un massimo di 40.000 euro |
Termini e modalità di versamento
Il diritto camerale va versato entro il termine di versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi. Dunque, va versato entro il prossimo 16 giugno 2016 o entro i successivi 30 giorni (quindi entro il 18 luglio 2016 poiché il 16 luglio è sabato) con una maggiorazione dello 0,40%.
Il versamento è eseguito con modello F24 (telematico) compilando la sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” ed indicando:
- Codice Ente: la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento;
- Codice Tributo: 3850
- Anno di riferimento: l’anno cui si riferisce il versamento (quindi per quest’anno indicare “2016”.
Così ad esempio, il diritto camerale dovuta da un’impresa in misura fissa con sede a Caserta e quindi iscritta alla relativa CCIAA sezione speciale R.I., sarà così compilato:
In caso di iscrizione o apertura di unità locale in corso d’anno, il pagamento deve essere effettuato sempre per via telematica utilizzando il modello F24. L’allegazione della copia informatica scansionata del modello F24 in formato pdf alla pratica telematica, dimostrerà l’avvenuto pagamento. In mancanza di tale allegato, l’ufficio provvederà all’addebito automatico del diritto annuale. Tuttavia, qualora l’utente intenda avvalersi della facoltà di pagare con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di iscrizione, deve riportalo espressamente nel campo note della pratica ComUnica.
Il ravvedimento del diritto camerale
In caso di omesso o insufficiente versamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. In particolare il contribuente può ricorrere al:
- RAVVEDIMENTO BREVE – entro 30 GIORNI dalla scadenza del termine di pagamento versando:
- il diritto annuale dovuto ( tributo 3850);
- la sanzione ( tributo 3852) del 3% calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo;
- gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo ( tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%).
- RAVVEDIMENTO LUNGO – entro UN ANNO dalla scadenza del termine di pagamento versando:
- il diritto annuale dovuto ( tributo 3850);
- la sanzione ( tributo 3852) del 3,75% calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo;
- gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo ( tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%).
Non sono ammesse le altre forme di ravvedimento previste poiché queste si applicano solo ai tributi gestiti dall’agenzia delle Entrate.
Il termine per il ravvedimento decorre dalla data di scadenza ordinaria ossia dal 16 giugno. Tuttavia, per le sole imprese che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione dello 0,40% (dal 17 giugno al 16 luglio) e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza di pagamento con maggiorazione dello 0,40% ossia 16 luglio (Nota MISE n. 172574 del 22 ottobre 2013). In questo caso il diritto (cod. tributo. 3850) dovrà essere calcolato sottraendo l’importo già versato (nel periodo dello 0,40%) dal diritto dovuto maggiorato dello 0,40%.
Qualora il termine finale del ravvedimento coincida con un sabato o un giorno festivo, esso slitterà al primo giorno lavorativo seguente.
Per le imprese e unità locali di nuova iscrizione, il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo di iscrizione.
ATTENZIONE – Ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% (comma 10 dell’articolo 18, della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e successive modificazioni). |