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Studi di settore: comunicazioni anomalie

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Anomalie studi di settore

Il Provvedimento del 1° giugno 2016 individua, per il triennio 2012-2013-2014, le tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore rilevate dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di 62 diverse tipologie di casi, 8 ulteriori rispetto allo scorso anno, nella quasi totalità riconducibili in via esclusiva alle attività di impresa, anche se sono comunque presenti 3 criteri relativi alle sole attività professionali e 5 a entrambe le tipologie di reddito.

I nuovi criteri riguardano ulteriori ipotesi di soggetti esercenti attività di impresa con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

I criteri utilizzati per l’individuazione dei soggetti anomali possono essere ricondotti a macroanomalie, quali:

  1. incoerenze relative alla gestione del magazzino;
  2. incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
  3. incoerenze relative ai beni strumentali;
  4. incoerenze relative all’incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi o compensi;
  5. incongruenze nei dati indicati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero giorni di apertura;
  6. mancata o errata indicazione di dati fondamentali nel modello degli studi di settore;
  7. indicazione in dichiarazione della causa di esclusione “7” dall’applicazione degli studi per tre periodi d’imposta consecutivi;
  8. imprese che hanno indicato incongruenze relative al costo del venduto;
  9. imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati;
  10. imprese che hanno indicato spese per la locazione di immobili e hanno omesso di indicare le relative superfici delle unità locali utilizzate;
  11. soggetti che presentano incongruenze tra i dati indicati nel quadro F – Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T – Congiuntura economica;
  12. imprese che presentano incongruenze tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Il Provvedimento del 1° giugno 2016 dispone che, nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie di anomalie, venga elaborata una sola comunicazione (la prima, secondo l’ordine numerico dei criteri previsto dalla specifica tecnica in allegato al provvedimento).

Dalla selezione sono esclusi i contribuenti che:

  • nel frontespizio del modello degli studi di settore hanno indicato i codici 1, 2, 3, 4, 5, relativi ai casi di:
  • inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta;
  • cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta e inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
  • inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;
  • periodo d’imposta diverso da 12 mesi;
  • cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione;
  • alla data di elaborazione delle comunicazioni hanno cessato l’attività o hanno chiuso la partita Iva o sono deceduti;
  • sono già stati interessati negli anni 2014 e 2015 da una comunicazione di anomalia rilevata nei dati degli studi di settore;
  • per il periodo d’imposta 2014 hanno presentato il modello degli studi di settore, ma hanno indicato una causa di esclusione (ad eccezione del criterio 21 per la causa di esclusione “7”).

Comunicazione 

L’Agenzia mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni: i contribuenti possono accedervi consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, mentre gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni nel “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega.

Particolare rilevanza assumono le comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato a Unico: queste sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l’Agenzia comunica, agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti, che la sezione degli studi di settore nel “Cassetto fiscale” è stata aggiornata.

Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica o tramite sms, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore nel “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle comunicazioni di anomalie.

Risposta o ravvedimento  

I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di anomalie ricevute e alle situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore o alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando gli specifici software gratuiti resi disponibili dall’Agenzia, sul sito internet. Questi programmi consentono di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso l’utilizzo degli stessi software, possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega.

In alternativa i contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia, possono regolarizzare gli errori e le omissioni, eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, così come previsto dalla norma.

 

08 Giu 2016

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