Credito d’imposta per gli investimenti al Sud: domande dal 30.06
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L’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni di seguito riportati.
Soggetti interessati e ambito oggettivo
Possono fruire del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato), ad esclusione dei soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’accesso al bonus è precluso alle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, connessi ad un progetto d’investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
L’agevolazione può essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:
- la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.
Il beneficio fiscale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni su indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
Le procedura di ammissione
Il comma 103 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede l’obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un’apposita comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 24 marzo scorso ha reso disponibile il modello da presentare ai fini della fruizione del credito d’imposta in oggetto.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “Creditoinvestimentisud”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software suddetto, nonché copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuta ricezione e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Non opera il limite annuale di compensazione pari a € 250.000 di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.