Distribuzione dividendi: tassazione
posted in Fiscal News by redazione
Quanto “costa”, in termini fiscali, la distribuzione degli utili prodotti dalla società?
A fronte di questo quesito, si rende necessaria una prima, fondamentale, distinzione:
- la distribuzione degli utili ai soci comporta, per la società, il versamento dell’imposta di registro, per un importo pari ad euro 200 (nonché dell’imposta di bollo);
- in capo ai singoli soci, la distribuzione delle riserve di utili comporta la tassazione dei dividendi percepiti, con differenti modalità, a seconda della tipologia di partecipazione detenuta (qualificata piuttosto che non qualificata) e della natura del soggetto percipiente (persona fisica piuttosto che imprenditore individuale, società di persone o società di capitali).
La tassazione degli utili in capo ai soci (persone fisiche)
Concentriamo l’attenzione sul caso più frequente: ovvero il socio persona fisica di una società di capitali residente.
ATTENZIONE – Nel caso in cui la società sia residente all’estero si consiglia di darne tempestiva notizia allo Studio, al fine di poter correttamente individuare il regime di tassazione applicabile (anche in base allo Stato estero di provenienza).
In primo luogo giova distinguere le due seguenti fattispecie:
Somme corrisposte ai soci a titolo di restituzione di riserve di capitale
(es. restituzione finanziamenti a fondo perduto soci) |
Somme corrisposte a titolo di ripartizione di riserve di utili |
Sono irrilevanti sotto il profilo reddituale (in quanto riducono soltanto il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione).
Solo laddove le somme assegnate eccedano il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale differenza è tassabile in capo al socio. |
Sono tassate in capo al socio.
Nello specifico caso in cui, ad essere assegnate, non siano somme di denaro ma dei beni, il valore dell’assegnazione dovrà essere considerato pari al valore normale dei beni stessi. |
Concentrando l’attenzione sulle somme corrisposte a titolo di ripartizione di utili e di riserve di utili, l’attuale disciplina prevede l’esclusione (parziale) della tassazione in capo ai soci, per evitare la doppia imposizione fiscale.
L’esenzione dei dividendi in capo al socio, tuttavia, è solo parziale ed assume livelli diversi in funzione della tipologia di partecipazione e del soggetto percipiente.
SOGGETTO PERCIPIENTE | TASSAZIONE |
SOGGETTI IRES | 5% |
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE | 49,72% |
PERSONE FISICHE PRIVATE IN POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | 49,72% |
PERSONE FISICHE PRIVATE IN POSSESSO DI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE | IMPOSTA SOSTITUTIVA |
ENTI NON COMMERCIALI | 77,74% |
Come è evidente dallo schema appena prospettato, nel caso in cui la partecipazione sia posseduta da una persona fisica che non agisce nell’ambito dell’attività d’impresa, è necessario comprendere se la partecipazione può essere ritenuta qualificata o meno.
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE |
Azioni (diverse da quelle di risparmio) e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata, contraddistinte da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% (per le società quotate) o al 20% (per le società non quotate).
Per le società di capitali e gli enti dotati di organo assembleare, anche in caso di mancato superamento dell’appena richiamata soglia, la partecipazione si considera qualificata se è contraddistinta da una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (per le società quotate) o al 25% (per le società non quotate). |
Modifiche nel regime di tassazione dei dividenti sono state introdotte con la Finanziaria 2008, la quale ha ridotto l’aliquota IRES dal 33% al 27,50%.
Per tale motivo si rende necessario distinguere gli utili prodotti prima e dopo il 2008, al fine di individuare il corretto trattamento fiscale.
Si sottolinea, a tal proposito, che si considerano in ogni caso prioritariamente distribuiti gli utili prodotti prima del 2008.
TASSAZIONE DIVIDENDI
EROGATI DA SOCIETA’ DI CAPITALI A: |
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UTILI PRODOTTI FINO AL 31.12.2007 | UTILI PRODOTTI DAL 01.01.2008 | |
PERSONE FISICHE PRIVATE IN POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | 40% | 49,72% |
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE | 40% | 49,72% |
SOGGETTI IRES | 5% | 5% |
ENTI NON COMMERCIALI | 77,74% | 77,74% |
Giova inoltre in questa sede di essere ricordato che il DL 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 è intervenuto sul livello d’imposizione dei redditi di natura finanziaria, sancendo l’applicazione della nuova aliquota del 26%.
UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI IRES | ||||
PARTECIPAZIONE | UTILE TASSATO | TASSAZIONE DIVIDENDI | ||
NON QUALIFICATA | 100% | RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA | ||
20% fino al 30.06.2014 | ||||
26% dall’01.07.2014 | ||||
QUALIFICATA | 49,72% | Tassazione in dichiarazione dei redditi ad aliquote marginali
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È necessario precisare che, nel caso in cui, a fronte di una partecipazione non qualificata, siano corrisposti utili in natura, i soci sono tenuti a versare alla società emittente l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.
Pertanto, se il socio non fornisce la provvista, la società emittente non potrà che sospendere il pagamento del dividendo in natura, non potendo esercitare la rivalsa su somme liquide (Circolare Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2004, n. 26/E, par. 4.1).
ATTENZIONE – Ai sensi dell’art.27 del D.P.R. n. 600 del 1973, se il soggetto percipiente non dichiara di possedere una partecipazione qualificata, la società, nel distribuire i dividendi deve applicare la ritenuta d’imposta (così come previsto per le partecipazioni non qualificate).
ESEMPIO – Mario e Luca Rossi sono i due soci della Rossi SRL. Entrambi sono persone fisiche che non agiscono nell’ambito di un’attività d’impresa.
Mario Rossi à Partecipazione del 90% al capitale della società. Luca Rossi à Partecipazione del 10% al capitale della società.
Mario Rossi rilascia dichiarazione attestante il suo possesso di una partecipazione qualificata.
All’atto della corresponsione degli utili, la società: – Effettuerà una ritenuta a titolo d’imposta in capo al sig. Luca Rossi. – Non effettuerà alcuna ritenuta in capo al sig. Mario Rossi. Rilascerà apposita certificazione degli utili corrisposti.
Inoltre: – Luca Rossi non dovrà indicare nessun importo in dichiarazione. – Mario Rossi dovrà indicare gli importi in oggetto in dichiarazione.
Immaginiamo che il sig. Mario Rossi abbia percepito un dividendo pari ad euro 1.000. In dichiarazione dovrà indicare l’importo pari al 49,72% della somma in oggetto, il quale sarà soggetto a tassazione secondo le ordinarie regole.
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