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Ferie non godute: contributi 2014

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Con riferimento ai contributi sulle ferie non godute, Le comunichiamo che i datori di lavoro sono comunque tenuti a versare la contribuzione previdenziale.

Il prossimo 20 agosto, in particolare, tocca alle ferie maturate – ma non fruite – per l’anno 2014.

Anticipo contributi su ferie non fruite

Le ricordiamo che l’anticipo dei contributi sulle ferie non fruite, traggono origine sulla base delle disposizioni della convenzione Oil n. 132/1970, in base al quale l’INPS ne pretende l’anticipazione rispetto al momento effettivo di fruizione, una volta decorsi 18 mesi dalla loro maturazione.

Tale meccanismo, dunque, opera una netta separazione contabile tra i due momenti:

  • quello di effettiva fruizione delle ferie;
  • e quello della loro contribuzione (relativamente alle ferie arretrate ma non godute).

OSSERVA – L’obbligazione contributiva può essere differita con accordi e/o regolamenti aziendali, o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l’effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore, ma in ogni caso entro i limiti fissati dalla predetta convezione dell’Oil, ossia entro 18 mesi dal termine dell’anno di riferimento/maturazione delle ferie. Pertanto, in assenza di norme contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, la scadenza dell’obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi devono inevitabilmente fissarsi al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.

OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA: QUANDO SCATTA?
L’azienda non applica un regolamento contrattuale, aziendale o individuale che fissa un termine per il godimento delle ferie da parte dei lavoratori. Il termine di versamento dei contributi è fissato al 18° mese successivo all’anno di maturazione. Ai fini operativi l’INPS ha stabilito che l’adempimento va osservato sulle retribuzioni del mese successivo a quello di scadenza del termine di obbligazione. Il termine di pagamento dei contributi è fissato quindi al 20 agosto di due anni dopo quello di maturazione delle ferie (salvo proroga estiva).
L’azienda ha regolamenti aziendali o pattuizioni individuali che fissano un termine ultimo per il godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi) da parte dei lavoratori. Il termine di pagamento dei contributi è quello fissato dall’accordo, regolamento o pattuizione individuale.

L’adempimento

È nostra cura ricordarLe che l’adempimento riguarda le ferie maturate nell’anno 2014, il cui termine per la fruizione è scaduto lo scorso 30 giugno.

Il versamento contributivo, in particolare, va ottemperato in corrispondenza degli adempimenti contributivi relativi al mese di luglio (che è il mese successivo a quello di scadenza del termine per la fruizione), per il quale il versamento è fissato al 20 agosto 2016.

Modalità di versamento

Per il calcolo dei contributi da versare, Le specifichiamo che bisogna sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto.

OSSERVA – Nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge, che si siano verificate nel corso dei 18 mesi di tempo a disposizione del datore di lavoro per adempiere all’obbligazione contributiva, il termine resta sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.

12 Set 2016

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