
Operazioni straordinarie: regole e scadenze acconti
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INTRODUZIONE
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In presenza di operazioni straordinarie (scissione, fusione, trasformazione e liquidazione) la dichiarazione dei redditi va presentata entro il 9° mese successivo alla data di effetto dell’operazione straordinaria, e le imposte vanno versate secondo le seguenti regole:
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Operazione di Trasformazione
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In caso di trasformazione si determinano due periodi d’imposta:
In tal caso valgono le seguenti regole:
Per l’IRAP valgono invece le seguenti regole (visto che indipendentemente dal tipo di trasformazione la società sarà sempre soggetto IRAP):
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Liquidazione
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Anche in caso di liquidazione si determinano due periodi d’imposta:
In tal caso valgono le seguenti regole:
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Fusione/
scissione |
In caso di fusione/scissione non si pongono particolari problemi se non quello di individuare il soggetto tenuto all’obbligo tributario di versare l’acconto (dovuto secondo le ordinarie regole). Tali regole sono fissate dall’art. 4 comma 1 DL 509/1997 e dalla Circolare n. 263/E dell’Agenzia delle Entrate.
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