Voluntary Disclosure 2.0 – il Decreto Fiscale n. 193 riapre i termini per le violazioni commesse fino al 30.09.2016
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Con il termine Voluntary Disclosure si intende quella procedura di collaborazione volontaria destinata a far emergere somme in contanti, investimenti e attività estere di natura finanziaria detenuti all’estero e non assoggettati dal Contribuente, residente in Italia, a tassazione domestica.
Sono soggetti obbligati al versamento delle imposte patrimoniali estere i soggetti, residenti in Italia, che detengono all’estero attività immobiliari o finanziarie non sottoposte a tassazione in Italia.
Una precedente edizione, di cui alla Legge n. 186/2014 si era conclusa il 30.09.2015, riscontrando un grande numero di adesioni, che ora (entro il 31.12.2016) l’Agenzia delle Entrate sta opportunamente valutando.
Il Decreto Fiscale convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01.12.2016 ha riaperto i termini, consentendo così la regolarizzazione delle violazioni commesse entro il 30.09.2016.
Le novità
Queste in sintesi le novità introdotte dal nuovo provvedimento:
- riapertura dei termini con riferimento alle violazioni commesse fino al 30.09.2016
- ammissibilità anche per coloro che avevano già aderito alla V.D. di cui alla Legge n. 186/2014;
- presunzione di evasione fiscale per l’anno 2015 e per i precedenti 4 anni in caso di Voluntary che riguarda contanti e valore al portatore
- possibilità di autoliquidazione con applicazione di sanzioni ridotte;
- possibilità, sia in caso di autoliquidazione che di liquidazione da parte dell’Ufficio di rateizzare il pagamento dovuto in 3 rate, la prima della quale dovrà essere pagata il 30.09.2017;
- maggiore responsabilità per i professionisti
- nuova previsione di reato in caso di ricorso fraudolento alla procedura di collaborazione volontaria.
Un’ulteriore novità importante è stata introdotta nel nuovo provvedimento di riapertura dei termini che coinvolge i Comuni, ovvero:
- impone ai Comuni la trasmissione dei dati dei soggetti che hanno trasferito all’estero la propria residenza ed hanno inoltrato istanza per l’iscrizione all’Aire (Anagrafe Residenti all’Estero);
- per questa prima fase di attuazione della norma i Comuni dovranno comunicare le informazioni con riferimento alle istanze a far data del 01.01.2010;
- a regime le comunicazioni dovranno giungere, secondo modalità tecniche che l’Agenzia delle Entrate dovrà prevedere con apposito Provvedimento, entro 6 mesi dalla data di istanza di iscrizione all’Aire.
Contenuto
Possono aderire alla procedura di regolarizzazione volontaria “Voluntary Disclosure Internazionale”:
- le persone fisiche;
- le società semplici ed equiparate (società semplici, trust, fondazioni),
residenti in Italia, anche in uno solo degli anni oggetto di sanatoria, che detengono investimenti e attività finanziarie all’estero o in Italia, suscettibili di produzione di redditi imponibili in Italia e non sottoposte a tassazione domestica in quanto non dichiarati.
Con riferimento alla “Voluntary Disclosure nazionale” possono aderire:
- le persone fisiche;
- le società semplici ed equiparate (società semplici, trust, fondazioni);
residenti e non, che hanno violato gli obblighi dichiarativi con riferimento alle imposte dirette, sostitutive, Irap, Iva e sostituti di imposta.
Potranno inoltre aderire anche quei soggetti già ammessi alla precedente procedura di collaborazione di cui alla Legge n. 186/2014 avendo presentato istanza entro il termine del 30.09.2015 per le violazioni commesse fino al 30.09.2014. L’ammissibilità per questi soggetti è limitata alla regolarizzazione di:
- violazioni per attività detenute all’estero in caso di precedente adesione per le attività detenute in Italia;
- violazioni per attività detenute in Italia in caso di precedente adesione per le attività detenute all’estero.
Cause ostative:
Risulta confermata rispetto all’originario testo del D.L. n. 193/2016 l’impossibilità di aderire alla procedura per quei contribuenti che alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione abbiano già avuto formale conoscenza, anche da parte di coobbligati, di avvisi di accertamento, ispezioni, accessi, verifiche, o attività di indagine amministrativa o penale da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanze, o della Procura della Repubblica ovvero le così dette cause ostative, qualora le “suddette attività e condizioni siano relative all’ambito delle procedure”.
Le cause ostative operano solo con riguardo esclusivo alle annualità interessate dall’avvio delle predette attività amministrative e di accertamento, pertanto le eventuali altre annualità potranno essere comunque oggetto di procedura di volontaria collaborazione, anche se riguardanti “la medesima fattispecie oggetto di controllo”.
Ancora le cause ostative non operano se l’attività istruttoria è relativa ad un tributo diverso da quello per i quali si fa istanza per accedere alla procedura di volontaria collaborazione.
La preclusione all’accesso alla Voluntay non opera, inoltre, con riferimento alle annualità che seppure interessate da attività di accertamento abbiano visto tale attività conclusasi con un atto impositivo definitivo o con un atto di archiviazione dell’istruttoria con data precedente alla data di presentazione della richiesta.
Da ricordare
La riapertura dei termini:
Termini e modalità per l’adesione:
- Presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate dal 24.10.2016 (data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016) al 31.07.2016;
- integrazione del modello, presentazione documentazione aggiuntiva, relazione entro il 30.09.2017.
Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di adesione, si precisa che in data 16.12.2016 sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le istruzioni provvisori, in attesa della pubblicazione di quelli definitivi (anche tenuto conto delle eventuali osservazioni inviate dagli operatori) entro il 02.01.2017.
Tutte le domande presentate dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 193/2016 (24.10.2016) e fino alla data di pubblicazione dei moduli definitivi (02.01.2017) potranno essere presentate utilizzando i modelli già previsti per la precedente edizione della Voluntary, di cui alla Legge n. 186/2014, già approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30.01.2015, con trasmissione degli stessi esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del suddetto Provvedimento.
L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica (direttamente dal contribuente o a mezzo del suo intermediario o professionista abilitato); così come a mezzo pec dovrà essere inviata la relazione di accompagnamento e l’eventuale relativa documentazione.
Le comunicazioni tra il Contribuente o suo Delegato e l’Agenzia delle Entrate saranno notificate a mezzo pec.
Liquidazione delle imposte:
- Autoliquidazione: imposta, sanzioni e interessi liquidate dal contribuente. Pagamento dovuto entro il 30.09.2017, con possibilità di optare per un pagamento rateale (n. 3 rate mensili la cui prima deve essere pagata entro il 30.09.2017). In questo caso le sanzioni sono ridotte;
- Liquidazione da parte dell’Ufficio: imposte, sanzioni e interessi liquidati dall’Ufficio, senza sconto su sanzioni. Pagamento dovuto entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero entro 20 giorni dalla redazione dell’atto previsto per l’accertamento con adesione. Anche in questo caso è prevista la possibilità di pagamento rateale (n. 3 rate mensili). Procedura consigliata nei casi più complessi che necessitano di studi approfonditi e soprattutto orientamenti interpretativi.
In entrambi i casi la procedura potrà essere considerata perfezionata al pagamento dell’unica rata o dell’ultima delle 3 rate in caso di pagamento rateizzato.
Il ruolo dei professionisti
I Professionisti, Consulenti ed Intermediari finanziari nella nuova edizione della Voluntary assumono un ruolo particolarmente sensibile e delicato da non potersi esimere, prima di accettare l’incarico professionale, di effettuare un’adeguata istruttoria della pratica per non incorrere in eventuali responsabilità penali, anche in relazione al nuovo reato che prevede una pena da 18 mesi a 6 anni per coloro che fraudolentemente si avvalgano della nuova procedura al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o somme in contanti derivanti da reati diversi da quelli tributari coperti dalla clausola di non punibilità garantita dalla procedura volontaria.
Controlli:
- Individuare il titolare effettivo, acquisendone i dati;
- verificare e reperire opportuna dichiarazione attestante l’origine dei Fondi;
- reperire autocertificazione sottoscritta dal contribuente circa l’insussistenza di cause ostative (al fine di evitare l’accesso fraudolento alla procedura);
- reperire autocertificazione sottoscritta dal Contribuente circa l’origine dei fondi non derivanti da attività finanziarie e patrimoniali o contanti; tali Fondi non dovranno provenire da reati di tipo tributario;
- reperire autocertificazione sottoscritta dal Contribuente in relazione alla provenienza delle somma in contanti o dei valori in preziosi o in oro, i quali non potranno originare da riciclo di denaro sporco, da usura, estorsione, traffico di armi, droga, rifiuti tossici, giochi d’azzardo, corruzione, ecc…