Regime contributi agevolato 2017 per i contribuenti forfettari
posted in Fiscal News by redazione
Il regime forfettario è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ed è stato oggetto di alcune modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).
Con il comma 111 della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), il legislatore è intervenuto, tra l’altro, sul regime contributivo agevolato per chi opera nel forfettario, sostituendo il comma 77 della Legge di Stabilità 2015 (il quale prevedeva la non applicazione del minimale contributivo INPS).
In particolare, con il citato comma 111, dal periodo d’imposta 2016, per tali contribuenti, è reintrodotto il minimale contributivo ma è prevista la possibilità di richiedere all’INPS una riduzione del 35%.
OSSERVA – L’agevolazione in commento riguarda solo gli imprenditori individuali iscritti alla Gestione artigiani e commercianti.
Non riguarda, invece:
- lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata;
- professionisti iscritti alla cassa di appartenenza.
Ad ogni modo, al fine di vedersi riconoscere il predetto regime contributivo agevolato, occorre presentare apposita domanda all’INPS. Al riguardo, occorre distinguere tra:
- contribuente forfettario già in attività;
- contribuente forfettario che inizia l’attività.
Contribuente già in attività
Per il contribuente forfettario già in attività, al fine di ottenere il regime contributivo in commento, con riferimento al periodo d’imposta 2017, bisogna presentare apposita domanda all’INPS:
- entro il 28 febbraio 2017.
Si tratta ad esempio del contribuente forfettario in attività nel 2016 e che non ha aderito lo scorso anno al regime contributivo agevolato in commento.
NOTA BENE – Il suddetto termine è perentorio, nel senso che se la domanda non è presentata entro il predetto termine, lo sconto del 35% non troverà applicazione per il periodo d’imposta 2017, ma si dovrà attendere il 2018, presentando domanda entro il 28/02/2018, per vedersi riconoscere l’agevolazione per lo stesso periodo 2018 (dunque, l’agevolazione per il 2017 andrà persa).
Chi ha già presentato domanda per il periodo d’imposta 2016, NON dovrà comunque ripresentarla per il 2017. Il regime in parola, infatti, si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso (Circolare INPS del 31/01/2017).
Contribuente forfettario già in attività nel 2017
(Sconto 35% ai fini contributivi per il periodo d’imposta 2017) |
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Termine di domanda | Descrizione | Modalità di presentazione |
Entro il 28/02/2017 | INPS | Telematicamente tramite il Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti |
In caso di inizio attività
Anche il contribuente che inizia l’attività nel 2017 e che aderisce al regime forfettario, può far richiesta per ottenere il regime contributivo agevolato in commento. In tal caso è previsto che la domanda sia presentata:
- con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
Contribuente forfettario che inizia l’attività nel 2017
(Sconto 35% ai fini contributivi per il periodo d’imposta 2017)) |
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Termine di domanda | Descrizione | Modalità di presentazione |
Massima tempestività | INPS | Telematicamente tramite il Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti |
Ambito applicativo
In merito all’ambito applicativo del regime contributivo agevolato, la riduzione del 35% in commento troverà una doppia applicazione, ossia:
- sui contributi dovuti sul minimale reddituale;
- sull’eventuale quota di contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale.
Ambito applicativo | ||
Cosa | Sconto | Scadenze |
Contributi dovuti sul minimale di reddito 2017 | Ridotti del 35% | Continuano ad essere dovuti secondo le ordinarie scadenze trimestrali, ossia:
ð 16 maggio 2017 ð 21 agosto 2016 ð 16 Novembre 2017 ð 18 Febbraio 2018 |
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale 2017 | Ridotti del 35% |
ð Saldo 2017 ed Acconto 2018
(Liquidati nel Modello Redditi/2018) |