Deduzione assegno all’ex coniuge: le regole
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Ai fini IRPEF, sono deducibili dal reddito del contribuente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento del giudice (art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR).
Le prime e fondamentali regole da tener presente sono le seguenti:
- è ammessa in deduzione la sola somma che si riferisce al mantenimento del coniuge, come risultante dal provvedimento del giudice;
- non è ammessa in deduzione la somma destinata al mantenimento dei figli;
- se il provvedimento del giudice indica solo l’importo da corrispondere senza fare distinzione tra la parte destinata al coniuge e quella destinata ai figli, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma.
Deduzione assegno al coniuge
(Regole principali – Circolare n. 95/E/2000) |
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Ipotesi | Importo deducibile |
Il provvedimento del giudice indica come importo mensile da corrispondere 1.200 euro, di cui:
500 euro destinati al coniuge; 700 euro ai figli. |
500 euro (deducibili)
700 (non deducibili) |
Il provvedimento del giudice indica come importo mensile da corrispondere 1.400 euro mensili senza specificare, tuttavia, la parte destinata al coniuge e quelle destinata ai figli. | 700 euro (deducibili)
700 euro (non deducibili) |
Adeguamento ISTAT
Le maggiori somme corrisposte all’ex coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo. Viceversa, non è prevista, la possibilità di dedurre l’adeguamento volontariamente deciso.
Deducibilità adeguamento ISTAT dell’assegno al coniuge
(Risoluzione n. 448/E/2008) |
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Ipotesi | Deducibilità
(SI/NO) |
Il provvedimento prevede un criterio di adeguamento automatico dell’assegno | SI |
Adeguamento ISTAT volontario | NO |
Contributo Casa
In genere quando marito e moglie si separano, ad uno dei due coniugi viene assegnato (oltre il diritto all’assegno per sé e per i figli) anche il diritto di abitazione sull’ex casa coniugale, ma ciò qualora esista una casa di proprietà.
A volte, infatti, si tratta di coniugi che vivevano in affitto oppure in un appartamento sempre di proprietà ma condominiale.
Pertanto, ne consegue che, in alcune ipotesi, il giudice oltre a stabilire l’onere di corrispondere l’assegno all’ex coniuge necessario al proprio mantenimento e a quello dei figli, stabilisca anche l’onere di corrispondere ulteriori somme necessarie al pagamento del canone di locazione e delle eventuali spese condominiali dell’immobile in cui lo stesso ex coniuge ha conservato il diritto ad abitare (c.d. “contributo casa”).
Il tal caso per espressa previsione da parte dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 17/E/2015), il predetto contributo è deducibile insieme all’importo dell’assegno periodico destinato al coniuge.
In genere, è la stessa sentenza di separazione a quantificare la somma che il coniuge deve corrispondere a titolo di “contributo casa” all’altro coniuge. Potrebbe, però, capitare che il giudice nella sentenza fissi solo il diritto al contributo non quantificandone espressamente la somma. In tal caso la somma è determinata per relationem, ossia se ad esempio il contributo casa riguarda il canone di locazione dell’abitazione in cui l’ex moglie continua a vivere con i propri figli perché così stabilito dal giudice, significa che l’importo che il marito deve corrispondere all’ex moglie a titolo di contributo casa è pari al canone di locazione che quest’ultima deve versare.
Deducibilità “contributo casa”
(Circolare n. 17/E/2015) |
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Ipotesi | Regola |
Il provvedimento del giudice quantifica espressamente il contributo casa | Si deduce tale importo (insieme all’assegno periodico corrisposto al coniuge). |
Il provvedimento del giudice prevede il contributo casa ma NON lo quantifica espressamente | Il contributo casa deducibile si quantifica “per relationem” (ed è deducibili insieme all’assegno periodico corrisposto al coniuge). |
Quindi ad esempio, un soggetto che per tutto il 2016 ha corrisposto all’ex coniuge un assegno mensile di 1.200 euro di cui 800 per i figli e 400 per l’ex coniuge ed il provvedimento del giudice inoltre stabilisce anche che è dovuto il contributo casa per l’affitto mensile dell’abitazione dove sono rimasti a vivere l’ex coniuge ed i figli senza però quantificarlo e supponendo che il canone di locazione è di 300 euro al mese, il contribuente (ossia l’ex coniuge che ha corrisposto l’assegno ed il contributo casa), nel Modello 730/2017 (periodo d’imposta 2016) potrà portare in deduzione:
- 400 euro x 12 mesi = 4.800 euro
- 300 euro x 12 mesi = 3.600 euro
Totale deducibile = (4.800 x 3.600) = 8.400 euro
NOTA BENE – La deducibilità è ammessa per l’assegno ed il contributo effettivamente corrisposto nell’anno (criterio di cassa). Inoltre non c’è alcun limite massimo previsto. |
Somme non deducibili
L’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi ha chiarito quali sono le somme non deducibili. In particolare:
NON DEDUCIBILI |
le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (è il caso, ad esempio, di due coniugi che si separano e che si accordano per la corresponsione anticipata di un assegno di 10.000 euro, in luogo di quello mensile. In tal caso i 10.000 euro non sono deducibili da parte dell’ex coniuge che li corrisponde); |
le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (è il caso, ad esempio, di un soggetto separato dalla moglie e che gli corrisponde l’assegno di mantenimento di 1.200 euro mensili, di cui 500 per lei e 700 per i figli. Nel provvedimento di separazione è indicato però che la moglie rinuncia alla sua parte di assegno, quindi ai 500 euro, i quali, vengono, invece, utilizzati dal marito per pagare la rata del mutuo relativo alla casa di comproprietà ed assegnata alla moglie in seguito alla separazione. I 500 euro mensili, in tal caso non sono deducibili dal marito. Il diniego alla possibilità di deduzione nel caso in esame è dovuto al fatto che le somme destinate alle rate di mutuo, non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all’istituto mutuante, e pertanto non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell’assegno di mantenimento (Circolare n. 50/E/2002); |
l’assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito (è il caso in cui, ad esempio, il provvedimento del giudice fissa in 12.000 euro la somma complessiva che l’ex coniuge deve corrispondere all’altro e stabilisce altresì che tale importo venga erogato in 3 anni in rate mensili di pari importo). La ratio dell’indeducibilità è stata individuata dall’Agenzia delle Entrate nel fatto che in tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi (Risoluzione n. 153/E/2009) |
La documentazione
Ai fini della deducibilità è necessario possedere e produrre la seguente documentazione (da parte del coniuge che corrisponde l’assegno e che, quindi, lo deduce):
- provvedimento del giudice;
- documentazione comprovante l’erogazione della somma mensile (bonifici, assegno, ecc.).